Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-30, n. 202408674
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 08674/2024REG.PROV.COLL.
N. 04157/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4157 del 2024, proposto da E s.p.a., in persona del direttore affari legali e societari e procuratore speciale indicato in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e G C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cicerone 44;
contro
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, in persona del direttore generale - direttore centrale del patrimonio, indicato in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati M L N e B T, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via IV novembre 144;
nei confronti
Nine Partners s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M, V C e M Scalchi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via delle Quattro Fontane 161;
Kpf s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Largo Messico 7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione quinta) n. 9918/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INAIL, della Nine Partners s.r.l. e della Kpf s.r.l.;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione del 5 giugno 2024, n. 2095;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2024 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati A R, G C, B T e M M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante indicata in intestazione agisce nel presente giudizio per l’annullamento degli atti relativi alla vendita a trattativa privata, al prezzo più alto sulla base di € 16.250.000, del complesso immobiliare ad uso logistica di proprietà INAIL, noto come “ex Protezione civile”, sito in Castelnuovo di Porto.
2. Più precisamente, con ricorso notificato all’istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni in data 19 ottobre 2023 e proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma essa deduceva di avere avuto notizia della trattativa privata nei primi giorni di settembre di quell’anno, dopo la pubblicazione on-line in data 1° settembre del relativo avviso pubblico. Con la propria impugnazione lamentava l’incertezza sul termine finale per la presentazione dell’offerta e a questo specifico riguardo poneva in rilievo che il menzionato avviso aveva fissato la data di scadenza al 20 settembre, ma non era stata data alcuna pubblicità alla proroga successivamente disposta sino al 13 ottobre, di cui nondimeno aveva acquisito conoscenza. Le censure formulate in ricorso erano quindi dirette alla carenza di pubblicità degli atti della procedura di dismissione e alle conseguenti condizioni di incertezza sugli operatori economici interessati a presentare in essa un’offerta.
3. In relazione ad esse l’adito Tribunale amministrativo disponeva un’istruttoria con la quale chiedeva all’INAIL di chiarire e documentare l’avvento svolgimento delle formalità pubblicitarie. In ottemperanza all’ordine istruttorio (ordinanza del 26 ottobre 2023, n. 15929), l’istituto assicurativo pubblico depositava in giudizio: un’attestazione sull’avvenuta pubblicazione in data 1° settembre 2023 sul proprio sito internet istituzionale dell’avviso in pari data, recante l’indicazione del termine di presentazione delle offerte al successivo 20 settembre; ed una relazione nella quale era riepilogato lo svolgimento della procedura.
4. Sulla base del chiarimento ottenuto in sede istruttoria veniva respinta l’istanza di sospensiva (con ordinanza dell’8 novembre 2023, n. 7475, tuttavia riformata in appello da questa sezione, con ordinanza del 29 novembre 2023, n. 4788).
5. Con motivi aggiunti la società ricorrente estendeva la propria impugnazione ad ulteriori atti, tra cui quelli depositati in giudizio dall’INAIL in ottemperanza all’ordinanza istruttoria. Con essi si ribadivano le censure di carenza di pubblicità della procedura e l’impossibilità per la ricorrente a parteciparvi, malgrado la propria qualità di operatore economico ad essa interessato. Erano impugnati anche l’accettazione dell’offerta migliorativa della Nine Partners s.r.l. e l’aggiudicazione in favore della medesima di questa, se intervenuta nel frattempo; a quest’ultimo riguardo si contestava anche che vi fossero i presupposti per la dismissione dell’immobile a trattativa privata.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti erano infine respinti con la sentenza i cui estremi sono indicati in epigrafe.
7. La pronuncia di primo grado enunciava in premessa che si poteva prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti per l’infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente. Quindi, dichiarava in primo luogo « irricevibili, in quanto tardive » le censure formulate nei confronti della scelta dell’INAIL di dismettere il proprio immobile a trattativa privata anziché mediante pubblici incanti, perché proposte solo con l’atto recante motivi aggiunti quando già nel ricorso introduttivo la ricorrente aveva ammesso di essere a conoscenza della procedura e « della stessa possibilità di presentare una offerta migliorativa entro il termine del 20 settembre 2023 », attraverso la contestazione della mancata pubblicazione della pretesa proroga al 13 ottobre successivo.
8. Di questa proroga - proseguiva la sentenza - « non vi è in atti la prova », mentre al contrario l’istituto assicurativo resistente aveva documentato in sede istruttoria, a mezzo dell’« attestazione rilasciata dal direttore della direzione centrale patrimonio », che l’unica data di scadenza pubblicata era quella del 20 settembre 2023, esposta nel citato « avviso del 1° settembre 2023 », il quale era « rimasto accessibile dal 1° al 20 settembre », attraverso la sua pubblicazione « nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Inail ». Del pari attraverso la medesima attestazione era da ritenersi dimostrato in giudizio che tutta la documentazione di gara era stata resa « integralmente disponibile ». Le medesime circostanze erano state ulteriormente provate attraverso la « relazione tecnica informatica a firma del Dirigente Inail dell’Ufficio IX “Servizi Digitali” », successivamente depositata in giudizio, con la quale si era ribadita la « completa fruibilità dei contenuti dell’avviso e di tutti gli allegati per tutto il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2023 ». In relazione a ciò era per contro configurabile l’unica seguente eccezione: « a partire dal 14 settembre 2023, in realtà, potrebbero essersi verificate anomalie tecniche che hanno ostacolato esclusivamente il download di specifici documenti ».
9. La sentenza aggiungeva che l’attestazione depositata in ottemperanza all’ordine istruttorio aveva valore probatorio pieno dei fatti ivi dichiarati perché qualificabile come « atto pubblico avente fede privilegiata collocandosi tra gli atti di certificazione e di attestazione redatti da un pubblico ufficiale », recante « dichiarazioni assistite da pubblica fede ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. che fanno piena prova, fino a querela di falso ». In difetto di quest’ultimo mezzo - proseguiva la sentenza - le contrarie deduzioni di parte ricorrente non potevano ritenersi dimostrate; e in ogni caso non era stato fornito in giudizio «