Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-07, n. 202204635

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-07, n. 202204635
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204635
Data del deposito : 7 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2022

N. 04635/2022REG.PROV.COLL.

N. 01523/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2017, proposto dall’Azienda Agricola Vanoli Valerio e F s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D M B e F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D M B in Roma, via Luigi Luciani 1;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Italatte S.p.A., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 976/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2022 il Cons. G T e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stato rigettato il ricorso proposto per l’annullamento delle comunicazioni AGEA con cui all’azienda ricorrente è stato imputato un prelievo supplementare in relazione all’annata lattiero casearia 2014/15.

La parte ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

2. La parte appellante ha riproposto pedissequamente i motivi del ricorso di primo grado, già rigettati dal T.A.R.

Al di là dei profili di ammissibilità del gravame così redatto, lo stesso ad avviso del Collegio risulta infondato nel merito.

Il fulcro delle censure della parte appellante risiede nel preteso vizio di contrarietà al diritto dell’U.E. che affliggerebbe la disposizione del diritto nazionale sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato in primo grado.

La norme censurata è l’art. 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, che avrebbe introdotto, dopo la conclusione dell’annata (31 marzo 2015), nuove categorie prioritarie di compensazione.

Il parametro comunitario violato, sempre secondo la prospettazione della parte appellante, sarebbe l’art. 4 del Regolamento (CE) 1788/2003.

Questo però è stato abrogato dall'articolo 201 del regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° aprile 2008, vale a dire ben prima dell’adozione degli atti impugnati e dell’emanazione del decreto-legge n. 91/2015.

D’altra parte il T.A.R. ha condivisibilmente osservato sul punto che “ La nuova regola, peraltro, risulta essere coerente con i principi comunitari, i quali (cfr. l’art. 16 del Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004, ma anche l’art. 79 del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007) consentono agli Stati, oltre che di privilegiare nella restituzione i produttori meno solidi economicamente e quelli con violazioni più limitate della quota individuale, di individuare, nella normativa nazionale di dettaglio (definita attualmente dall’art. 9 del DL 49/2003, dall’art.

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