Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-08, n. 201800073

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-08, n. 201800073
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800073
Data del deposito : 8 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2018

N. 00073/2018REG.PROV.COLL.

N. 06999/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6999 del 2012, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

contro

F R C, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione I, n. 7458 del 1° settembre 2012, concernente giudizio di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di F R C;

Vista la memoria difensiva dell’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Giovanni Sabbato e udito l’avv.to dello Stato Guida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal giudizio di mancata ammissione della signora F R C alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2011, in considerazione del punteggio insufficiente di 25 conseguito alla prova motivata di diritto civile (cfr. verbale n. 11 del 15 giugno 2012 della XII sotto commissione per gli esami di avvocato costituita presso la Corte di Appello di Napoli).

2. L’impugnata sentenza – resa in forma semplificata dal T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione I, n. 7458 del 1° settembre 2012 – ha accolto il ricorso reputando fondato il motivo relativo al difetto di motivazione per insufficienza del voto numerico, rilevando che "il riferimento al solo punteggio numerico risulta nella fattispecie violativo del generale obbligo motivazionale previsto dall'art. 3 della l. 241/90 e funzionale anche alla tutela

giurisdizionale dell'interessato" . .

3. Avverso tale decisione il Ministero della giustizia ha proposto – con ricorso ritualmente notificato e depositato – un unico complesso motivo di appello (pagine 3 – 7 del gravame) deducendo, in sintesi, che:

a) la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2011 “ ha evidenziato che il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame de quo è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale ”;

b) “ negli esami di abilitazione alla professione di avvocato, la fase della correzione e valutazione degli elaborati non richiede l'annotazione, né sugli elaborati stessi, né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati, stante l'assenza in capo alle commissioni esaminatrici di alcun compito didattico ”;

c) “ fuorviante è, inoltre, il richiamo ai tempi di correzione alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di revisione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità ”.

4. In data 15 ottobre 2012, si è costituita in giudizio la signora F R C riproponendo il motivo di ricorso articolato in via subordinata nonché l’istanza istruttoria e chiedendo il rigetto dell’appello stante la sua infondatezza.

5. Con decreto cautelare n. 3999 del 5 ottobre 2012, è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e fissata, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 23 ottobre 2012.

6. Con ordinanza n. 4227 del 24 ottobre 2012, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare “ Considerato che l’Avvocatura esattamente invoca il tradizionale orientamento della Sezione e della Corte Costituzionale relativo alla sufficienza del solo voto numerico ai fini della motivazione delle prove concorsuali. Atteso peraltro che, nel caso in esame, non emergono comunque elementi realmente innovativi in grado di sovvertire il predetto indirizzo. ”.

7. Dopo il deposito di ulteriore memoria nell’interesse dell’appellante, all'udienza pubblica di trattazione del 21 dicembre 2017, la causa è stata riservata in decisione.

8. L’appello è fondato e deve essere accolto.

8.1. Non possono essere condivisi i passaggi argomentativi che connotano l’impugnata sentenza laddove conducono all’assunto della insufficienza del voto numerico;
ciò alla stregua del consolidato orientamento della Sezione (ora definitivamente confermato dall'Adunanza plenaria, n. 7/2017), in forza del quale:

a) in tema di esami per l'accesso alla professione di avvocato, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (da ultimo sentenze n. 973/2017, n. 3480/2017, n. 5680/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017;
n. 5987/2017);

b) la circostanza che la commissione esaminatrice abbia adottato tout court i criteri dettati dalla commissione centrale non integra alcun vizio, trattandosi di una decisione che rientra pienamente in una sfera di discrezionalità tecnica esercitata in modo non irragionevole e dunque insindacabile;
come, all'inverso, non spiegherebbe alcun effetto invalidante l'inosservanza delle raccomandazioni formulate dalla commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive, che non hanno carattere cogente (sentenze n. 8621/2009, n. 673/2012, n. 1723/2013, n. 973/2017);

c) ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale (n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011;
cfr. da ultimo, oltre la ricordata decisione dell'Adunanza plenaria, le sentenze della Sezione n. 5658/2017, n. 5659/2017, n. 5682/2017, n. 5726/2017, n. 5728/2017, n. 5729/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017, n. 5987/2017) e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (sentenze n. 175/2011 della Corte costituzionale;
n. 317/2012 del C.G.A.R.S.;
n. 8628/2009, n. 2544/2010 e n. 5726/2017 della Sezione);

d) non ha alcun rilievo l'assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell'elaborato, sempre che si tratti di segni non neutri od opachi, ma significativi (ordinanze n. 4798/2017, n. 4802/2017, n. 4803/2017);

e) non sfugge che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 310 del 10 del 5 novembre 2010, ha affermato che è incostituzionale la legge che esclude l'onere della motivazione, ma essa non si attaglia alla legittimità del punteggio numerico in sede di valutazione delle prove di esame, essendosi la Corte espressa in relazione agli atti sanzionatori;
con tale pronuncia, in particolare, la Corte ha ritenuto che " È costituzionalmente illegittimo l' art. 14, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (come sostituito dal D.Lgs. n. 106 del 2009), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, che impone l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, infatti, non soltanto è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa, ma anche, nel contempo, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale ";
il principio enucleabile da tale pronuncia è quindi riferibile a disposizioni aventi carattere sanzionatorio, sicché non può estendersi a procedimenti d'indole diversa come quello di valutazione delle prove di un concorso;
del resto, " il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame di abilitazione, nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato " (cfr. Corte cost., n. 175 del 2011 cit.;
nonché la sentenza di questa Sezione n. 5726/2017).

f) in ordine alla pretesa genericità dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia, questa Sezione ha avuto modo di osservare che vale a denotare l’infondatezza delle censura quanto argomentato a proposito della “ idoneità del punteggio numerico ad integrare valida motivazione, costituendo all'evidenza tale doglianza riproposizione della censura relativa all'asserito difetto di motivazione ” (cfr. sentenza n. 5726 cit.).

8.2. Con la memoria del 15 ottobre 2012 l’appellata ha espressamente riproposto la censura articolata in via subordinata col ricorso di primo grado, con la quale ha contestato la legittimità del provvedimento della Commissione centrale del 5 dicembre 2011 lamentando la genericità dell’indicazione in esso contenuta circa il dovere della Commissione di verificare l’idoneità dei candidati “ al di là del riscontro attinente all’osservanza dei criteri di cui alle precedenti lettere da a) ad h) ”. Tale censura non è accoglibile siccome articolata in termini del tutto generici, tanto da non consentire di esattamente comprendere come tale dicitura possa incidere sulla legittimità del giudizio valutativo espresso nei confronti dell’appellata.

8.3. Parimenti inaccoglibile è l’istanza istruttoria, reiterata con la memoria di costituzione del 15 ottobre 2012, non essendovi necessità, alla luce di quanto argomentato nel senso dell’infondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente di primo grado, di acquisire agli atti del giudizio la documentazione indicata dall’appellata.

9. Per tutte le considerazioni esposte, l'appello del Ministero della giustizia deve essere accolto, mentre devono essere rigettati il motivo riproposto dall'appellata con la memoria del 15 ottobre 2012 e l’istanza istruttoria.

10. Da ciò consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.

11. Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

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