Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-05-23, n. 201702405

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-05-23, n. 201702405
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702405
Data del deposito : 23 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2017

N. 02405/2017REG.PROV.COLL.

N. 05311/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5311 del 2012, proposto dal Signor -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, E M, con domicilio eletto presso lo studio E M in Roma, via Ippolito Nievo, 61;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il LAZIO – ROMA - SEZIONE II n. 190/2012, resa tra le parti, concernente perdita del grado per rimozione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato M. G. Picciali su delega di G. Manfredi e l’avvocato dello Stato M.P. Camassa,;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 190 del 10 gennaio 2012 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio –Sede di Roma - ha respinto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellante Signor-O- teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva inflitto al medesimo la sanzione della perdita di grado per rimozione.

1.1. L’odierno appellante aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

1.2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro ed il

Comando Generale della Guardia di Finanza, si erano costituiti chiedendo la reiezione del ricorso.

2. Il T.a.r. (che in sede cautelare con la ordinanza n. 4404 del 10 settembre 2008 aveva sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato) con la sentenza impugnata ha esaminato le dedotte censure prospettate e ne ha affermato la infondatezza, deducendo che:

a) il provvedimento impugnato si fondava su un quadro indiziario congruente e concordante;

b) la frequentazione con ambienti contigui al mondo criminale e dediti alla spaccio legittimava l’inflizione della più severa delle sanzioni, tenuto anche conto della circostanza che l’originario ricorrente prestava servizio in un corpo militare dedito alla repressione proprio di tali fenomeni di commercio di stupefacenti;

c) tali condotte facevano venire meno il requisito di moralità e di condotta necessario per continuare a prestare servizio nel Corpo della Guardia di Finanza

3. L’originario ricorrente rimasto soccombente ha impugnato con l’odierno ricorso in appello la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico, e dopo avere rivisitato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado ha riproposto in chiave critica le censure di primo grado disattese dal T.a.r. deducendo che:

a) l’ appellante non era mai stato sottoposto a processo penale né indagato per fatti relativi all’uso od al commercio di sostanze stupefacenti;

b) l’intera vicenda muoveva dalla circostanza cha un soggetto – tale -O-- indagato in una indagine relativa a fatti di spaccio di sostanze stupefacenti aveva dichiarato di avere in passato regalato qualche dose di cocaina all’appellante;

c) né dalle intercettazioni, né da altre fonti, tale circostanza aveva trovato conferma: due persone avevano dichiarato di avere sentito dire dal medesimo -O- che l’appellante faceva uso di stupefacenti, ma trattavasi di testimonianza de relato , proveniente sempre dalla medesima (unica) “fonte”;

d) l’appellante aveva in passato intrattenuto rapporti cordiali con il predetto -O-, ma si trattava di una frequentazione che non aveva ad oggetto in alcun modo il commercio di stupefacenti;

e) l’informativa dei carabinieri aveva contraddittoriamente sostenuto che l’appellante fosse “abituale consumatore” e che saltuariamente ricevesse droga dal suddetto -O-;

f) nessun test aveva mai comprovato che l’appellante facesse uso di sostanze stupefacenti;

g) era vero che dalle intercettazioni emergeva che l’appellante ed il suddetto -O- intrattenessero conversazioni in tono gergale ed amicale, ma tale circostanza non provava alcunchè;

h) a tutto concedere, anche ove provati (il che non era) non si trattava di fatti di straordinaria gravità, ed era stato obliato l’ottimo stato di servizio dell’appellante: la sanzione oltre che fondata su dati privi di spessore indiziario, era comunque sproporzionata.

4. In data 23.7. 2012 l’amministrazione appellata si è costituita depositando atto di stile.

5. In data 23.3.2017 l’amministrazione appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato.

6. In data 28.3. 2017 l’appellata amministrazione ha depositato note di udienza puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.

7. In data 10.4.2017 l’odierno appellante ha depositato una memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie critiche già articolate in seno all’atto di appello.

7. Alla odierna udienza pubblica del 4 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto.

2. Va anzitutto considerato che la sanzione della perdita del grado è stata, irrogata all’appellante in applicazione dell’art. 60 della legge n. 599 del 1954 (disposizione ora abrogata dall’entrata in vigore in data 9 ottobre 2010 del d.lgs. n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare).

2.1. Detta norma, ratione temporis applicabile alla fattispecie, così disponeva:

“[ Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1) perdita della cittadinanza;

2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

4) interdizione civile o inabilitazione civile;

5) irreperibilità accertata;

6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso”.

2.1. L’amministrazione appellata ha fatto applicazione del punto 6, laddove si stabilisce che il militare incorre nella perdita del grado quando è stato rimosso “per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina”.

2.2. Per condivisa giurisprudenza (in passato, si veda T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. II, 6 giugno 2013, n. 5638) il Legislatore ha introdotto in tal modo una categoria aperta e non già una casistica determinata, essendo la perdita del grado configurata come sanzione unica ed indivisibile e non essendo stata stabilita con la caratteristica di una sua possibile graduazione tra un minimo ed un massimo, entro i quali l'Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio, per cui il giudizio disciplinare non riguarda l'individuazione di un livello quantitativo di disvalore, ma piuttosto il collegamento tra il fatto imputato e gli obblighi assunti dal militare con il giuramento ovvero con le finalità del Corpo, alla luce dei compiti istituzionali del Corpo stesso.

Se, dunque, la citata norma prevede una fattispecie atipica, suscettibile di riferirsi ad una serie aperta di infrazioni, che richiedono un collegamento del fatto con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero con le finalità del Corpo, è sufficiente, ai fini dell'adozione della sanzione espulsiva, l'attinenza dei fatti ascritti con i doveri assunti con il giuramento, e la congruenza delle relative valutazioni, (elementi questi, si anticipa, rinvenibili nel caso di specie alla luce della materialità dei fatti contestati).

Né potrebbero costituire ostacolo all'irrogazione della massima sanzione della rimozione i positivi precedenti di carriera ed il rendimento in servizio - invocati dall’originario ricorrente - in quanto inidonei ad elidere o attenuare il rilievo da tributare alla obiettiva gravità delle violazioni accertate ed al loro contrasto con lo status di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, intervenendo la valutazione dei precedenti di carriera unicamente con riferimento alla commisurazione di sanzioni intermedie.

2.2. Venendo all’ esame della specifica posizione dell’appellante, si osserva che questi, in sostanza, prospetta due critiche:

a) non vi sarebbe alcuna prova della ascrivibilità all’appellante di fatti contestati;

b) i fatti, anche ove provati, non legittimerebbero l’inflizione a carico dell’appellante della più afflittiva censura della perdita del grado.

2.3. Muovendo dalla disamina del secondo profilo, critico, ne è evidente la infondatezza.

2.3.1 Oltre a quanto genericamente illustrato in precedenza circa la proteiformità dei fatti ascrivibili nella disposizione di cui al n. 6 dell’art. 60 della legge n. 599 del 1954 con più specifico riferimento alla posizione del militare in servizio cui siano ascritte condotte di assunzione di sostanze stupefacenti, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla costante giurisprudenza secondo la quale:

a) tale “condotta” è insieme, nociva del prestigio del Corpo, e fonte di una non irrilevante contraddizione, in quanto si affiderebbe la “mission” di contrastare i reati connessi al commercio di stupefacenti ad un soggetto che – anche saltuariamente – è stato contiguo a tale ambiente, seppure in qualità di consumatore;

b)la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che la posizione del militare consumatore di sostanze stupefacenti durante il tempo in cui riveste tale funzione sia ostativa alla permanenza in servizio del medesimo (tra le tante, già in tempo risalente: “è legittimo il provvedimento di diniego del prolungamento della ferma volontaria per inadeguatezza delle doti morali, caratteriali e attitudinali allo svolgimento delle funzioni di istituto, adottato ai sensi dell'art. 4 l. 1 febbraio 1989 n. 53, motivato con riferimento alla circostanza dell'uso personale prolungato di sostanze stupefacenti. “Consiglio Stato , sez. IV, 03 luglio 2000 , n. 3647);

b1) v’è del pari concordanza di opinioni nel ritenere che persino la provata plurima e reiterata assunzione di sostanze stupefacenti in epoca antecedente all’arruolamento legittimi, del pari, un giudizio negativo sulla moralità dell’aspirante all’inserimento in un corpo militare (tra le tante T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. II, 04/09/2012, n. 7522).

c) contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, anche la mera contiguità del militare in servizio con soggetti dediti a tale attività criminale è stata ritenuta ostativa al permanere del medesimo all’interno delle Forze armate (tra le tante: “la circostanza che un militare detenga stupefacente;
sia quindi entrato in contatto con spacciatori che allo stesso lo hanno in precedenza ceduto;
non li abbia denunciati;
sia quindi, all’evidenza, da costoro permanentemente, e per ciò solo, da essi condizionabile od addirittura ricattabile appare al Collegio gravissima -si veda in proposito, in altro ambito: È proporzionata e, quindi, legittima la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio comminata ad un agente della polizia penitenziaria sorpreso con alcuni pregiudicati mentre si drogava e senza aver fatto nulla per impedire tale accadimento, trattandosi di comportamento che costituisce palese violazione dei doveri che incombono sugli appartenenti alle Forze dell'ordine.”-Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2010 , n. 4163-;


“ai sensi dell'art. 14 comma 10, l. 31 luglio 1954 n. 599, come sostituito dall'art. 4, d.l. 19 agosto 2005 n. 197, è legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti.”-Consiglio Stato , sez. IV, 13 maggio 2010 , n. 2927-;

” la frequentazione di soggetti dediti all'uso di cannabinoidi da parte di un graduato della Guardia di Finanza rappresenta certamente quella grave carenza di qualità morali che non può consentire di continuare a svolgere i compiti istituzionali del Corpo, atteso che tale condotta si pone con essi in forte ed immediato contrasto ed è quindi circostanza sufficiente da sola a legittimare il provvedimento di perdita del grado per rimozione.”-Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2904-;” ai sensi dell'art. 14 comma 10, l. 31 luglio 1954 n. 599, come sostituito dall'art. 4, d.l. 19 agosto 2005 n. 197, è legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti.”-Consiglio Stato , sez. IV, 21 aprile 2009 , n. 2415-);

3.Tutte le censure, quindi, incentrate sulla asserita sproporzione del provvedimento, omessa comparazione dei precedenti di servizio, etc, sono inaccoglibili.

4. Resta da esplorare la consistenza dell’argomento “pregiudiziale” concernente la (asserita) assoluta assenza di prova dei fatti (consumo di sostanza stupefacente del tipo cocaica) “ascritti” all’appellante.

4.1. Si osserva in proposito che:

a) la circostanza che questi non sia stato sottoposto a processo penale non rileva, in quanto all’appellante non sono state ascritte né financo ipotizzate condotte di spaccio;

b) la circostanza che gli esami tricologici abbiano dato esito negativo, del pari, è di labile spessore, in quanto si tratta di esami posti in essere in un torno di tempo successivo a quello in cui si sarebbero cristallizzate le condotte di consumo di cocaina in capo all’appellante;

c) nessuna contraddizione si rinviene nella informativa dei Carabinieri: essa si limita a sostenere che l’appellante fosse un consumatore abituale, e che saltuariamente ricevesse la cocaina dal -O-, il che equivale a dire che questi non era il suo unico fornitore.

4.2. Ciò posto, dagli atti di causa, si evince che il predetto sig. -O-ha fatto presente che cedeva la detta sostanza all’appellante;
che non v’erano motivi di inimicizia e/o rancore che possano fare ipotizzare un consapevole mendacio (la stessa parte appellante ammette di avere intrattenuto con questi rapporti di cordiale amicizia e non ha dedotto alcuna “causale” di un possibile mendacio da parte del -O-);
il quadro indiziario a carico dell’appellante appare solido, anche a non volere far riferimento alle conferme “ de relato” rese da terzi soggetti (che comunque, non sarebbero del tutto prive di rilievo indiziante: Cassazione penale, sez. I, 2/2/2016, n. 34712);
non v’è quindi alcuna irrazionale valutazione delle predette resultanze probatorie;
anche tale censura va respinta.

5. Conclusivamente l’appello va respinto.

5.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

5.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6.Quanto alle spese processuali del grado, esse seguono la soccombenza e pertanto l’appellante deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore delle amministrazioni costituite, nella misura complessiva di Euro duemila (€ 2000//00) oltre oneri accessori, se dovuti.

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