Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-05-23, n. 201702405
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2017
N. 02405/2017REG.PROV.COLL.
N. 05311/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5311 del 2012, proposto dal Signor -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, E M, con domicilio eletto presso lo studio E M in Roma, via Ippolito Nievo, 61;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il LAZIO – ROMA - SEZIONE II n. 190/2012, resa tra le parti, concernente perdita del grado per rimozione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato M. G. Picciali su delega di G. Manfredi e l’avvocato dello Stato M.P. Camassa,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 190 del 10 gennaio 2012 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio –Sede di Roma - ha respinto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellante Signor-O- teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva inflitto al medesimo la sanzione della perdita di grado per rimozione.
1.1. L’odierno appellante aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro ed il
Comando Generale della Guardia di Finanza, si erano costituiti chiedendo la reiezione del ricorso.
2. Il T.a.r. (che in sede cautelare con la ordinanza n. 4404 del 10 settembre 2008 aveva sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato) con la sentenza impugnata ha esaminato le dedotte censure prospettate e ne ha affermato la infondatezza, deducendo che:
a) il provvedimento impugnato si fondava su un quadro indiziario congruente e concordante;
b) la frequentazione con ambienti contigui al mondo criminale e dediti alla spaccio legittimava l’inflizione della più severa delle sanzioni, tenuto anche conto della circostanza che l’originario ricorrente prestava servizio in un corpo militare dedito alla repressione proprio di tali fenomeni di commercio di stupefacenti;
c) tali condotte facevano venire meno il requisito di moralità e di condotta necessario per continuare a prestare servizio nel Corpo della Guardia di Finanza
3. L’originario ricorrente rimasto soccombente ha impugnato con l’odierno ricorso in appello la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico, e dopo avere rivisitato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado ha riproposto in chiave critica le censure di primo grado disattese dal T.a.r. deducendo che:
a) l’ appellante non era mai stato sottoposto a processo penale né indagato per fatti relativi all’uso od al commercio di sostanze stupefacenti;
b) l’intera vicenda muoveva dalla circostanza cha un soggetto – tale -O-- indagato in una indagine relativa a fatti di spaccio di sostanze stupefacenti aveva dichiarato di avere in passato regalato qualche dose di cocaina all’appellante;
c) né dalle intercettazioni, né da altre fonti, tale circostanza aveva trovato conferma: due persone avevano dichiarato di avere sentito dire dal medesimo -O- che l’appellante faceva uso di stupefacenti, ma trattavasi di testimonianza de relato , proveniente sempre dalla medesima (unica) “fonte”;
d) l’appellante aveva in passato intrattenuto rapporti cordiali con il predetto -O-, ma si trattava di una frequentazione che non aveva ad oggetto in alcun modo il commercio di stupefacenti;
e) l’informativa dei carabinieri aveva contraddittoriamente sostenuto che l’appellante fosse “abituale consumatore” e che saltuariamente ricevesse droga dal suddetto -O-;
f) nessun test aveva mai comprovato che l’appellante facesse uso di sostanze stupefacenti;
g) era vero che dalle intercettazioni emergeva che l’appellante ed il suddetto -O- intrattenessero conversazioni in tono gergale ed amicale, ma tale circostanza non provava alcunchè;
h) a tutto concedere, anche ove provati (il che non era) non si trattava di fatti di straordinaria gravità, ed era stato obliato l’ottimo stato di servizio dell’appellante: la sanzione oltre che fondata su dati privi di spessore indiziario, era comunque sproporzionata.
4. In data 23.7. 2012 l’amministrazione appellata si è costituita depositando atto di stile.
5. In data 23.3.2017 l’amministrazione appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato.
6. In data 28.3. 2017 l’appellata amministrazione ha depositato note di udienza puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.
7. In data 10.4.2017 l’odierno appellante ha depositato una memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie critiche già articolate in seno all’atto di appello.
7. Alla odierna udienza pubblica del 4 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.