Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202304915

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202304915
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304915
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 04915/2023REG.PROV.COLL.

N. 08636/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8636 del 2022, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il Cons. A E B e udito per l’appellato l’avvocato M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Ministero della difesa impugna la sentenza segnata in epigrafe con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato che, quale volontario in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle Capitanerie di-OMISSIS- aveva censurato il diniego dell’istanza di rafferma biennale e quello di partecipazione alla procedura di immissione in servizio permanente.

2. In punto di fatto, si rileva che con nota del 5 novembre 2010 l’Amministrazione aveva disposto la non ammissione alla prima rafferma biennale dell’appellato in quanto, dall’esame della documentazione pervenuta a corredo della sua istanza tesa a ottenere il trasferimento in servizio per ulteriori due anni oltre alla ferma cui era all’epoca vincolato, «risulta che è stato emesso nei suoi confronti dal Tribunale -OMISSIS-decreto di citazione a giudizio […] per delitto non colposo» e che pertanto questi era privo del requisito indicato dall’art. 954, co.

3-bis, del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010 e dall’art. 3, co. 1, lett. d), del d.m. 23 aprile 2015, ossia il «non avere riportato condanne penale per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi».

3. Il militare impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio.

4. In seguito, con un primo atto di motivi aggiunti, censurava anche il mancato accoglimento della propria domanda di partecipazione alla procedura di immissione in servizio permanente, adottato sul presupposto che egli non risultava più in servizio, stante la mancata rafferma.

5. Quindi, con un secondo atto di motivi aggiunti, impugnava il decreto recante l’immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente, con l’allegata graduatoria.

6. Nel corso del giudizio di primo grado è sopravvenuta la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale ordinario -OMISSIS-con cui il militare è stato assolto, con gli altri co-imputati, «perché il fatto non sussiste» (doc. prodotto dall’odierno appellato il 27 luglio 2021).

7. Il Tribunale ha quindi accolto il gravame del militare, argomentando che «sebbene inizialmente il provvedimento di diniego di rafferma fosse formalmente ineccepibile in quanto applicativo dell’art. 3 del d.m. 23.4.2015, successivamente, in ragione dell’intervenuta assoluzione con formula piena, si è rivelato nella sua oggettività irragionevole nonché ingiusto per il ricorrente […] rendendo altresì illegittimi, in via derivata, il rigetto della domanda di partecipazione alla procedura d’immissione in servizio permanente e la relativa graduatoria di merito in seguito approvata, unitamente a tutti gli atti connessi».

8. Il Ministero della difesa ha proposto appello, chiedendo, in riforma della decisione del TAR, il rigetto del ricorso di primo grado, previa sospensione dell’esecutività della pronuncia gravata.

9. Il militare si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

10. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022, l’appellante ha dichiarato il venir meno dell’interesse cautelare e le parti concordemente hanno chiesto la fissazione della data per la trattazione del merito.

11. All’udienza pubblica del 28 marzo 2023, cui la causa è stata rinviata, il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

12. L’appello proposto dall’Amministrazione si fonda su sei motivi.

Con il primo si osserva che l’appellato è stato assolto con formula piena solo in ragione di un’errata qualificazione giuridica del fatto da parte del PM, mentre la condotta rimarrebbe oggettivamente illecita e contraria ai doveri di buona fede gravanti sull’aspirante militare.

13. La censura è infondata, perché il provvedimento di esclusione dalla rafferma non si è fondato su un’autonoma valutazione, da parte dell’Amministrazione, della vicenda già oggetto del procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, ma sull’applicazione dell’art. 954, co.

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