Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-08-08, n. 202206998

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-08-08, n. 202206998
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206998
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2022

N. 06998/2022REG.PROV.COLL.

N. 07640/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7640 del 2020, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Domina International Sa e Domina International Sa - Italian Branch, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati P P e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Paolo Lazzari, Associazione Federcontribuenti Italia, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05524/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domina International Sa e di Domina International Sa - Italian Branch;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2022 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone e l’avvocato P P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 30 gennaio 2019 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (per brevità, anche AGCM o Autorità) ha ritenuto che le società Domina Vacanze s.p.a., Domina s.r.l., Hit Hotel s.r.l. e Domina International SA, avessero posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, consistente nella attività di promozione e vendita di unità immobiliari in “comproprietà alberghiera” situate in varie località turistiche d’Italia e del mondo.

Per l’effetto, è stata vietata la diffusione o la continuazione della medesima pratica, è stato ordinato ai professionisti di porre termine all’infrazione accertata, nonché sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie, pari a € 160.000,00 quanto alla società Domina Vacanze s.p.a., € 150.000,00 quanto alla società Domina s.r.l., € 135.000,00 quanto alla società Hit Hotel s.r.l. ed € 60.000,00 quanto alla società Domina International SA.

In particolare, alla stregua di quanto contestato dall’Autorità, la scorrettezza dei comportamenti in esame avrebbe riguardato: i) l’ingannevolezza delle comunicazioni commerciali utilizzate dai professionisti (sito internet www.domina.it , modulistica contrattuale, altre comunicazioni) circa la natura e le caratteristiche principali dell’offerta, il costo del prodotto, il diritto di recesso spettante ai consumatori, gli elementi identificativi e il ruolo dei professionisti coinvolti, nonché ii) l’aggressività dell’attività post-vendita realizzata attraverso l’esercizio di un indebito condizionamento volto ad ottenere, anche mediante l’ostacolo all’esercizio dei diritti dei consumatori, somme non dovute ovvero l’acquisto di altri prodotti.

2. La Domina International SA e la Domina International Sa Italian Branch hanno impugnato il provvedimento dell’Autorità, denunciandone l’illegittimità sotto plurimi profili.

3. Il Tar Lazio, ricostruito l’oggetto del provvedimento impugnato e rilevato che l’Autorità aveva correttamente applicato al caso di specie la disciplina in tema di pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo (con conseguente infondatezza del motivo di ricorso incentrato sulla violazione del principio di specialità), ha ritenuto che la parte ricorrente fosse estranea alla pratica commerciale contestata.

Secondo quanto rilevato dal primo giudice, infatti, l’Autorità aveva descritto e analizzato la complessa attività di commercializzazione di quote di comproprietà alberghiera, dal primo contatto alla sottoscrizione della proposta e, infine, alla gestione del rapporto e alla sua eventuale risoluzione, attribuendone la conduzione esclusivamente a due attori, ossia Domina Vacanze S.p.a. (proprietaria) e Domina S.r.l. (intermediaria).

La ricorrente risultava, invece, incaricata di curare la comunicazione della TAA ai clienti dell'Hotel "Domina Coral Bay" localizzato a Sharm El Sheikh, rientrante nell'ambito delle strutture gestite in collaborazione tra le società Domina Vacanze S.p.A. e Domina S.r.l.

Quanto alla determinazione e all’aggiornamento delle TAA il Provvedimento non risultava, a giudizio del Tar, molto chiaro né nell’individuarne l’effettivo autore né nell’indicare l’eventuale scorrettezza nel calcolo delle stesse, limitandosi ad affermare che “ L'oscurità dell'informazione relativa al pagamento della TAA è desumibile dall'esame del contenuto delle lettere inviate da Hit Hotel S.r.l. e da Domina International ai consumatori nel corso dell'esecuzione del contratto ”.

Secondo quanto dato atto dalla stessa Autorità, Domina International aveva affermato che non avrebbe avuto rapporti con le società Domina Vacanze S.p.A. e Domina S.r.l. in ordine ai prodotti di cui alle strutture ricettive oggetto di contestazione.

A fronte di tali rilievi, l’affermazione dell’Autorità - secondo cui la ricorrente aveva svolto un ruolo attivo nella condotta contestata, consistente nel fornire informazioni omissive e decettive sulle condizioni dell'offerta e sugli oneri incombenti sul consumatore per usufruire del bene, in particolare per quanto concernente la comunicazione della TAA - risultava assiomatica, rappresentando un evidente salto logico, per non avere l’Autorità dimostrato, neanche presuntivamente, il coinvolgimento della società Domina International nella pratica aggressiva e scorretta per come perimetrata nel provvedimento impugnato.

In particolare, non risultava che la società Domina International avesse fornito comunicazioni commerciali ingannevoli circa la natura e le caratteristiche principali dell'offerta, il costo del prodotto, il diritto di recesso spettante ai consumatori, gli elementi identificativi e il ruolo dei professionisti coinvolti, non avendo mai svolto attività di promozione e commercializzazione del prodotto, né che avesse posto in essere attività post-vendita aggressiva attraverso l'esercizio di un indebito condizionamento volto ad ottenere, anche mediante l'ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori, somme non dovute ovvero l'acquisto di altri prodotti.

La richiesta della TAA ai singoli comproprietari risultava un profilo peraltro meramente accennato e non fatto oggetto di particolari approfondimenti, facendosi, comunque, questione, per quanto emergente dal provvedimento, di uno degli elementi concorrenti a definire l’ingannevolezza e l’oscurità della proposta contrattuale, più che l’espressione di una specifica attività aggressiva della ricorrente in costanza del rapporto contrattuale.

Si era in presenza, dunque, di un esecutore, più che di un coautore della pratica commerciale scorretta ed aggressiva.

In definitiva, il Provvedimento risultava viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione in ordine allo specifico coinvolgimento della società ricorrente e al suo contributo concausale nel porre in essere la condotta contestata, essendo scarno e fumoso il corredo probatorio addotto dall’Autorità e carente la motivazione circa la responsabilità della ricorrente.

4. L’Autorità ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, deducendone l’erroneità per non avere adeguatamente considerato il contributo causale fornito da Domina International SA alla pratica in esame, tale da integrare un concorso nell’illecito contestato.

5. Le società Domina International SA e Domina International Sa Italian Branch si sono costituite in giudizio, resistendo all’appello principale e riproponendo i motivi di ricorso assorbiti in primo grado.

In particolare, le società, in subordine, “ per la denegata ipotesi di accoglimento dell’appello principale, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.p.a ” (pag. 3 memoria di costituzione), hanno riproposto il secondo, il terzo, il quarto motivo di ricorso, diretti a denunciare l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, per:

- la violazione dell’art. 9, comma 2, Delibera AGCM n. 25411 del 2015, tenuto conto che la notifica del provvedimento di integrazione soggettiva risultava eseguita, quanto alla società Domina International SA, presso la branch italiana, anziché presso la sede legale in Svizzera;

- la violazione delle garanzie partecipative previste in favore del professionista, avendo l’Autorità inviato le comunicazioni inerenti al procedimento direttamente alla Domina International SA – Italian Branch, sebbene la stessa avesse eletto domicilio presso il proprio legale, manifestando la volontà di ricevere ogni pertinente comunicazione presso il medesimo; il che avrebbe precluso al professionista di presentare memorie e di chiedere l’audizione;

- la violazione degli artt. 31 L. n. 287/90 e 14 L. n. 689/81, per avere l’Autorità comunicato soltanto al difensore domiciliatario il provvedimento conclusivo del procedimento, sebbene nessuna procura con elezione di domicilio fosse stata conferita dalla società Domina International SA;

- la radicale estraneità della società ricorrente rispetto alla pratica commerciale contestata, in relazione sia alle comunicazioni commerciali inviate ai consumatori che alle attività post-vendita;

- il carattere sproporzionato della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, peraltro pure

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