Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-12-11, n. 202310649

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-12-11, n. 202310649
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310649
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 10649/2023REG.PROV.COLL.

N. 01977/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2023, proposto da -OISSIS- in persona dell'Amministratore di Sostegno -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda U.L.S.S. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OISSIS-, Comitato dei Sindaci del Distretto 4 “Alta Padovana” dell'Aulss6 Euganea, non costituiti in giudizio;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;

nei confronti

-OISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) -OISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea e della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati M L T, M L e Edward Cheyne su delega dell’avv. Cristina Zampieri.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza gravata il T.A.R. del Veneto ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento della nota prot. -OISSIS- del 28 settembre 2021, nonché degli atti presupposti [in particolare, del verbale dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (d’ora in avanti anche U.V.M.D.) del 17 aprile 2015, e del “Regolamento sperimentale per la compartecipazione alle spese per i servizi di residenzialità forniti nelle strutture residenziali socio sanitarie alle persone con disabilità o con problematiche di salute mentale” adottato dal Comitato dei sindaci del Distretto 4 “Alta padovana” dell’Aulss 6 Euganea in data 6 aprile 2021 ed approvato dal Comune di -OISSIS- con delibera -OISSIS- aprile 2021”].

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla parte ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Veneto e l’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea.

Con ordinanza -OISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2023.

2. L’impugnata sentenza:

- ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado nella parte in cui ha oggetto il “Regolamento sperimentale per la compartecipazione alle spese per i servizi di residenzialità forniti nelle strutture residenziali socio sanitarie alle persone con disabilità o con problematiche di salute mentale”;
l’appellante ha precisato a pag. 4 del ricorso, e lo ha ribadito in memoria di replica, che per questa parte la sentenza non è oggetto di impugnazione (dal che l’estraneità al giudizio degli argomenti difensivi spesi, su tale capo di sentenza, dall’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea alle pagine 3 e 4 della memoria di costituzione depositata il 23 marzo 2023).

- lo ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, nella parte in cui ha ad oggetto il verbale dell’UVMD del 17 aprile 2015, nella parte in cui dispone di porre a carico del ricorrente “l’importo della retta”;

- lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui è rivolto “avverso le deliberazioni regionali adottate per dare attuazione al

DPCM

29.11.2001, che ha definito i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale”.

- lo ha respinto nella parte in cui ha ad oggetto la nota prot. -OISSIS- del 28 settembre 2021.

Sulla questione centrale dedotta dal ricorrente, il T.A.R. ha ritenuto che:

- “ la prima doglianza, volta a censurare la qualificazione della struttura che ospita il ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento del servizio erogato come a totale carico del servizio sanitario nazionale, non può trovare positivo apprezzamento”, in quanto “non è la tipologia di struttura presso cui l’invalido risiede a determinare il totale accollo della retta al servizio sanitario preteso dal ricorrente, bensì il tipo di assistenza che viene offerta, all’interno della stessa, allo specifico ospite ”.

- “ la documentazione in atti evidenzia come a favore dell’odierno ricorrente non venga erogato un servizio ad alta intensità assistenziale, ma lo stesso fruisca (….) di un percorso riabilitativo previsto dall’art. 33, comma 2, lettera c) del DPCM del 12 gennaio 2017 (….) che testualmente definisce i trattamenti socio-riabilitativi come quelli “rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa”. All’odierno ricorrente non è, dunque, erogato un servizio caratterizzato dall’assistenza prettamente sanitaria (che generalmente si svolge in strutture ospedaliere e con trattamenti caratterizzati dalla temporaneità) - il quale giustificherebbe il totale accollo al servizio sanitario (…) ”.

Il T.A.R. ha inoltre respinto la censura per cui il provvedimento di riparto della spesa si porrebbe “ in contrasto con la disciplina dell’ISEE di cui al D.P.C.M. -OISSIS-9/2013 ”, affermando in proposito la competenza del Comune di residenza.

3. L’appellante censura la sentenza gravata deducendo:

3.1. “ Travisamento, errata valutazione dei presupposti di diritto e di fatto;
violazione di legge: art. 3, 32, 117, co. 2, lett. M Cost.;
D.Lgs. 502/1992;

DPCM

14.02.2001, 12.01.2017;
L. 730/1983 art. 30, co. 2;
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009;
Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo;
Carta europea dei diritti fondamentali;
sviamento per incompetenza;
eccesso di potere: difetto di istruttoria;
motivazione carente e/o insufficiente (espressa riproposizione del I motivo di ricorso)
”.

A supporto del primo motivo l’appellante deduce che “ il TAR Veneto, nel valutare l’accollo o meno in toto a carico del SSN, dei costi della -OISSIS- ha sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione competente, ritenendo dirimente non l’individuazione della tipologia della struttura siccome ritenuta idonea dall’UVMD in data 17.04.2015 ed indicata nella C.A. – Comunità Alloggio - Estensiva “-OISSIS-”, bensì “la tipologia di servizio in concreto erogato” che ha desunto dal “progetto riabilitativo” in data 24.09.2021 depositato quale doc. 8 dall’AULSS ”.

L’appellante osserva in proposito che “ la -OISSIS- per sua natura, siccome disciplinata dalla stessa REGIONE con le DGR 651/2010 (doc. 18) e, n. 748/2011 (doc. 20), non è struttura a bassa intensità assistenziale, bensì “elevata”. E’, dunque, in base a queste caratteristiche che l’UVMD, sulla base della scheda SVAMA (e non “SVaMDi” come erroneamente riportato nella sentenza gravata) ha valutato la CA-Es. “-OISSIS-” adatta alle patologie ed ai bisogni di -OISSIS-: alla data del 17.04.2015 l’UVMD ha ritenuto che la “malattia -OISSIS-” di -OISSIS- (“-OISSIS-” – doc. 1), richiedesse una “un’assistenza continuativa su 24 ore giornaliere” tramite un “progetto terapeutico riabilitativo a lungo termine” e, pertanto, ha scelto la -OISSIS- caratterizzata da “attività socio assistenziale ELEVATA”. Non risulta, dunque, che l’UVMD abbia mai riscontrato la necessità di ricovero in una struttura a “bassa intensità”, come erroneamente ritenuto dal TAR Veneto;
né che abbia “descritto il tipo di assistenza necessaria all’odierno ricorrente come riconducibile a quella descritta alla lettera c) del DPCM del 12 gennaio 2017”, id est a “bassa intensit
à”.

La tesi di fondo è che la struttura è adeguata alle esigenze terapeutiche: ma che essa, per sua natura, non eroga prestazioni a bassa intensità assistenziale, che sono le sole compatibili con una compartecipazione alla spesa: “ La REGIONE non poteva, quindi, (con le DGR impugnate in I°) introdurre legittimamente l’onere della compartecipazione anche per le prestazioni erogate da strutture psichiatriche ad alta e media intensità. a fronte di detta normativa nazionale sui LEA che, al contrario, stabilisce che le cure e le prestazioni erogate in tali strutture sono ad esclusivo carico del SSN ”.

L’appellante chiede inoltre che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale n. 43 del 2018, che stabilisce che “la “ quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive (…) della salute mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della tariffa giornaliera;
la quota sanitaria è fissata nella misura del sessanta per cento
”.

Il mezzo censura poi la statuizione d’irricevibilità dell’impugnazione del verbale del 17 aprile 2015, “ limitatamente alla parte in cui menziona di porre a carico del ricorrente “l’importo della retta” (doc. b), e ciò quale atto presupposto nei limiti e nella misura in cui si ritenga essere stato applicato dall’AULSS ai fini della determinazione della compartecipazione per detto periodo 2019-30.09.2021 con la nota prot. -OISSIS- del 28.09.2021 (doc. a). Come statuito da codesto Ill.mo Consiglio in analoga fattispecie (Cons. Stato n. 2979/2022), “16.3. …dunque, è dal momento della relativa attuazione, avvenuta con la nota dell’AULSS …, che è sorto in capo all’appellante un interesse attuale concreto e qualificato ad impugnare” il verbale UVMD (peraltro, solo nella detta limitata parte);
“16.4. Il fatto che le pregresse annualità non fossero state impugnate non costituisce fattore preclusivo all’impugnazione della determina concernente il riparto delle quote relative all’anno 2020: non vi sono elementi, normativi o fattuali, per negare che le diverse annualità rilevino nella loro autonomia e singolarità, il che esclude che dall’acquiescenza su una di esse si possa desumere analoga acquiescenza anche sulle successive

3.2. “ Error in iudicando;
ECCESSO DI POTERE: travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
difetto di istruttoria, sviamento, VIOLAZIONE principio dispositivo e principio del contraddittorio, art. 2 c.p.a, artt. 24 e 111 Cost., art. 39. Co. 1, c.p.a.;
art 112 c.p.c., D.P.C.M. 159/2013;
L. 328/2000;
L.R. Veneto 1/2004
”.

Si contesta il rigetto del secondo motivo, sia nel merito [“ Non vi è dubbio, pertanto, che l’AULSS, all’uopo delegata, nel definire la capacità economica di -OISSIS- rispetto alla retta di residenzialità era tenuta al rispetto della disciplina sui LEA ex

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