Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-04, n. 201800035
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Testo completo
Pubblicato il 04/01/2018
N. 00035/2018REG.PROV.COLL.
N. 06151/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6151 del 2017, proposto da:
D R, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, 262;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
R C, G F R non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 00021/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati A. Stefanini su delega di S. Taverna, avv.to dello Stato M. Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in esame, il signor Roberto D, colonnello pilota dell’Aeronautica Militare Italiana, chiede che questo Consiglio di Stato voglia disporre la revocazione della propria sentenza 9 gennaio 2017 n. 21, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Difesa, si è riformata la sentenza 7 settembre 2015 n. 11084, del TAR per il Lazio, sez. I-bis
Con tale ultima sentenza, il TAR aveva disposto l’annullamento degli atti di mancata iscrizione dell’attuale ricorrente nel quadro di avanzamento al grado di generale di brigata aerea per l’anno 2010.
Secondo il ricorrente, “la sentenza impugnata è l’effetto di errori di fatto risultanti dagli atti e documenti della causa, che non hanno costituito punti controversi sui quali la sentenza si sia pronunciata”. Infatti essa costituirebbe – nella prospettazione del ricorrente – “il risultato della omessa valutazione da parte del Collegio giudicante di due aspetti fondamentali della sentenza di I grado (punti non controversi) nonché di undici sbagli che si sono posti, tanto singolarmente che complessivamente, in un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa”.
Più in particolare, non sarebbero state esaminate le seguenti censure (“che avrebbero obiettivamente condotto ad una conclusione di tipo diverso rispetto a quella della riforma della sentenza di I grado qualora ovviamente tenute in considerazione”):
a) qualità di cui alla lettera B (qualità professionali); artt. 9 e 10 D.M. n. 571/1993; poiché “tutto il processo logico-giuridico motivazionale che aveva giustificato il convincimento del TAR sulla illegittimità della valutazione della C.S.A. conduceva alla necessaria rivalutazione da parte del Collegio del secondo grado di quelle parti della sentenza appellata che avevano riconosciuto la preminenza del col. D rispetto ai parigrado promossi giusta documentazione in atti”;
b) qualità di cui alla lett. A (qualità morali, di carattere e fisiche); art, 8 D.M. n. 571/1993, poiché non è esatto che il giudice di I grado “avrebbe riconosciuto una sicura preminenza del D per le qualità di cui alla lett. A solo per l’attribuzione di encomi ed elogi”, avendo questi proceduto sulla base di tutta la documentazione presente agli atti di causa”, e valutando, in particolare, il possesso della medaglia di bronzo al merito aeronautico;
c) qualità di cui alla lett. C (qualità intellettuali e di cultura); art. 11 D.M. n. 571/1993, poiché è stato erroneamente ritenuto che “il TAR nella propria sentenza non avesse proceduto ad una valutazione complessiva e globale delle risultanze in atti e non avesse contestato le risultanze di quanto prodotto dalla difesa erariale nel procedimento di I grado” ed inoltre si è proceduto ad un “utilizzo acritico di quanto irritualmente introdotto dall’Avvocatura erariale nella memoria di replica”, non utilizzabile perché irrituale, tardivo e inammissibile;
d) la sentenza impugnata non ha tenuto conto del titolo posseduto dal D e rappresentato dalla frequenza di un “importantissimo corso all’estero (Air War College)”;
e) è stato erroneamente ritenuto che il ricorrente non avrebbe una padronanza delle lingue straniere superiore a quella dei parigrado C e R;
f) la sentenza ha affermato che gli aspetti favorevoli al col. D erano più che controbilanciati dalla circostanza che egli ha riportato in tutta la carriera un numero nettamente inferiore di espressioni elogiative a corredo della documentazione caratteristica rispetto ai due parigrado promossi. Tuttavia, la stessa non si è resa conto “dell’esistenza e della presenza in atti di altri documenti . . . che rilevano elementi assolutamente favorevoli al col. D e soprattutto evidenziano e provano una preminenza assoluta di quest’ultimo in particolare nel confronto con il col. R”;
g) “la documentazione in atti dimostrava, in senso diametralmente opposto a quanto considerato nella sentenza impugnata, come all’inizio della carriera il col. R è stato destinatario di: 1) un maggior numero di giudizi finali di “superiore alla media” rispetto al col. D (settima svista); 2) giudizi ancor meno lusinghieri del col. D con particolare riferimento all’attitudine al volo (ottava svista)”;
h) la medaglia di bronzo al merito aeronautico, ottenuta dal D, “onorificenza in assoluto più importante tra tutte quelle possedute dai tre ufficiali in esame ed ottenuta nel grado rivestito, non (è) stata assolutamente presa in considerazione”, mentre “sono state