Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-13, n. 202405298
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2024
N. 05298/2024REG.PROV.COLL.
N. 05316/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F F e F F, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M C, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista l’ordinanza cautelare della V sezione del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 5 giugno 2024 il consigliere Fabio Franconiero, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ditta appellante agisce nel presente giudizio per l’annullamento del provvedimento con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, precedentemente concessale dalla Provincia di Pordenone con determinazione del -OMISSIS-
2. La revoca impugnata (prot. n. -OMISSIS-) è stata disposta in ragione della condanna penale definitiva, condizionalmente sospesa, riportata dal titolare per un delitto contro la pubblica amministrazione (peculato ex art. 314 cod. pen.), e conseguente perdita del requisito di moralità richiesto per lo svolgimento dell’attività professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), della legge 8 agosto 1991, n. 264 ( Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ).
3. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento, sull’assunto che la sospensione condizionale della pena non priverebbe l’interessato del menzionato requisito, e che in ragione del beneficio penale la revoca sarebbe sproporzionata.
4. Le censure così sintetizzabili sono state giudicate dall’adito Tribunale amministrativo e il ricorso è stato quindi respinto con la sentenza i cui estremi sono indicati in epigrafe.
5. La sentenza ha innanzitutto escluso che la sospensione condizionale della pena abbia riflessi sul