Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-16, n. 202208058

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-16, n. 202208058
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208058
Data del deposito : 16 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2022

N. 08058/2022REG.PROV.COLL.

N. 03502/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3502 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V M, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna – Sezione I^ -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con decreto -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, la Questura di Bologna ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data -OMISSIS- dal signor -OMISSIS-. Il diniego è stato opposto a seguito dell’accertamento, tramite verifiche nelle banche dati che i redditi percepiti dallo straniero, pregressi e attuali, non soddisfacevano i requisiti previsti dalla normativa.

2. Con ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto al Tar Bologna il suddetto straniero ha impugnato tale diniego, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere per omesso bilanciamento degli interessi contrapposti, evidenziando come egli si fosse sempre adoperato, sin dal suo ingresso in Italia nel 2001, per garantirsi in maniera lecita un’autonoma fonte di reddito.

3. Con sentenza, resa ex art. 60 c.p.a., n. 738 -OMISSIS-, il Tar Bologna ha respinto il ricorso confermando la valutazione della Questura. In particolare il giudice di prime cure ha evidenziato l’inferiorità dei redditi denunciati dal ricorrente rispetto alla soglia ritenuta dall’ordinamento come il minimo per garantire un autonomo mantenimento, il venir meno del lavoro nel corso del procedimento e il reperimento di una nuova occupazione solo dopo l’emanazione del provvedimento di rigetto.

4. La citata sentenza è stata impugnata con appello notificato -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, con cui lo straniero ha chiesto la riforma della decisione impugnata e il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado lamentando la violazione di legge e l’eccesso di potere per mancata valutazione e bilanciamento di tutti gli interessi contrapposti considerata la lunga durata del soggiorno in Italia e la presenza di redditi legittimamente prodotti.

5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Questura di Bologna, senza espletare difese scritte.

6. Con l’ordinanza cautelare -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata.

7. All’udienza pubblica del 16 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. L’appello è fondato.

2. La questione relativa alla sussistenza dei mezzi di sostentamento idonei a garantire un soggiorno conforme alle regole di convivenza nello Stato italiano è stata oggetto di grande attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa. Giova preliminarmente operare una ricognizione normativa.

Viene in rilievo, anzitutto, l’art. 4 comma 3 D.lgs. 286/98 secondo cui: “ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1”.

Accanto a questa disposizione generale, si collocano altre due norme speciali: art. 22 comma 11 e art. 29 comma 3, lett. b) TU immigrazione.

L’art. 22 TU immigrazione si occupa della speciale condizione in cui versa lo straniero che perde il lavoro in corso di validità del proprio permesso di soggiorno. In questa specifica situazione, lo straniero - che si trovi in una momentanea fase di disoccupazione - può essere iscritto nelle liste di collocamento per il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi