Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-07, n. 202209757

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-07, n. 202209757
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209757
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2022

N. 09757/2022REG.PROV.COLL.

N. 07734/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7734 del 2020, proposto dalla società Sogein S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Pozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Fogliani in Roma, viale Prisciano, n. 42 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ) n. 14346/2019, pubblicata in data 13 dicembre 2019

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 settembre 2022 il Cons. Brunella Bruno e udito l’avvocato Ida Tomasiello per delega dell’avvocato Cristina Pozzi per la parte appellante;

Nessuno è comparso per il Ministero appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso (R.G. 13638 del 2018) proposto innanzi al TAR per il Lazio, la società Sogein S.r.l. ha agito per l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (di seguito anche MIUR), dopo aver rilevato, nel 2009, l’ammissibilità della domanda di concessione delle agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, lett. c) del DM n. 593 del 2000 presentata dalla medesima società, ha adottato la determinazione conclusiva di rigetto dell’istanza, successivamente alla comunicazione, con nota del 18 giugno 2018, del preavviso di diniego.

2. Con la sentenza in epigrafe, l’adito TAR ha respinto il ricorso.

3. La società appellante critica la sentenza impugnata in considerazione delle erroneità nelle quali sarebbe incorso il primo giudice trascurando le specifiche modalità di riconoscimento del contributo nella forma del credito di imposta (e non di finanziamento diretto), del tutto automatiche, essendo i controlli previsti solo a posteriori e sulla base di documentazione idonea a comprovare che le attività siano state effettivamente svolte, nonché la corrispondenza agli impegni assunti con il contratto di ricerca. Nel reiterare le censure proposte nel ricorso di primo grado, l’appellante ha ulteriormente sottolineato che la domanda di riconoscimento del beneficio è stata presentata in conformità alla disciplina all’epoca vigente, la quale non prevedeva l’allegazione di uno studio specifico o di schede di dettaglio, solo successivamente introdotte, a corredo degli stessi bandi unitamente a linee guida esplicative da seguire nella compilazione dell’istanza. In tale quadro, oltre a censurare le tempistiche con le quali l’amministrazione ha proceduto all’espletamento dei controlli, ha contestato il contenuto stesso dell’attività di verifica che avrebbe dovuto essere incentrata non già su profili di carattere qualitativo bensì su una mera ricognizione della corrispondenza di quanto svolto rispetto agli impegni assunti. Su tali basi, la difesa dell’appellante ha sostenuto che la valutazione di merito espressa dal Gruppo di lavoro all’uopo nominato dall’amministrazione, oltre a risultare non tempestiva, risulterebbe priva di una base giuridica.

3.1. Le deduzioni successive si appuntano sugli ulteriori capi della sentenza concernenti l’adeguatezza della motivazione delle determinazioni impugnate, tenuto conto, tra l’altro, dell’omessa considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 e dell’acritico recepimento da parte del Ministero delle valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro.

3.2. L’appellante ha, inoltre, proposto anche l’azione di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con il quale l’amministrazione ha concluso il procedimento, insistendo, in via istruttoria, per l’acquisizione della documentazione riferita ai soggetti ammessi al beneficio per il medesimo bando ed alle relative valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro.

4. Il Ministero intimato si è costituito solo formalmente in giudizio producendo documentazione.

5. All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

7. Il Collegio ritiene preliminarmente di evidenziare, in quanto rilevanti ai fini della definizione del giudizio, specifiche circostanze di fatto, considerate dal primo giudice e non contestate.

7.1. Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione richiesta ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) del DM n. 593 del 2000 ss.mm.ii., per l’importo complessivo di € 155.000,00, con nota del 18 dicembre 2009, il MIUR, nel comunicare l’ammissibilità al beneficio, ha richiesto l’invio, entro il termine di trenta giorni prescritto a pena di decadenza, della documentazione specificamente indicata. Detta richiesta è stata riscontrata dalla società che, con nota del 26 febbraio 2010, ha trasmesso documentazione.

7.2. Con determinazione del 27 giugno 2012, il Ministero, in considerazione delle verifiche in corso di svolgimento sulla posizione del laboratorio di ricerca Demetra S.p.a. (nel mentre trasformatosi nel laboratorio S.P.R.I.S.S. Lab S.r.l.) prescelto dalla società Sogein e conseguenti agli accertamenti espletati dal competente Gruppo di lavoro, ha disposto la sospensione del procedimento avente ad oggetto la domanda di contributo, specificando che la “ riattivazione ” delle attività istruttorie “è subordinata alla risoluzione delle problematiche emerse ”, fermo il rispetto delle tempistiche di realizzazione del progetto e di trasmissione della rendicontazione finale.

7.3. Con nota del 5 dicembre 2012, la società odierna appellante ha trasmesso al MIUR la relazione sintetica finale corredata da documentazione fotografica ed il rendiconto economico, con relativi allegati.

7.4. Con preavviso di rigetto del 18 giugno 2018, il Ministero ha comunicato la sussistenza di ragioni ostative alla concessione dell’agevolazione per la seguente motivazione: “ Il progetto intende studiare e realizzare un prototipo di sistema di gestione di barriera idraulica in grado di minimizzare gli interventi in loco e favorire una gestione remota. Il progetto, che si limita ad una descrizione di sole 5 cartelle, non esplicita alcuna delle informazioni elementari relative alla sua realizzabilità quali: basi di partenza tecniche e letteratura di riferimento, obiettivi di dettaglio della ricerca, attività e deliverable intermedi e finali, modalità di sperimentazione con specifico riferimento ai parametri qualitativi e quantitativi che si intende raggiungere. Il contesto di riferimento è del tutto assente e non si riesce a comprendere quali debbano essere le caratteristiche che possano rendere il sistema innovativo nell'ambito prefissato. La tematica di progetto è completamente allo stato dell'arte dello sviluppo industriale e non è possibile in alcun modo prefigurare alcuna attività di ricerca che sia da considerarsi significativa. Dall'analisi del progetto realizzato risulta, a conferma di quanto espresso, che non vi è alcuna attività di ricerca, essendo tutti i prototipi pienamente allo stato dell'arte della tecnologia industriale dell'epoca. Si evidenzia infine che il progetto ha avuto un costo di circa 90K€ ben inferiore a quanto richiesto inizialmente e che il progetto è stato realizzato in minima parte dal laboratorio. Sono stati, infatti, rendicontati 26K€ di attrezzature e 48K€ di consulenza con sole 10K€ di attività di personale interno ”.

7.5. A seguito di osservazioni presentate dalla società, l’amministrazione “ esaminata la richiesta di riesame ” ha ritenuto che di non poter addivenire al suo accoglimento “ non contenendo nuovi e utili elementi di carattere tecnico-scientifico rispetto al parere espresso dal Gruppo di Lavoro Art. 14 nella seduta del 5 giugno 2018 ”.

8. Illustrati gli sviluppi procedimentali nei

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi