Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-09-26, n. 201304782

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-09-26, n. 201304782
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304782
Data del deposito : 26 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06310/2012 REG.RIC.

N. 04782/2013REG.PROV.COLL.

N. 06310/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6310 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
O P, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Silvia Pezzulla in Roma, viale Mazzini, 140/C;

contro

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. M G C, F T, con domicilio eletto presso Maria Antonietta Capone in Roma, via Giuseppe Donati 115c/o F.Rosci;
Silvio Tommasi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA, SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. II n. 01419/2012, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria per la copertura di un posto di dirigente delle risorse finanziarie – mcp;


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Costantini e Testi;


Visto il documento prodotto in udienza dalle difese della Provincia di Lecce, dal quale si desume che l’avviso di mobilità esterna per un posto di dirigente delle Risorse Finanziarie, che aveva dato origine alla controversia in quanto impediva l’assunzione del Panarese quale idoneo in precedente concorso, è stato sospeso in esecuzione del divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato posto a carico delle Province dall’art. 16 co. 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135 in vista delle disposizioni radicale riforma di questi Enti;

Visto quindi che tale divieto normativo si pone come impedimento assoluto ad un’assunzione dell’appellante e che dunque ciò evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul merito dell’impugnativa;

Visto che le difese dell’appellante nulla hanno eccepito e che le spese di giudizio possono essere compensate, data la sopravvenienza della novità normativa;

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