Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-04-16, n. 201202193

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-04-16, n. 201202193
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202193
Data del deposito : 16 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05059/2010 REG.RIC.

N. 02193/2012REG.PROV.COLL.

N. 05059/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5059 del 2010, proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

P C, rappresentato e difeso dall'avv. D A M S, con domicilio eletto presso Lorenzo Pulito in Roma, via Giacomo Boni, 20;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00202/2010, resa tra le parti, concernente PROCEDURA SELETTIVA PER FUNZIONARIO III AREA FUNZIONALE - MCP


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Federica Varrone (avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – dopo rimessione dal Tar Puglia, sezione di Lecce - P C agiva per l’annullamento del verbale del 9 giugno 2009 relativo al giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione esaminatrice della Direzione Regionale del FVG del 23 giugno 2009 e del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di merito della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di 1180 funzionari nella terza area funzionale.

La ricorrente, dopo avere superato la prova oggettiva tecnico-professionale e la prova oggettiva attitudinale, e avere svolto con profitto il tirocinio teorico pratico, nella prova orale riportava il contestato esito di punteggio di N.I. (da intendersi come non idonea).

Lamentava violazione di legge per mancanza di adeguati criteri, la contraddittorietà con i precedenti giudizi favorevoli del periodo di tirocinio nonché difetto di motivazione, anche rispetto al bando che (punto 7.8) prevedeva la espressione in trentesimi del voto della prova orale.

Il giudice di prime cure, dopo avere estromesso il Ministero dell’economia e finanze e ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati utilmente in graduatoria, accoglieva il ricorso, ritenendo fondati i motivi di censura relativi a : 1) l’obbligo di indicare il punteggio in modo alfanumerico, come previsto tra l’altro dal bando;
2) difetto di motivazione e contraddittorietà, in quanto il periodo di tutorato segnalava soltanto punti di forza senza alcuna criticità della candidata;
3) mancanza di adeguati criteri generali di valutazione della prova concorsuale, come previsto dalle Linee Guida.

Statuiva quindi che, a seguito dell’accoglimento del ricorso demolitorio, l’amministrazione dovesse procedere a rinnovare la prova orale nel rispetto puntuale delle linee guida.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello l’Agenzia delle entrate, deducendo quanto segue.

Il giudizio di non idoneità sarebbe sufficiente espressione del giudizio, in quanto la dicitura N.I. sta semplicemente ad indicare che il punteggio è al di sotto della soglia dei 24/30 e a tal fine richiama giurisprudenza sulla sufficienza del voto numerico.

Con riguardo agli altri motivi di illegittimità ravvisati dal primo giudice, l’appello rappresenta che la Commissione ha operato ad individuare i criteri, stabilendo che la prova orale avrebbe avuto un rilievo decisivo nelle ipotesi nelle quali – come nella specie – la graduazione delle prove precedenti collocava il candidato nella grande fascia intermedia.

La Commissione, attenendosi a quanto previsto dalle Linee guida, ha disposto che “per la valutazione dei candidati la Commissione d’esame disporrà, quale ulteriore elemento di giudizio, delle schede informative del tirocinio, compilate dal Direttore dell’Ufficio di assegnazione”.

La appellata si trovava infatti nella fascia per la quale né erano emersi elementi di spicco, né erano emerse criticità, come precisato dalle slides nn. 14 e 19 e come peraltro sostiene nel medesimo ricorso di prime cure. In via subordinata l’appellante amministrazione statale chiede modificarsi capo di pronuncia di condanna alle spese del Ministero, estromesso con sentenza parziale n.822 del 2009.

L’appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato. Deduce tra le altre cose che la formula N.I. (non idoneità) non è stata utilizzata anche nei confronti di candidati ai quali è stato attribuito un punteggio ben inferiore a 24/30, dimostrando tale circostanza (candidata Cabai Elisa). Con riguardo alla erroneità della pronuncia di condanna alle spese del Ministero, perché estromesso, fa presente che è stata presentata istanza di correzione per errore materiale dinanzi al primo giudice, al quale è stata prestata adesione.

Con decreto monocratico del 7 giugno 2010 il Presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza, con provvedimento cautelare confermato dalla ordinanza collegiale del 13 luglio 2010.

Alla udienza pubblica del 6 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

L’art.

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