Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-13, n. 202401426

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-13, n. 202401426
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401426
Data del deposito : 13 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2024

N. 01426/2024REG.PROV.COLL.

N. 05605/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5605 del 2020, proposto da
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L F, A R, L P, C B e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L G in Roma, via Po, n. 22;



contro

Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P G B e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano n. 119/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Vodafone Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per la parte appellante l’avvocato L G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La Provincia Autonoma di Bolzano propone appello avverso la sentenza n. 119/2020 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Vodafone, è stata annullata l’ingiunzione opposta con accertamento negativo del diritto vantato dalla Provincia autonoma di Bolzano alla percezione dell’importo ingiunto d’accertamento della debenza dei soli importi corrispondenti, per ciascuno degli anni di contestazione, ai valori TOSAP e COSAP ex art. 93 d.lgs 259/2003.

2. Così la sentenza impugnata ha riassunto le premesse in fatto:

- Vodafone Italia s.p.a. è proprietaria di tre stazioni radio base installate sul tetto di edifici di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano in forza di altrettante concessioni stipulate, rispettivamente, in data 27.02.2003 (p.m. 1 della p.ed. 3947 in C.C. Dodiciville) ed in data 03.11.2011 (p.ed. 597 C.C. di Bolzano e p.ed. 2854 in C.C. di Dodiciville);

- i menzionati atti di concessione contemplano il versamento di canoni annuali pari ad € 12.911,14 (conc. n. 22071/2003;), ovvero € 15.000,00 (conc. n. 23219/2011 e n. 23220/2011);

- nel 2015 Vodafone sospendeva il pagamento dei canoni suddetti, eccependo l’invalidità delle relative convenzioni per ritenuto contrasto con il combinato disposto dagli artt. 88 e 93 del d.lgs. n. 259/2003 e 63 del d.lgs. n. 446/1997, interpretati alla luce del d.lgs. n. 33/2016;

- a fronte del mancato pagamento dei canoni, la Provincia attivava il proprio concessionario per la riscossione, Alto Adige Riscossioni s.p.a., affinché agisse per il recupero degli importi dovuti;

- con ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, la società incaricata dell’esazione intimava a Vodafone il pagamento di una somma complessiva di € 28.241,59, riferita all’annualità 2015 per l’occupazione delle aree oggetto di concessione;

- avverso la predetta ingiunzione proponeva opposizione Vodafone avanti al Tribunale civile di Bolzano, secondo il rito ordinario di cognizione;

- con sentenza n. 1275 del 29.11.2018, il menzionato Tribunale declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo. La sentenza n. 1275/2018 è passata in giudicato il 29.05.2019;

- Vodafone ha riassunto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione sopramenzionata dinanzi al Trga; in particolare è stata riproposta avanti al Trga l’eccezione di nullità ex art. 1419 cod. civ. della clausola, contenuta nelle menzionate convenzioni, che obbliga l’ente gestore al pagamento del canone in misura maggiore rispetto a quella indicata dall’art. 93 del d.lgs. 1agosto 2003, n. 259, come interpretato autenticamente dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016;

- in forza di quest’ultima disposizione - che disciplina retroattivamente anche i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore - gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sarebbero soggetti solamente al pagamento delle tasse o canoni previsti dal 2° comma della medesima, vale a dire, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) oppure, in alternativa, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

- secondo Vodafone, pertanto, nella fattispecie in trattazione dovrebbe trovare applicazione, ai sensi dell’art. 63, comma 3, numero 3) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in difetto della determinazione di tariffe basate sul numero di utenti serviti, il canone determinato nella misura minima stabilita invia residuale di € 516,46, (Lire 1.000.000,00) annui.

3. A sostegno dell’impugnativa, Vodafone formulava i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 93, d.lgs. 259/2003, 12, d.lgs. 33/2016, 63, d.lgs. 446/1997 e degli artt. 1 e 25 d.p.p. 33/2006. Nullità dell’art. 3 delle concessioni del 27.02.2003 e 3.11.2011.

II. In assoluto subordine: violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 93, d.lgs. 259/2003 sotto ulteriori profili, alla luce dei principi generali di cui al d.lgs. 33/2016. Eccesso di potere per assurdità ed iniquità manifeste.

4. Si costituivano in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e la società Alto Adige Riscossioni s.p.a., contestando nel merito la pretesa avversaria.

5. Con sentenza n. 119/2020 il Trga, Sezione di Bolzano, ha accolto l’opposizione presentata da Vodafone e, per l’effetto, ha annullato l’ingiunzione opposta nella parte in cui impone il versamento di canoni concessori eccedenti il valore di TOSAP e COSAP, ovvero la misura minima di € 516,46.

5.1 Il Trga ha preliminarmente ritenuto superate le questioni pregiudiziali di giurisdizione.

5.2 Il primo giudice ha quindi affermato che:

- l’art. 93 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) costituisce espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento di settore delle telecomunicazioni;

- il concessionario delle aree pubbliche destinate ad ospitare gli impianti di trasmissione non è assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dalla legge;

- ad eliminare ogni dubbio in proposito è intervenuta la norma di interpretazione autentica costituita dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016;

- tale norma interpretativa risulta pianamente applicabile a rapporti - come quello sub iudice – sorti anteriormente alla sua entrata in vigore;

- il paradigma non può essere eluso da diversi assetti convenzionali: la natura imperativa di tali disposizioni limitative ne comporta l’operatività nei rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, c.c.;

- non incidono, in senso derogatorio della disciplina legale posta dall’art. 93 cit., le norme di contabilità della Provincia di Bolzano;

- la prevalenza della legislazione speciale statale deriva: a) dal fatto che la norma generale in tema di amministrazione del patrimonio della PAB, in forza del principio di specialità, deve considerarsi recessiva di fronte alla disciplina di settore dettata in tema di occupazioni di spazi pubblici da parte di operatori delle comunicazioni elettroniche; b) dalla necessità di interpretare le disposizioni normative provinciali potenzialmente confliggenti in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento di settore delle telecomunicazioni;

- la scelta del legislatore statale di tenere gli operatori del settore delle telecomunicazioni indenni da oneri e canoni aggiuntivi rispetto a quelli imposti dal Codice delle comunicazioni elettroniche risponde quindi all’esigenza – di matrice eurounitaria - di tutelare la concorrenza, rientrando per ciò ex art. 117, comma 2, lett. e), nella competenza esclusiva c.d. trasversale dello Stato, idonea a coinvolgere più ambiti materiali anche di competenza regionale;

- l’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 si pone come fonte di rango superiore anche rispetto all’art. 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 33/2006, relativo alle occupazioni di territorio provinciale da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi in genere;

- in definitiva, i rapporti concessori intercorrenti tra Vodafone e la

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