Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-10, n. 201908403

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-10, n. 201908403
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908403
Data del deposito : 10 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2019

N. 08403/2019REG.PROV.COLL.

N. 02028/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2019, proposto da
MA Company s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;



contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato;
Commissione di Revisione di I Grado presso la Direzione Generale per il Cinema e Commissione di Revisione di II Grado presso la Direzione Generale per il Cinema, in persona di rispettivi rappresentanti legali pro tempore , non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda), n. 11007/2018, resa tra le parti, concernente il nulla osta alla proiezione di un film con divieto di visione ai minori degli anni diciotto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato Marcello Fortunato e l’avvocato dello Stato Giovanni Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La MA Company s.r.l. (di seguito solo MA) ha presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali domanda di revisione cinematografica ai sensi della L. 21/4/1962, n. 161, relativa a un film denominato “ Transgression ” (costituente, secondo le sue stesse affermazioni, il sequel di altra precedente produzione del medesimo regista, avente a oggetto il tema della liberazione sessuale in relazione al rapporto dell’uomo con la sessualità e il corpo femminile).

In riscontro all’istanza il detto Ministero ha adottato la nota 13/4/2019 n. 82/113170 con la quale ha rilasciato il nulla osta alla proiezione in pubblico con divieto di visione ai minori degli anni diciotto.

Al fine di superare l’anzidetto divieto la MA ha presentato una nuova domanda di revisione eliminando dalla pellicola 17 scene di natura sessuale e riducendone la durata da 100 a 77 minuti.

Ciononostante il Ministero ha nuovamente posto il divieto di visione ai minori di anni diciotto.

La società ha, quindi, proposto ricorso alla Commissione di revisione di II grado, ma con nota 13/6/2018, n. 145/113241 il Ministero ha confermato il divieto.

Ritenendo gli atti sopra menzionati illegittimi, la MA li ha impugnati con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 14/11/2018, n. 11007, lo ha respinto.

Avverso la sentenza ha proposto appello la MA.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Quest’ultimo, con successiva memoria, ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.

Con ordinanza 15/7/2019, n. 4986 la Sezione ha disposto l’acquisizione del fascicolo di primo grado con le copie del film ivi prodotte.

Alla pubblica udienza del 28/11/2019 la causa è passata definitivamente in decisione.

In via preliminare il Collegio rileva che la citata ordinanza non è stata eseguita; tuttavia, non si reputa necessario reiterare l’ordine con essa dato, essendo presenti agli atti elementi sufficienti per decidere.

Giova ancora premettere che nella materia per cui è causa il giudice amministrativo esercita, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. e), c.p.a. (e prima ancora dell’art. 8 della L. 21/4/1962, n. 161) giurisdizione estesa al merito, il che gli consente, se del caso, e in relazione alle censure dedotte, di emanare un provvedimento diverso da quello adottato dal Ministero, ovvero di valutare diversamente i fatti da quest’ultimo esaminati e pervenire, sulla base di considerazioni differenti, alla medesima conclusione cui è giunta l’autorità amministrativa (Cons Stato, Sez. IV,; 10/4/1998, n. 583; 8/2/1996 , n. 139 e 10/12/1991, n. 1086).

Ciò posto può procedersi all’esame delle censure prospettate.

Col primo motivo l’appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato a ritenere legittimo l’avversato divieto di visione ai minori degli anni diciotto sul presupposto della:

a) propagazione del modello di relazione uomo-donna basato sulla mercificazione del copro femminile;

b) soppressione di qualunque tratto caratteristico dei personaggi;

c) assenza di un soggetto e/o di una trama.

Il giudice di prime cure non avrebbe considerato la natura sostanzialmente documentaristica del film, la quale, di per sé, escluderebbe la possibilità di emersione dei tratti caratteristici dei personaggi (salvo quello dell’attore che è anche regista e

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