Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-04-05, n. 201901841

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-04-05, n. 201901841
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901841
Data del deposito : 5 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2019

N. 02036/2019 REG.RIC.

N. 01841/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02036/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2036 del 2019, proposto da


-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Autorita' di Sistema Portuale di --OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento previa sospensione dei provvedimenti dell'Autorità Portuale di -OMISSIS-di sospensione e revoca delle autorizzazioni amministrative a seguito di interdittiva ai sensi art. 84 e 91 del D. Lgs n. 159/2011 del Prefetto di Reggio Calabria.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Sistema Portuale di --OMISSIS- e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 il Cons. R S e uditi per le parti l’avvocato F P e l'Avvocato dello Stato Isabella Piracci;


Considerato che le pur ampie deduzioni dell’appello non valgono a smentire la evidenziazione, contenuta nell’appellata ordinanza del TAR, delle significative evidenze che, secondo la motivata ricostruzione dell’Amministrazione e alla stregua di una sommaria valutazione tipica della presente fase cautelare, configurano un quadro indiziario preciso e concordante circa il rischio di ingerenze e condizionamenti della criminalità organizzata nell’attività della società appellante;

Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;

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