Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2021-01-29, n. 202100335
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Pubblicato il 29/01/2021
N. 00335/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09472/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9472 del 2020, proposto da
Coopservice soc. coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con Cittadini dell’Ordine s.p.a. e Electric System s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato P S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli 60;
contro
Sicuritalia Ivri s.p.a., in persona del suo procuratore speciale indicati in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato M N, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia;
nei confronti
Intercent – ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, in persona del direttore generale e legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lolli e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Liegi 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (sezione seconda) n. 730/2020, resa tra le parti, concernente la procedura di affidamento in appalto dei servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo per le amministrazioni pubbliche dell’Emilia Romagna (lotto 1);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sicuritalia Ivri s.p.a. e di Intercent – ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati Pugliano, Napoli e Lolli;
Considerato che:
- preliminarmente non si ravvisano i presupposti ex art. 120, comma 6, cod. proc. amm. per definire in questa sede il merito;
- la convenzione è in corso di esecuzione e dunque va assicurata la continuità del servizio, del quale la Intercent – ER, aderente all’istanza cautelare, ha dedotto e documentato la convenienza economica;
- le spese della fase possano essere compensate, alla luce delle ragioni di accoglimento dell’istanza;