Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-08-19, n. 202407159

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-08-19, n. 202407159
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407159
Data del deposito : 19 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2024

N. 07159/2024REG.PROV.COLL.

N. 00525/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 525 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Primati Sportivi, n. 19;



contro

Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri Liguria, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione prima, del -OMISSIS- resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il cons. Francesco Guarracino, nessuno presente per le parti e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione del difensore dell’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria il sig. -OMISSIS- appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento del Ministero della Difesa con cui gli era stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

Il Tribunale adito respingeva il suo ricorso con sentenza del-OMISSIS-

Avverso tale decisione il militare ha proposto appello, al quale il Ministero della Difesa ha resistito costituendosi in giudizio con atto di forma.

Alla pubblica udienza del 9 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. – L’appellante, all’epoca dei fatti Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato in primo grado la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione irrogatagli perché « tra aprile e maggio 2013, forniva informazioni a una donna straniera dedita alla prostituzione, con la quale intratteneva una relazione, circa lo stato delle indagini svolte dal proprio Reparto nei confronti della medesima e del sodalizio criminoso a cui apparteneva, in tal modo aiutandola a eludere le investigazioni ».

Per quei fatti era stato condannato in via definitiva a un anno e otto mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, per rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio e favoreggiamento personale.

2. – Il ricorso avverso la sanzione era stato affidato a cinque motivi di impugnazione, con cui aveva lamentato in sintesi: (i) che l’inchiesta formale disciplinare nei suoi confronti non poteva essere avviata dal Capo di Stato Maggiore del Comando Legione di appartenenza, spettandone la competenza al Comandante della Legione medesima; (ii) di non essere stato informato della facoltà di farsi assistere da un avvocato del libero foro; (iii) che le dichiarazioni scritte dei componenti della Commissione di disciplina di aver esaminato gli atti dell’inchiesta formale non erano state redatte, né tanto meno lette in sua presenza; (iv) che era stato violato il principio di gradualità e proporzionalità sanzionatoria e si era omessa la valutazione dei suoi precedenti di carriera; (v) che non erano stati rispettati i principi di autonomo accertamento e valutazione dei fatti, recando il decreto impugnato una motivazione apparente e inidonea a chiarire le ragioni dell’apprezzamento compiuto dalla Commissione di disciplina.

3. – Con la sentenza appellata il T.A.R. ha respinto il ricorso.

3.1 – Secondo il primo giudice, anzitutto, la decisione di sottoporre il ricorrente a inchiesta formale, che in ragione del grado dell’incolpato spettava al Comandante del Corpo di appartenenza ai sensi dell’art. 1378, co. 1, lett. i), del D.lgs. n. 66/2010, era stata legittimamente adottata dal Capo di Stato Maggiore del Comando Legione presso la quale il militare era transitato a seguito della sua sospensione precauzionale dal servizio.

In particolare, evidenziando che l’art. 726 del D.P.R. n. 90/2010, che riproduce l’art. 22 del D.P.R. n. 545/1986, stabilisce, al primo comma, che « [l]’ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell’impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di Comandante di Corpo » e, al terzo comma, che « [a]pposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l’esercizio delle funzioni di Comandante di Corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina », ha osservato il T.A.R. che « [l]a circolare approvata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 26 gennaio 2006, avente ad oggetto “Autorità alle quali compete la potestà sanzionatoria”, prevede che per ogni Comando Regione, oggi Comando Legione, la “potestà sanzionatoria in materia disciplinare prevista per i Comandanti di Corpo” compete al Capo di Stato Maggiore nei confronti del “personale dipendente” (cfr. doc. 2 produzioni 1°.2.2021 della resistente in adempimento dell’ordinanza istruttoria) »; la tesi secondo cui la circolare sarebbe

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