Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-08-08, n. 202206996

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-08-08, n. 202206996
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206996
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2022

N. 06996/2022REG.PROV.COLL.

N. 07634/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7634 del 2020, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

L P, non costituito in giudizio;
Hit Hotel, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P P e V M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05530/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Hit Hotel;

Visti il ricorso in appello incidentale proposto da Hit Hotel e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2022 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone e l’avvocato P P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 30 gennaio 2019 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (per brevità, anche AGCM o Autorità) ha ritenuto che le società Domina Vacanze s.p.a., Domina s.r.l., Hit Hotel s.r.l. e Domina International SA, avessero posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, consistente nella attività di promozione e vendita di unità immobiliari in “comproprietà alberghiera” situate in varie località turistiche d’Italia e del mondo.

Per l’effetto, è stata vietata la diffusione o la continuazione della medesima pratica, è stato ordinato ai professionisti di porre termine all’infrazione accertata, nonché sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie, pari a € 160.000,00 quanto alla società Domina Vacanze s.p.a., € 150.000,00 quanto alla società Domina s.r.l., € 135.000,00 quanto alla società Hit Hotel s.r.l. ed € 60.000,00 quanto alla società Domina International SA.

In particolare, alla stregua di quanto contestato dall’Autorità, la scorrettezza dei comportamenti in esame avrebbe riguardato: i) l’ingannevolezza delle comunicazioni commerciali utilizzate dai professionisti (sito internet www.domina.it, modulistica contrattuale, altre comunicazioni) circa la natura e le caratteristiche principali dell’offerta, il costo del prodotto, il diritto di recesso spettante ai consumatori, gli elementi identificativi e il ruolo dei professionisti coinvolti, nonché ii) l’aggressività dell’attività post-vendita realizzata attraverso l’esercizio di un indebito condizionamento volto ad ottenere, anche mediante l’ostacolo all’esercizio dei diritti dei consumatori, somme non dovute ovvero l’acquisto di altri prodotti.

2. La Hit Hotel s.r.l. ha impugnato il provvedimento dell’Autorità, denunciandone l’illegittimità sotto plurimi profili.

3. Il Tar Lazio, ricostruito l’oggetto del provvedimento impugnato e rilevato che l’Autorità aveva correttamente applicato al caso di specie la disciplina in tema di pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, ha ritenuto che la parte ricorrente fosse estranea alla pratica commerciale contestata.

Secondo quanto rilevato dal primo giudice, infatti, l’Autorità aveva descritto e analizzato la complessa attività di commercializzazione di quote di comproprietà alberghiera, dal primo contatto alla sottoscrizione della proposta e, infine, alla gestione del rapporto e alla sua eventuale risoluzione, attribuendone la conduzione esclusivamente a due attori, ossia Domina Vacanze S.p.a. (proprietaria) e Domina S.r.l. (intermediaria).

La ricorrente risultava, invece, incaricata della gestione da luglio 2012 della generalità delle strutture indicate al paragrafo 20 del provvedimento, ad esclusione della struttura Liscia di Vacca-Arzachena, inviando in tale qualità annualmente a ogni comproprietario la richiesta di pagamento della tariffa alberghiera agevolata (TAA) per i servizi relativi al soggiorno in hotel, calcolata nel rispetto di quanto previsto nel capitolato dei servizi alberghieri.

A fronte di tali rilievi, l’affermazione dell’Autorità - secondo cui la ricorrente aveva svolto un ruolo attivo nella condotta contestata, consistente nel fornire informazioni omissive e decettive sulle condizioni dell'offerta e sugli oneri incombenti sul consumatore per usufruire del bene, in particolare per quanto concerne la comunicazione della TAA - risultava assiomatica, rappresentando un evidente salto logico, per non avere l’Autorità dimostrato, neanche presuntivamente, il coinvolgimento della società Hit Hotel nella pratica aggressiva e scorretta per come perimetrata nel provvedimento impugnato.

In particolare, non risultava che la società Hit Hotel avesse fornito comunicazioni commerciali ingannevoli circa la natura e le caratteristiche principali dell'offerta, il costo del prodotto, il diritto di recesso spettante ai consumatori, gli elementi identificativi e il ruolo dei professionisti coinvolti, non avendo mai svolto attività di promozione e commercializzazione del prodotto, né che avesse posto in essere attività post-vendita aggressiva attraverso l'esercizio di un indebito condizionamento volto ad ottenere, anche mediante l'ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori, somme non dovute ovvero l'acquisto di altri prodotti.

La richiesta della TAA ai singoli comproprietari risultava un profilo peraltro meramente accennato e non fatto oggetto di particolari approfondimenti, facendosi, comunque, questione, per quanto emergente dal provvedimento, di uno degli elementi concorrenti a definire l’ingannevolezza e l’oscurità della proposta contrattuale, più che l’espressione di una specifica attività aggressiva della ricorrente in costanza del rapporto contrattuale.

Si farebbe, dunque, questione di un esecutore, più che di un coautore della pratica commerciale scorretta ed aggressiva.

In definitiva, il Provvedimento risultava viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione in ordine allo specifico coinvolgimento della società ricorrente e al suo contributo concausale nel porre in essere la condotta contestata, essendo scarno e fumoso il corredo probatorio addotto dall’Autorità e carente la motivazione circa la responsabilità della ricorrente.

4. L’Autorità ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, deducendone l’erroneità per non avere adeguatamente considerato il contributo causale fornito da Hit Hotel s.r.l. alla pratica in esame, tale da integrare un concorso nell’illecito contestato.

5. La società Hit Hotel s.r.l. si è costituita in giudizio, resistendo all’appello principale, riproponendo i motivi di ricorso assorbiti in primo grado e appellando in via incidentale il capo decisorio con cui il Tar ha ravvisato l’applicabilità nella specie della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette.

5.1 In particolare, l’operatore economico, in subordine, “ per la denegata ipotesi di accoglimento dell’appello principale, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.p.a ” (pag. 3 memoria di costituzione), ha riproposto il secondo, il terzo (per quanto occorrente) e il quarto motivo di ricorso, diretti a denunciare l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, per:

- la violazione delle garanzie partecipative previste in favore del professionista, avendo l’Autorità inviato le comunicazioni inerenti al procedimento direttamente al professionista, sebbene lo stesso avesse eletto domicilio presso il proprio legale, manifestando la volontà di ricevere ogni pertinente comunicazione presso il medesimo; il che avrebbe precluso al professionista di presentare le proprie memorie conclusive prima dell’adozione del provvedimento finale;

- la radicale estraneità della società ricorrente rispetto alla pratica commerciale contestata, in relazione alle varie fasi considerate dall’Autorità, sia ante-vendita che post-vendita;

- il carattere sproporzionato della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, peraltro pure inficiata da un errore di calcolo.

5.2 Con l’appello incidentale, “ condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione principale ” (pag. 5 del ricorso in appello incidentale), la società Hit Hotel ha censurato il capo decisorio con cui il Tar, rigettando il primo motivo di ricorso di primo grado, ha ritenuto applicabile in materia la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, nonostante si facesse questione di contestazioni riguardanti condotte vietate dagli artt. 69 e ss. del Codice del Consumo, soggette ad un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello previsto dagli artt. 18 e ss. in materia di pratiche commerciali scorrette.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, l’Autorità avrebbe contestato la violazione degli artt. 70 e ss. del Codice del Consumo e dall’Allegato II bis dagli stessi articoli richiamato, per non avere il professionista fornito le informazioni prescritte dalle relative disposizioni a beneficio del consumatore, per avere fornito informazioni non chiare, per avere violato il divieto di commercializzazione della multiproprietà come investimento, nonché per avere percepito acconti sul prezzo di vendita prima della scadenza dei termini per l’esercizio del recesso.

Per l’effetto, l’Autorità non avrebbe

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