Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202406718

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202406718
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406718
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 06718/2024REG.PROV.COLL.

N. 01242/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2021, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L L in Roma, via del Viminale,43,

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti

delle -OMISSIS-, non costituite in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024, il Cons. E B e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. -OMISSIS- ha ricoperto l’incarico di Direttore della Casa Circondariale di -OMISSIS- dal -OMISSIS- al -OMISSIS- e, successivamente, dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, dopo aver partecipato alla relativa procedura selettiva e a seguito di un contenzioso definito con sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS- che gli ha riconosciuto il diritto a ricoprire il posto di Direttore presso la predetta C.C. “ fino all’attuazione delle procedure di negoziazione di cui all’art.20 e ss.del d.lgs. del 15 febbraio 2006, n. 63 ”.

2. In data -OMISSIS- il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con nota -OMISSIS- ha precisato che “ dalle disposizioni contenute nell’art.16 del DPCM n.84/2015 discende che tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono caducati a seguito della individuazione degli incarichi dirigenziali generali ” e con nota -OMISSIS- del -OMISSIS- ha reso noto l’avvio delle procedure di conferimento degli incarichi superiori della dirigenza penitenziaria con l’elenco dei posti di funzione disponibili e le sedi.

3. -OMISSIS-, dopo aver riscontrato che nell’elenco figurava anche la Casa Circondariale di -OMISSIS-, dove era direttore, ha quindi inoltrato in data -OMISSIS- reclamo di indisponibilità del posto indebitamente messo a concorso, nonostante la intangibilità della posizione come indicata nella predetta sentenza.

In seguito al mancato riscontro da parte dell’Amministrazione ha proposto ricorso per i seguenti motivi:

a ) violazione del giudicato della sentenza del Cons. di Stato -OMISSIS- in ottemperanza e di quella successiva -OMISSIS-, con cui è stato riconosciuto l’incarico di Direttore sino all’attuazione delle procedure negoziate, che allo stato non erano state ancora adottate, rendendo quindi nulli per contrasto con il giudicato i provvedimenti del -OMISSIS- e l’elenco dei posti di funzione superiore nella parte in cui comprendeva anche l’Istituto di -OMISSIS-, che riteneva non potesse essere assegnata ad altri fino all’attuazione delle procedure di negoziazione di cui all’art.20 e ss. del d.lgs. n. 63/2006, fatto diverso da quanto disciplinato dall’art.16 del dPCM n. 84/2015;

b ) violazione e falsa applicazione del d.lgs.n. 63/2006, violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al dPCM n. 84/2015, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza della motivazione;
ciò nel convincimento che la ratio del dPCM n. 84/2015 di riorganizzazione del Ministero riguarderebbe solo i Dipartimenti del Ministero (uffici dirigenziali generali e non generali) e i Provveditorati regionali (anch’essi uffici dirigenziali di livello generale), non gli Istituti penitenziari con la caducazione dei posti di Direzione.

In data 31 ottobre 2016 sono stati pubblicati i decreti ministeriali adottati sulla scorta del decreto ministeriale 2 marzo 2016, a sua volta emanato al fine di dare attuazione al dPCM n. 84 del 2015, al cui riguardo il ricorrente in primo grado ha eccepito in particolare che il decreto ministeriale 22 settembre 2016, non sarebbe attuativo del dPCM n. 84 del 2015, ma che ha individuato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 63 del 2006 la diversa rilevanza degli istituti penitenziari e degli uffici dirigenziali nell’ambito dell’amministrazione centrale e dei provveditorati Regionali, con la previsione per alcune direzioni penitenziarie di una mera modificazione della classificazione e non di una riorganizzazione nel senso di cui al dPCM n. 84 del 2015.

Pertanto l’art. 16 del dPCM sopracitato risulterebbe interpretato in modo arbitrario dall’Amministrazione nella nota -OMISSIS- impugnata, laddove prevede la caducazione di tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale, involgendo i posti di direttore e vice direttore di tutti gli istituti penitenziari, senza tra l’altro alcuna motivazione riguardo all’inserimento dell’Istituto Penitenziario di -OMISSIS- nell’elenco dei posti disponibili.

Avendo il ricorrente l’interesse di mantenere l’incarico di direttore della Casa Circondariale di -OMISSIS- spettante in forza di una sentenza coperta da giudicato fino all’espletamento delle procedure di negoziazione di cui agli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 63 del 2006, ha chiesto con motivi aggiunti l’annullamento degli atti impugnati previa sospensione dell’efficacia degli stessi.

4. Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente, con depositi di motivi aggiunti, ha anche chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a ) nota -OMISSIS- del -OMISSIS- mediante la quale il ricorrente è stato provvisoriamente assegnato al Provveditorato regionale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con decorrenza -OMISSIS- e di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque conseguente e connesso, anche infraprocedimentale e ancorché non conosciuto, ivi compresi il provvedimento di sostituzione del medesimo durante il periodo di congedo ordinario (n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), il provvedimento di assegnazione della -OMISSIS- alla C.C. di -OMISSIS- dal -OMISSIS- (nota -OMISSIS- del -OMISSIS-) e la nota -OMISSIS-, citata dall’Amministrazione nel provvedimento di assegnazione provvisoria, allo stato non resa disponibile;

b ) verbale di insediamento della Commissione per la valutazione dei dirigenti -OMISSIS- e della nota -OMISSIS- di convocazione della suddetta Commissione, conosciuti in occasione dell’accesso agli atti ottenuto -OMISSIS-;

c ) graduatoria finale relativa alla direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS-, pubblicata -OMISSIS-, ove il ricorrente risulta collocato nella -OMISSIS- con attribuzione del punteggio -OMISSIS- e, quindi, dell’elenco relativo ai posti di funzione per la sede di -OMISSIS-;

d ) verbale n. 5 relativo alla valutazione del ricorrente;

e ) provvedimento di estremi sconosciuti di assegnazione della -OMISSIS- alla direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS- e della relativa scheda di valutazione, unitamente al d.m. 28 settembre 2016 concernente le “ Determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché le misure di coordinamento finalizzate al conferimento dell’incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ” e per quanto occorrer possa del d.m. 2 marzo 2016.

5. Il giudice di prime cure, con la sentenza qui impugnata, riguardo alla doglianza sulla censurata violazione del giudicato del Consiglio di Stato ne ha ritenuto l’infondatezza, considerato che l’incarico non può considerarsi senza scadenza temporale, tenuto conto della disciplina in materia (art. 10 d.lgs. n. 63 del 2006) e in considerazione altresì dell’attuazione della procedura di conferimento degli incarichi di cui all’art. 20 del predetto d.lgs. n. 63 del 2006, avviata con il bando pubblicato -OMISSIS-, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 16 del d.P.C.M. n. 84/2015, con caducazione di tutti gli incarichi di livello non generale a seguito della individuazione degli incarichi di livello generale.

5.1. Con riferimento al secondo motivo sulla irragionevolezza, pretestuosità, illogicità della motivazione del trasferimento senza incarico disposto presso gli Uffici di Roma del Provveditorato regionale, il Tar ha rilevato che “ risulta dimostrato in atti che l’avvicendamento in via temporanea del ricorrente e l’affidamento dell’incarico di direttore reggente della Casa Circondariale di -OMISSIS- ad altro dirigente penitenziario “in attesa della prossima definizione delle procedure di conferimento degli incarichi superiori che coinvolgono anche la sede frusinate” è stato supportato dalle valutazioni dell’Organo amministrativo di vertice distrettuale con nota -OMISSIS- trasmessa al DAP riguardo alla situazione particolarmente emergenziale presso l’istituto di -OMISSIS-, tale da compromettere il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, sia per la carenza di personale che per la necessità di un avvicendamento nella direzione, con la rilevazione delle criticità nella gestione del personale e della tenuta delle relazioni con le organizzazioni sindacali (circostanze confermate dalla successiva nota del Provveditore -OMISSIS-). In relazione a ciò non possono riscontrarsi profili di illogicità e irragionevolezza della motivazione e dell’operato dell’Amministrazione tenuto anche conto che la nota impugnata (-OMISSIS- -OMISSIS-) fa riferimento alle precedenti relazioni dello scrivente Provveditorato “in ordine alla grave emergenza operativa in cui versa l’Istituto Penitenziario di -OMISSIS-” , richiamando quindi per relationem le note trasmesse tra gli Uffici e l’interessato riguardanti le pregresse circostanze di fatto relative al complessivo periodo di direzione svolto dal ricorrente e alle intervenute verifiche ispettive condotte sulla gestione della sicurezza dell’Istituto e a seguito del verificarsi di specifici eventi e criticità gestionali, come risultanti in atti. Per tali ragioni il provvedimento impugnato non è viziato delle dedotte censure in quanto richiama le relazioni intervenute tra gli uffici riguardo alla grave emergenza operativa dell’Istituto riferita alla attività di direzione dell’interessato e risulta rispettato l’obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 63/2006, nell’ambito di una attività valutativa discrezionale, indicando il predetto specifico presupposto di pregresse relazioni per l’effetto dell’avvicendamento e dell’assegnazione ad altro ufficio del dirigente in questione, giustificando altresì l’avvicendamento “finalizzato anche al necessario recupero della costruttiva re-lazione con il contesto lavorativo e con le Organizzazioni Sindacali”.

Dall’infondatezza delle predette censure deriva la infondatezza della dedotta illegittimità derivata degli altri provvedimenti impugnati. Sulla base di tali ragioni l’atto recante motivi aggiunti è infondato ”.

5.2. Sempre con motivi aggiunti in primo grado la parte ricorrente contesta gli atti della procedura di cui alla nota -OMISSIS-, avente a oggetto “ incarichi superiori – comunicazione dell’apertura delle procedure di conferimento degli incarichi superiori ”, indicati in epigrafe, censurandone l’illegittimità perché violano il giudicato già illustrato nel ricorso introduttivo e la falsa applicazione delle previsioni del d.P.C.M. n. 84/2015, per la non valida costituzione della Commissione di valutazione della procedura, il contrasto dei criteri di valutazione comparativa del

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