Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202303801
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Pubblicato il 14/04/2023
N. 03801/2023REG.PROV.COLL.
N. 00939/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2021, proposto dal signor C R S, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Emilia, n. 81,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
dei signori G Z, R C, D D Capua, Mario C, Francesco S e Dario G, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima bis, 25 giugno 2020, n. 7192, resa tra le parti, avente ad oggetto la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di contrammiraglio per l’anno 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023, alla quale nessuno è presente per le parti, avendo la difesa dell’appellante avanzato richiesta di passaggio in decisone senza previa discussione orale, il Cons. A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Capitano di Vascello signor C R S ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio il provvedimento prot. n. M_D GMIL II 4 1 212322/38 del 3 maggio 2011, afferente l’avanzamento al grado superiore di contrammiraglio per l’anno 2011, con cui, sebbene fosse stato dichiarato idoneo, con un punteggio pari a 29,87/30, non veniva inserito nel novero degli ufficiali promossi.
2. Il T.a.r. adito si pronunciava con sentenza di rigetto n. 7192 del 2020, non ravvisando nella valutazione effettuata dalla Commissione superiore di avanzamento (C.S.A.) l’eccesso di potere lamentato dal militare, avuto riguardo ai punteggi più alti attribuiti ai candidati che hanno ottenuto la promozione. E ciò in quanto « sulla base della disamina complessiva della documentazione caratteristica dello stesso nonché di quella dei controinteressati non può ritenersi inspiegabile l’esito finale delle valutazioni effettuate dalla CSA ».
3. L’interessato avverso tale sentenza ha interposto il presente appello, articolando sostanzialmente due tipologie di motivi di doglianza. Con un primo gruppo di censure, esaminabili congiuntamente per la sostanziale omogeneità del contenuto (motivi sub 1, 2 e 3), ha rilevato come il primo giudice si sarebbe trincerato dietro il richiamo a formule stereotipe sull’insindacabilità della discrezionalità della C.S.A., laddove nel caso di specie era indispensabile un sindacato “pieno”, esteso cioè al merito della valutazione, per superare le reiterate discriminazioni cui era stato sottoposto, siccome imposto dalla risalente giurisprudenza della Corte EDU sull’effettività della tutela ex art. 6 della propria Carta (c.d. full iurisdiction , affermata in particolare da CGUE, O c. Autriche del 28 giugno 1990, nonché Z c. Autriche del 21 settembre 1993), nonché da quella più recente dei giudici di legittimità (Cass., SS.UU., 7 settembre 2020, n. 18592) e amministrativi ( Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321). Ad ogni buon conto, pur rimanendo nell’ambito del mero sindacato esterno sugli atti impugnati, la sentenza sarebbe viziata per non avere rilevato la macroscopica incoerenza ed illogicità del metro valutativo utilizzato dalla Commissione, nonché per avere violato il principio dispositivo nell’attenersi alle (indimostrate) asserzioni della difesa erariale. D’altro canto, i precedenti, anche processuali, della vicenda, confermerebbero l’atteggiamento di pregiudiziale ostilità dell’Amministrazione, che lo avrebbe incluso in una sorta di black list , reiterando negli anni il medesimo giudizio, comunque ostativo alla promozione. L’impugnativa della mancata inclusione nel quadro di avanzamento per l’anno 2009 si era già risolta con un giudizio a suo favore (Cons. Stato, sez. IV. 5 maggio 2016, n. 1805), ma la riedizione del potere valutativo non gli aveva ottenuto comunque il bene della vita auspicato, stante che malgrado l’avanzamento in graduatoria dalla posizione n. 39 alla n. 25, non era rientrato nel quadro di avanzamento. Da qui un ulteriore ricorso, stavolta non andato a buon fine, avendo il giudice dell’appello riformato la pronuncia di primo grado, confermando l’avvenuta esclusione (Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2020, n. 2134, di riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. Prima Bis, 20 agosto 2018, n. 8998). Aveva infine impugnato anche il mancato inserimento nel quadro di avanzamento per l’anno 2010, decidendo tuttavia di non gravare la sentenza di rigetto del giudice di prime cure, per concentrarsi sul giudizio attuale.
3.1. Con il secondo motivo di censura (rubricato sub 4) ha ripercorso in chiave comparativa il giudizio espresso con riferimento a ciascuno dei parametri indicati dal legislatore, evidenziandone le asserite incongruenze, avuto riguardo ai maggiori punteggi attribuiti ai controinteressati nominativamente indicati.
3.1.1. Con riferimento alle « Qualità morali, di carattere e fisiche » di cui agli artt. 1058, comma 1, lett. a), del C.o.m. e 704 del T.u.o.m., per cui gli è stato assegnato il punteggio di 29,96/30, a fronte dei 30/30 attribuiti a tutti e sei i controinteressati, ha rilevato come non si sarebbe tenuto conto del maggior numero di elogi e encomi ricevuti, evidenziando altresì che il signor Z aveva riportato nel grado di capitano di vascello reiterati giudizi non apicali per quanto concerne “l’aspetto esteriore” ed il “vigore fisico” e per il signor S non si era tenuto conto dell’avvenuta sottoposizione a procedimento penale innanzi al Tribunale militare di La Spezia, risoltosi con archiviazione in data 25 giugno 1997 per intervenuta prescrizione.
3.1.2. Con riferimento alle « Qualità professionali » (artt. 1058, comma 5, lett. b, del C.o.m. e 706 del T.u.o.m.), pure valutate 29,96/30, a fronte dei 30/30 attribuiti agli altri, rimarcata nuovamente la sperequazione tra riconoscimenti, ha rivendicato la poliedricità degli incarichi rivestiti a fronte, ad esempio, della sostanziale identità dell’attività svolta dal C, che avrebbe trascorso quasi tutta la carriera a Taranto presso il Centro addestramento aeronavale M.M., lamentato la minor rilevanza degli incarichi del C e del G, analiticamente descritti, nonché ricordato pure in tale ambito la presenza di giudizi non apicali per quanto concerne la “capacità di lavorare in gruppo” del signor Z.
3.1.3. Quanto al parametro « Qualità intellettuali e di cultura » (artt. 1058, comma 5, lett. c), del C.o.m. e 707 del T.u.o.m.), per il quale ha riportato ancora una volta il punteggio più basso di 29,85/30, a fronte dei 30/30 attribuiti ai signori C e Z, 29,98/30 dei signori S, D C e G e 29,97/30 del signor C, ha argomentato sulla superiorità del proprio profilo, sia per numero che per tipologia dei corsi frequentati.
3.1.4. Relativamente infine alla « Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore » (artt. 1058, lett. d), del C.o.m. e 708 del T.u.o.m.), egualmente non ne sarebbe stata equamente valutata la brillantezza curriculare, penalizzandolo ancora una volta nel punteggio (29,70/30) rispetto ai valori assegnati ai controinteressati, che spaziano dal massimo di 29,98/30 attribuito al signor G, al minimo di 29,92/30 dei signori C e Z. Neppure si sarebbe dato rilievo al fatto che egli da subito aveva impresso una svolta al sistema informatico in uso nella Marina militare, creando una rete classificata che attualmente sarebbe l’unica omologata e certificata a livello nazionale (dall’A.I.S.E.) fino alla classifica di segretezza “S” ed in grado di consentire un’utenza almeno quattro volte superiore a quella del sistema informatico di sicurezza dell’Esercito.
3.2. La sentenza inoltre avrebbe affermato cose non vere, attestandosi sulle tesi erariali, laddove (pag. 14) riporta che l’appellante avrebbe ricevuto apprezzamenti non apicali fino al 2007, valorizzando mere aggettivazioni inidonee nella realtà a dequotare valutazioni costantemente eccellenti fin dal 1987 (come il « solo » “ vivo compiacimento ” e “ vivo apprezzamento ”, sostituiti a far data dal 2007 dagli asseritamente più lusinghieri “ vivissimo ed incondizionato compiacimento ”). I posizionamenti al termine dei corsi di formazione seguiti dall’appellante, peraltro in maggior numero rispetto agli interessati, sarebbero stati a loro volta indebitamente svalutati (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza), seppure del tutto pregevoli, per giunta senza avere la benché minima cognizione di quello dei controinteressati (perché non emergente dalle carte processuali). Presunte sfumature di giudizio negativo sarebbero state tratte finanche dal rapporto inerente il corso di abilitazione ordinaria “TLC/IOC” sostenuto nell’anno accademico 1986/87, riportando una votazione media di 29,17/30 (su una media generale pari a 27,36/30) e classificandosi quinto su diciotto, che tuttavia reca anche: « deve migliorare taluni aspetti del suo carattere che, talvolta, lo spingono ad affrontare i problemi con eccessiva fiducia nei propri mezzi». Ciò senza invece tenere conto delle note caratteristiche negative emerse per annualità ben più prossime a quella oggetto di giudizio con riferimento, ad esempio, al signor Z, come chiarito in dettaglio in relazione ai primi due parametri di valutazione. La carente conoscenza della lingua inglese, per contro pacificamente posseduta dall’appellante, sarebbe stata pure invocata in motivazione, solo perché non trascritta in alcuni documenti. Sintesi dell’avallo della posizione pregiudizialmente ostile al ricorrente assunta dal primo giudice sarebbero infine le immotivate conclusioni tratte a pag. 16 della sentenza, ultimo cpv., ribadite a pag. 18, ove si legge che « la disamina complessiva della documentazione caratteristica del predetto non mostra una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento ».
3.3. Il mancato rilievo attribuito alla quantità degli encomi e/o elogi, infine, tenuto anche conto delle ragioni per le quali tali encomi ed elogi sono stati tributati, sarebbe palesemente errato a fronte di un’assimilazione del profilo di tutte le parti nei più alti giudizi valutativi, che individua necessariamente negli stessi il discrimen tra le varie posizioni.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa per resistere all’appello chiedendone la reiezione perché infondato. Nessun vizio di motivazione sarebbe imputabile alla sentenza nella parte in cui ha limitato il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento impugnato. Il divario intercorrente tra gli encomi ed elogi ricevuti dall’appellante rispetto a quelli tributati ai controinteressati non esaurisce la valutazione della C.S.A., chiamata a dare dei candidati un giudizio unitario e complessivo (v. Cons. Stato, n. 2134/2020, cit. sub § 3. Sul punto, v. anche Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 400, che comunque richiede che i riconoscimenti, per assumere rilievo, siano “spalmati” lungo tutto l’arco della carriera). Quanto alla specifica questione del numero degli encomi, peraltro, l’art.705, comma 1 del d.P.R. n. 90 del 2010 fornisce chiare disposizioni in merito al valore che tali ricompense hanno nell’ambito del giudizio di avanzamento al grado superiore, rientrando nel perimetro di una valutazione globale e complessiva, che ne consideri, con un giudizio altamente discrezionale, la riferibilità o meno a singoli e occasionali episodi nella carriera di un ufficiale ovvero, in ragione del loro contenuto e delle motivazioni che ne determinarono l’attribuzione, l’espressività di una chiara posizione di preminenza.
5. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è fondato nei limiti di seguito specificati.
7. L’art. 1058 del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010 disciplina il giudizio di idoneità sull’avanzamento a scelta degli ufficiali, demandandolo ad apposite commissioni che devono innanzi tutto dichiarare se gli stessi sono idonei o meno, redigendo una graduatoria dalla quale si attinge per le previste promozioni. Il comma 5 di ridetta norma stabilisce altresì che se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente (nel caso di specie, capitano di vascello), ogni componente della commissione assegna un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi, indicati nelle seguenti lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’amministrazione.
Ai sensi del successivo sesto comma, le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo: detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione. Ciò spiega le differenze minime che possono intercorrere fra una valutazione e l’altra, collocate in frazioni di punto e tuttavia tali da comportare la collocazione in posizione più sfavorevole nella graduatoria non accedendo al domandato avanzamento di grado.
7.1. Il Capitano di Vascello C R S nel giudizio di avanzamento per il 2011 è stato dunque giudicato idoneo, ma, avendo ottenuto un punteggio di merito di 29,87/30, è stato collocato in 38^ posizione, non utile all’avanzamento al grado di contrammiraglio, nomina conseguita dai primi sei classificati. Il vizio di eccesso di potere relativo viene dunque sollevato avuto riguardo al criterio di giudizio utilizzato con riferimento a tali candidati.
7.2. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza n. 7192 del 2020, ha innanzi tutto richiamato i limiti del sindacato del giudice sul giudizio della Commissione, confinato ai casi di vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica. E’ infatti precluso « un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili in quanto ciò si tradurrebbe nell’esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell’amministrazione, fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza, oltre all’accertamento della sussistenza di travisamenti del fatto. La differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito, in sostanza, può individuarsi nel fatto che, nel giudizio di legittimità, il giudice agisce “in seconda battuta”, verificando, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall’organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità, o per travisamento del fatto, mentre nel giudizio di merito, il giudice agisce “in prima battura”, sostituendosi all’Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità, non contemplata dall’ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito, di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell’Amministrazione anche nell’ipotesi in cui quest’ultima,sebbene opinabile, sia plausibile ».
8. Afferma l’appellante che le nuove frontiere della giurisdizione del giudice amministrativo, sviluppando in maniera evolutiva principi contenuti in nuce nella più risalente giurisprudenza eurounitaria sull’effettività delle tutele, imporrebbero di superare determinati diaframmi dogmatici, accedendo ad una vera e propria rivalutazione dei fatti oggetto di causa, in sostituzione dell’Amministrazione procedente. Ciò avrebbe trovato recente riconoscimento nelle affermazioni della dottrina e di parte della giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 18952 del 2020 e Cons. Stato, n. 1321 del 2019), che hanno escluso il difetto di giurisdizione laddove il giudice amministrativo esercita un sindacato pieno sul fatto e sulle valutazioni, di ordine tecnico, operate dall’Amministrazione.
9. Rileva il Collegio come, pur senza addentrarsi in una più approfondita analisi dei limiti della giurisdizione amministrativa, nessuna delle pronunce invocate si spinge fino a riconoscere la sovrapposizione delle valutazioni di merito del giudice a quelle dell’Amministrazione procedente. Altro è, infatti, individuare le regole cui ci si deve attenere nell’esercizio del potere valutativo, altro sostituirsi a chi ne ha la competenza a prescindere dall’avvenuto rispetto di tali regole.
10. In particolare, il giudizio della Commissione di avanzamento si fonda su una discrezionalità amplissima, che consegue alla necessità di prescegliere soggetti estremamente qualificati per l’esercizio delle complesse e delicate funzioni di comando proprie del grado superiore, tra aspiranti tutti in possesso di pregevoli profili professionali e titoli. Da qui la sua ricostruzione in termini di valutazione complessiva, che impinge necessariamente un largo margine di soggettività, diverso da quello sotteso ad altre tipologie di procedure concorsuali. Non a caso, con riferimento alla stessa la giurisprudenza ha da sempre negato la possibilità di procedere in maniera meccanicisticamente comparativa, dando rilievo alla unitarietà del giudizio in assoluto, in quanto connotato da una valutazione unitaria, sintetica e globale di ogni aspetto della personalità, umana e professionale, dell’aspirante, basata sul raffronto con una figura astratta e archetipica di ufficiale meritevole (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 29 marzo 2023, n. 3227).
10.1. La configurazione come unico del complesso giudizio di merito espresso ai fini dell’avanzamento di carriera, dunque, non è riferita solo alla persona, per come si è concretamente palesata ed è stata percepita nella sua pregressa vita professionale, ma al modello di ufficiale idealmente meritevole che si assume quale figura astratta di riferimento, distinta da ogni pari grado, che pure concorre egualmente a posizioni superiori ricopribili limitate. La Commissione, cioè, si esprime non in maniera “aritmetica” e per così dire “notarile” sulle qualità complessive degli scrutinati, ma in ottica prevalentemente prospettica, avuto riguardo al loro profilo umano, culturale, caratteriale, fisico, intellettuale, operativo, attitudinale e professionale, insuscettibile in quanto tale di essere ridotto a mera somma algebrica di singole voci.
10.1.1. In tale contesto, è di tutta evidenza come il sindacato “pieno”, nell’accezione invocata dall’appellante, si risolverebbe necessariamente in un’indebita sostituzione dell’opinione del giudice a quella della p.a., non per la sua irragionevolezza o arbitrarietà, ma per la mancata condivisione del merito della stessa e degli effetti che ne conseguono.
11. L’effettività della tutela, quindi, è ampiamente garantita dalla riconosciuta possibilità di sindacare la valutazione della C.S.A. sia per eccesso di potere assoluto che relativo, per come ben declinati dalla giurisprudenza richiamata anche dal primo giudice nella sentenza impugnata (in particolare, v. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2020, n. 2232). La differenza fra le due figure « riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile. Il vizio d’eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio ».
12. Il Collegio ritiene tuttavia che nel caso di specie la valutazione della sussistenza dell’invocato vizio di eccesso di potere in senso relativo non possa prescindere dai principi già affermati nella sentenza n. 1805 del 2016 con riferimento al quadro di avanzamento del 2009, stante che i difetti di motivazione ivi rilevati trovano puntuale replica negli atti oggetto dell’odierno gravame.
13. Ora come allora, infatti, la Commissione si è dovuta pronunciare su ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono quindi definibili solo attraverso sfumatissime analisi di merito, espresse in differenze minime di punteggio, purtuttavia rilevanti ai fini dell’ordine di graduatoria ottenuto. E, invero, la mancanza di una specifica predeterminazione dei valori comparati, attribuibili a ciascuno dei quattro complessi di elementi di valutazione racchiusi nell’art. 1508 del C.o.m. e, all’interno di ciascuna di tali categorie, per i diversi profili di cui esse si compongono, determina la perdita di rilevanza di quelle doglianze che sono dirette ad evidenziare solo qualità, titoli od esperienze vantate dal soggetto pretermesso, senza che le stesse si traducano in una dimostrazione di una palese ed immediata sproporzione o incongruenza di giudizio. Trattandosi cioè non di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado, le censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo « vanno giustificate non con il mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro ed univoco significato, l’esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità tecnica », avendo altresì cura di precisare che l’incoerenza della valutazione non può essere desunta per mezzo di una nuova analitica valutazione da parte del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3234).
14. Vero è che il giudice di prime cure non è andato a verificare se i giudizi, espressi in termini numerici (trentesimi), conseguiti dal ricorrente, potessero essere ritenuti ictu oculi censurabili sotto l’aspetto della incoerenza generale del metro valutativo adoperato, anche alla luce delle contestuali valutazioni espresse nei confronti degli altri scrutinati. Esso ha cercato casomai di individuare ex post indici di disvalore nella carriera dell’appellante, traendoli non dagli atti di causa ma dalle tesi difensive dell’Amministrazione. Da qui il richiamo alla circostanza che l’appellante non avrebbe conseguito giudizi finali complessivi “apicali” fin dall’inizio della sua carriera « e, anzi, l’Amministrazione ha avuto modo di porre in chiara evidenza che ciò è avvenuto solo “a decorrere dal documento caratteristico n. 13”, senza contestazione alcuna ad opera dell’interessato e, anzi, con espressa ammissione dello stesso che le valutazioni di “eccellente” sono “a partire dal grado di T.V.” (conseguito nel 1988) »;evidenziando altresì che la documentazione caratteristica ne mostrerebbe « aggettivazioni non di particolare pregio (tipo: “esauriente”, “molta” ecc.) né, peraltro, riporta espressioni atte a esternare apprezzamenti lusinghieri e/o espressioni elogiative, tanto più di massimo livello, specie in relazione ai primi anni di servizio (giusto a partire dall’anno 1993, in alcuni giudizi finali figurano, infatti, diciture tipo “mi compiaccio”, “vivo compiacimento” e “vivo apprezzamento”, notoriamente non apicali, mentre solo a far data dall’agosto 2007 risulta essere stato considerato meritevole di “vivissimo e incondizionato compiacimento” »;nonché lo stralcio, da un esito sicuramente positivo in quanto contrassegnato da una votazione superiore alla media e da un’ottima collocazione in graduatoria, di una frase di stigmatizzazione, presumibilmente in funzione compulsiva, di aspetti caratteriali non consoni, strumentalizzati in chiave di permanenza di effetti negativi sul giudizio di carriera a distanza di decenni.
15. Trattasi in verità di elementi di diversificazione di giudizio che, quand’anche effettivamente confluiti in quello finale, non si evincono in alcun modo, sicché diviene difficile, a fronte di una sintesi valutativa non simile, ma identica in ogni singola parola, ivi compresa l’aggettivazione usata e il ricorso in essa ad enfatici e reiterati superlativi assoluti, a sottolineare l’eccellente livello di tutte le candidature, individuare in un non esplicitato fattore oggettivo, per giunta risalente nel tempo, tale sfumatura di disvalore – recte , di minor valore – che la C.S.A. ha inteso inserire nella ritenuta minor attitudine al grado superiore dell’appellante. Quanto detto ammesso e non concesso che per tutti i candidati si sia analogamente tenuto conto di eventuali meno entusiastiche espressioni di valore ad inizio carriera, ovvero della collocazione in graduatoria in ciascun corso formativo e finanche dei giudizi espressi con riferimento al loro, seppur brillante, superamento.
16. E tuttavia a ciò sopperisce l’espressione del voto in termini numerici, con riferimento alla quale, in assenza dei richiamati « indizi di macroscopici contrasti di giudizio » non è possibile muovere alcuna specifica censura, salvo la già segnalata opportunità di cercare di far corrispondere a differenze, seppure centesimali, sfumature di giudizio egualmente diversificate, ancorché in misura minima.
17. Laddove invece alla rilevata identità dei giudizi in forma discorsiva corrisponda un’inferiorità numerica che non tiene conto della (oggettiva) superiorità dei riconoscimenti ricevuti dall’appellante nel corso della sua carriera, un problema di coerenza motivazionale si pone effettivamente. Con riferimento, infatti, al minor punteggio attribuito in relazione ai parametri sub a) e b) del comma 5 dell’art. 1058 del C.o.m. (ovvero per le qualità morali e fisiche e per quelle professionali), occorre tenere conto del dettato testuale degli artt. 704 e 705 del T.u.o.m., che richiamano espressamente « gli elogi e gli encomi ricevuti », seppure con riferimento anche alle relative motivazioni. Proprio la mancata valutazione, a parità di giudizio espresso, di tali riconoscimenti è già stata posta a base dell’annullamento del quadro di avanzamento del 2009, avuto riguardo alle -identiche - indicazioni rivenienti dagli artt. 7 e 8 del d.m. 471 del 1993.
17.1. L’analisi del profilo di carriera degli ufficiali, infatti, rapportato al contenuto degli artt. 704 e 705 del T.u.o.m., in cui vengono posti in risalto in particolare gli elogi e gli encomi ricevuti, non trova nel caso di specie alcuna giustificazione con riferimento agli stessi e anzi la motivazione standardizzata utilizzata « non è di per sé idonea a porre in evidenza ulteriori elementi di differenziazione [e quindi], risulta smentire oggettivamente quanto affermato dalla competente C.S.A. » (v. T.a.r. per il Lazio, sez. I bis, n. 3446/2014, confermata da Cons. Stato, sez. IV, n. 1805 del 2016,che proprio per tale ragione ha annullato il giudizio riportato in relazione al quadro di avanzamento 2009). Ciò in quanto gli altri ufficiali evidenziati dal ricorrente per le qualità in argomento (lett. a e b) hanno avuto assegnato un punteggio superiore, « le cui ulteriori argomentazioni sono sostanzialmente identiche, anche in questo caso, a quelle riferite alla valutazione dell’ufficiale S, laddove, invece, “i rispettivi profili di carriera evidenziano per i suindicati pari grado controinteressati un numero di elogi ed encomi o sensibilmente inferiore oppure addirittura pari a zero » (v. ancora Cons. Stato, sez. IV, n. 1805/2016, cit. supra ).
18. La C.S.A., dunque, ha difformemente valutato le qualità di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1058 del C.o.m. degli ufficiali in argomento pur in presenza di qualità morali e di carattere e professionali che per altri versi non si distinguono affatto (la motivazione del tutto identica adoperata dalla C.S.A. dà conto di una pari valutazione di tutti gli ufficiali in questione), ma che differiscono invece – a volte anche in senso marcato – per tutti coloro che sono stati nominati al grado superiore in relazione al numero degli elogi, encomi o benemerenze.
19. Né è sufficiente ad escludere la rilevanza residuale ma discriminante di ridetti riconoscimenti invocare la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, n. 400 del 2019) che richiede che se ne accerti comunque lo sviluppo lungo tutta la carriera del militare: nel caso di specie, infatti, la rilevanza degli stessi, che non può mutare nel breve volgere di due anni, è già stata riconosciuta da questo giudice con la pronuncia del 2016 avente forza cogente di giudicato sul punto.
20. Alla luce di tutto quanto precede, la sentenza impugnata va riformata in quanto nel caso concreto sottoposto all’attenzione del giudice sono rinvenibili, nell’operato della C.S.A., chiari segni obiettivi di una valutazione incoerente, incongrua e contraddittoria, con riferimento ai parametri di cui all’art. 1058, comma 5, lett. a) e b), stante che a identità di giudizio corrisponde un voto inferiore, senza che risultino in alcun modo considerati i riconoscimenti conseguiti in maggiore quantità. Conseguentemente, va accolto in parte qua il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento finale impugnato, nei limiti dell’interesse del ricorrente, perché viziato da eccesso di potere in senso relativo, stante la presenza dei criteri di valutazione non omogenei, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
21. La particolarità della vicenda contenziosa induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.