Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-05, n. 202310534

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-05, n. 202310534
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310534
Data del deposito : 5 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2023

N. 10534/2023REG.PROV.COLL.

N. 02274/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Colonna, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione III, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente un provvedimento di mancato riconoscimento della indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato;

Nessuno presente per le parti e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione di parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n.-OMISSIS- proposto innanzi al T.a.r. Catania, il signor -OMISSIS- tenente dell’esercito in servizio presso il 24° Reggimento Artiglieria Terrestre “-OMISSIS-” di Messina, aveva chiesto il riconoscimento della indennità di trasferimento prevista e disciplinata dall’art.1 della legge 29 marzo 2001 n.86, con contestuale richiesta di condanna al pagamento delle relative somme.

2. Aveva evidenziato, in punto di fatto, che avendo superato il concorso indetto con decreto n. 26/1D in data 17 giugno 2013 per il reclutamento, tra l’altro, di nove ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’esercito, era stato nominato ufficiale e inviato a seguire un percorso formativo, al termine del quale, con dispaccio n. 782/098/6.17.4 del 10 luglio 2014, è stato trasferito d’autorità, con decorrenza dal 21 luglio 2014, dal Reparto Comando e Supporti Tattici Brigata Alpina “-OMISSIS-” di Torino, ove all’epoca prestava servizio, all’8° Reggimento Trasporti “-OMISSIS-”, ove permaneva sino al 16 settembre 2018.

2.1. A sostegno del ricorso aveva dedotto di avere diritto all’indennità trattandosi di un trasferimento d’ufficio, il quale ricorre ogniqualvolta il trasferimento sia teso a soddisfare prioritariamente l’interesse dell’Amministrazione, indennità che compete al militare anche nelle ipotesi di conseguimento di un grado superiore.

3. Nella resistenza del Ministero della difesa, il Tribunale adìto (Sezione III) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale ha rilevato che “ il concorso in esame non era

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi