Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-25, n. 202300817

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-25, n. 202300817
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300817
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00817/2023REG.PROV.COLL.

N. 01951/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Caserta, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In data 11 aprile 2017, l’odierno appellante ha presentato istanza alla Questura di Caserta - Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, con cui ha chiesto il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che:

- negli anni precedenti (2006, 2011 e 2013) l’interessato è stato sottoposto a tre procedimenti penali;

- è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per produzione e distruzione di prodotti pericolosi, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, emissione fatture per operazioni inesistenti, violazioni a leggi urbanistiche, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e truffa;

- in occasione di un accertamento, è stato trovato dall’Autorità di pubblica sicurezza in compagnia di un soggetto pregiudicato per rissa.

Con nota del 27 aprile 2017, l’Amministrazione ha notificato all’interessato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10–bis l. n. 241/1990, a seguito della quale l’interessato ha depositato osservazioni scritte, volte a far determinare l’Amministrazione in senso a sé favorevole.

Con provvedimento notificato il 17 luglio 2018, la Questura di Caserta ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo.

Avverso il suddetto provvedimento di rigetto, l’interessato è insorto proponendo ricorso innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, volto a censurare il difetto di motivazione e la carente istruttoria del contestato decreto.

Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che:

- la Questura, facendo applicazione dei principi generali che regolano la materia de qua, ha correttamente motivato il provvedimento di diniego, laddove ha ritenuto che i numerosi deferimenti del ricorrente all’Autorità Giudiziaria, unitamente all’accertata frequentazione con un soggetto pregiudicato per rissa siano indicativi di una condotta di vita incline a comportamenti illeciti ed antisociali, incompatibili con un esito positivo della valutazione circa l’affidabilità del soggetto;

- gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. prevedono che la licenza di porto d’armi può essere negata o revocata dal Questore nei confronti di coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi, analogamente a quanto previsto dall’art. 39 del T.U.L.P.S., che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; pertanto, nel caso di specie l’Amministrazione ha svolto una valutazione volta a prevenire l’abuso di armi da parte di un soggetto ritenuto non pienamente affidabile;

- è del tutto logico e conforme a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che anche episodi di modesto o addirittura di nessun rilievo criminale possano giustificare l’adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi.

Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto l’annullamento e la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, resistendo all’appello.

All’udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

L’appello è infondato.

Con un unico motivo di gravame, l’appellante deduce l’erronea applicazione dei presupposti di fatto, il difetto di istruttoria, nonché l’irragionevolezza del provvedimento impugnato in primo grado, la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dei sovraordinati principi di cui all’art. 97 Cost.

Secondo la ricostruzione fornita dall’appellante, il Giudice di prime cure si sarebbe

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