Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-28, n. 201806760

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-28, n. 201806760
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806760
Data del deposito : 28 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2018

N. 06760/2018REG.PROV.COLL.

N. 09664/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9664 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco D'Angelo, con domicilio eletto presso lo studio US RR in Roma, via del Serafico 106;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto a fruire dei benefici retributivi di cui all’art. 1 della legge n. 336/1970.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l’Avvocato Francesco D'Angelo e l'Avvocato dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La vicenda sottesa alla presente controversia attiene al mancato riconoscimento al dipendente -OMISSIS- dei benefici economici di cui all’art. 1 della legge n. 336/1970.

Con istanza inoltrata il 24 giugno 2011 con prot. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-chiedeva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 1 della l.n. 336/1970 nella qualità di “ figlio-orfano ” di invalido ex combattente.

Con nota del 6 luglio 2011, il Servizio Risorse Umane e Formazione dell’Autorità avviava l’istruttoria riservandosi ogni valutazione all’esame di ulteriore documentazione che veniva richiesta, consistente: a) nell’apposita istanza all’Ufficio di Prefettura di residenza per il rilascio del certificato attestante la qualità di “ orfano di guerra o persona equiparata ”; b) nell’iscrizione nell’elenco provinciale degli orfani di guerra, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 365/1958.

In riscontro, con nota del 3 ottobre 2011 il sig. -OMISSIS-trasmetteva la documentazione rilasciata dalla Prefettura di Salerno attestante il proprio status di “ figlio di invalido di guerra ex combattente ” iscritto come “ equiparato agli orfani di guerra nell’elenco provinciale degli equiparati agli orfani di guerra di Salerno, al n. 64886/2011 ai sensi della Legge n. 585 del 28.7.1971 ”.

2. Esaminata la documentazione trasmessa, con nota del 14 febbraio 2012, l’Autorità negava al sig. -OMISSIS-la concessione dei benefici richiesti attesa la natura eccezionale della normativa di riferimento, come tale insuscettibile di interpretazione analogica.

3. Il sig. -OMISSIS-ricorreva innanzi al Tribunale Civile di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e, successivamente, a seguito di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, al Tar Campania, per l’accertamento del preteso diritto.

4. Con la sentenza qui appellata n. -OMISSIS-, il TAR Campania ha rigettato il ricorso, da un lato rilevando il carattere eccezionale del beneficio previsto dalla l.n. 336/1970 e, dall’altro, affermando che il ricorrente, mediante il rilascio del provvedimento della Prefettura di Salerno del 28 settembre 2011, aveva ottenuto l’equiparazione allo status di orfano di guerra unicamente “ …ai sensi della legge 28 luglio 1971, n. 585 ”, quale norma che (si legge in motivazione) “ attribuisce benefici economici e pensionistici ad hoc, invero del tutto autonomi rispetto a quelli di cui alla legge n. 336/1970 ”. Il giudice di primo grado ha quindi concluso nel senso che lo status di equiparato agli orfani di guerra ottenuto con il provvedimento prefettizio di specie “ non può che intendersi riferito all’equiparazione ai soli fini e per i soli effetti della legge in esso richiamata (id est, della legge n. 585/1971), ma non può certo estendersi per analogia anche ai fini e per gli effetti di una legge diversa e antecedente, ossia della legge n. 336/1970…atteso il carattere di ius singulare delle norme contenute in quest’ultima ”.

5. Il sig. -OMISSIS-ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione in epigrafe e, per l’effetto, l’accertamento del preteso diritto, quale figlio di invalido di guerra, a fruire dei benefici retributivi di cui alla invocata disposizione.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è ritualmente costituita in giudizio, replicando alle deduzioni avversarie e chiedendone la reiezione.

6. In assenza di istanze cautelari, espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018.



DIRITTO

1. La preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento impone di richiamare le disposizioni sulla cui applicazione e interpretazione vi è controversia.

La prima è l’art. 1 della legge 24.5.1970 n. 336 (recante Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), il quale prevede che “ I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola

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