Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-07-27, n. 201204270

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-07-27, n. 201204270
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204270
Data del deposito : 27 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00166/2012 REG.RIC.

N. 04270/2012REG.PROV.COLL.

N. 00166/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2012, proposto dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Marechiaro Film s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. B D M, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

nei confronti di

Società R&C Produzioni s.r.l., Società Madelein s.r.l.;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II quater, n. 06982/2011, resa tra le parti, concernente mancata ammissione al riconoscimento di interesse culturale del lungometraggio dal titolo “Morta di soap”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marechiaro Film s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fedeli e l'avv. Della Morte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. II quater, n. 6982/11 del 4.8.2011, notificata il 14.10.2010, è stato accolto il ricorso proposto dalla società Marechiaro s.r.l. avverso la delibera della Sottocommissione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 22.12.2011, con cui era stata “rinviata per approfondimenti” – con sostanziale non ammissione ai contributi pubblici per l’anno di riferimento – la valutazione della qualità di film di interesse culturale nazionale del lungometraggio “Morta di soap”. Nella citata sentenza, rilevata la completezza del contraddittorio, si esprimeva l’avviso che la rinviata valutazione, con decisione assunta in sede di ultima convocazione della Commissione per l’anno 2010, si fosse tradotta in mancato assolvimento del dovere d’ufficio di concludere la procedura concorsuale in tempo utile, per accordare o meno il beneficio nell’esercizio finanziario su cui sono poi gravati i finanziamenti (mentre per l’attuale appellata il medesimo riconoscimento, slittato all’anno successivo, sarebbe incorso nella sospensione dei contributi a favore della promozione cinematografica per l’anno 2011, disposta con d.m. 30.12.2010).

Detto rinvio, peraltro, sarebbe stato illegittimo anche per carenza di motivazione, in quanto disposto sulla base di una generica “esigenza di ulteriori approfondimenti”, senza ulteriori specificazioni sugli elementi da chiarire, tenuto conto dei parametri valutativi, di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 28/2004.

Non commisurabile, tuttavia, era ritenuto il danno subito dalla ricorrente, con conseguente dichiarata inammissibilità della domanda risarcitoria.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame (n. 166/12, notificato il 13.12.2011), sulla base delle seguenti argomentazioni:

- infondatezza dell’assunto, secondo cui il procedimento valutativo in questione si sarebbe dovuto concludere entro l’anno solare di riferimento, coincidente con l’esercizio finanziario;

- possibilità di rinvio della valutazione, sulla base dei criteri di carattere generale, preventivamente portati a conoscenza di tutti gli interessati;

- carattere non preclusivo del medesimo rinvio, che comportava nuovo esame dell’istanza nella prima successiva seduta utile, sulla base delle nuove risorse messe a disposizione per il nuovo esercizio finanziario: di fatto, il successivo 2.8.2011 la richiesta qualifica di interesse culturale sarebbe stata accordata, con assegnazione di un contributo pari a €. 250.000,00;

- adeguatezza della motivazione, rispondendo il rinvio a modifiche apportate al progetto originario, comunicate dalla società di produzione il 30.9.2010.

La società appellata, costituitasi in giudizio, riepilogava l’intera vicenda, sottolineando di avere ottenuto il contributo di cui trattasi con notevole ritardo e per un importo inferiore, rispetto a quello che avrebbe percepito al termine della procedura concorsuale, da cui era stata illegittimamente estromessa, con persistente interesse, pertanto, alla reiezione dell’appello, ai fini della “valutazione (ora per allora) del progetto del film Morta di Soap….con conseguente riconoscimento all’esponente di quanto le compete”.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento.

La questione sottoposta a giudizio concerne le modalità di concessione di contributi pubblici a film di interesse culturale, intendendosi per “film”, a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 28/2004 (salva poi la distinzione in lungometraggio e cortometraggio a seconda della durata, superiore o inferiore a 75 minuti) “lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione”;
in tale ambito, può aspirare ad una contribuzione pubblica – ai sensi dello stesso art. 2, comma 5, nonché degli articoli 9, 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 28/2004 – il film che “corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche, o eccezionali qualità spettacolari, nonché i requisiti di cui all’art. 7, comma 2” (requisiti, questi ultimi, riferiti alle componenti artistiche e tecniche, riconducibili a soggetti italiani). Il riconoscimento dell’interesse culturale compete alla sottocommissione, di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 28/04 citato, costituita all’interno della Commissione per la cinematografia istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali: tale sottocommissione provvede anche alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, tenuto conto della “comprovata valenza artistica degli autori”, nonché in base a “valutazione delle sceneggiature”. Sempre in base all’art. 8, comma 2, le sottocommissioni svolgono la propria attività valutativa “in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno”;
erogazione dei fondi necessari e controlli per il relativo impiego sono disposti annualmente con decreto ministeriale;
la procedura di assegnazione risulta di tipo concorsuale, sulla base delle risorse disponibili e dei punteggi riportati dai richiedenti il beneficio.

La stessa società, attualmente appellata, il 4.12.2009 aveva ottenuto con la medesima opera di cui si discute un punteggio pari a 70, classificandosi al primo posto fra i lungometraggi non ammessi al contributo, perché non rientranti “nelle risorse disponibili per la seduta”;
il 2.8.2011 (con valutazione successiva a quella contestata nella presente sede), il lungometraggio in questione otteneva ancora 70 punti, con concessione di un contributo di 250.000,00 euro, interamente destinato ai costi di produzione;
quanto sopra, tuttavia, nell’ambito di contribuzioni “ampiamente decurtate rispetto a quelle del 2010”, per minori disponibilità di bilancio.

Nel 2010, in effetti, non è contestato che abbiano ricevuto contributi, con 69 punti, il film “Il volto di un’altra” ed il film “Venti anni”, con concessione di contributi pari, rispettivamente, a 900.000,00 e 350.000,00 euro.

In base alle norme ed alle circostanze di fatto, in precedenza illustrate, appare evidente l’assenza di una sostanziale, ininterrotta continuità procedurale per l’attività della sottocommissione, di cui al citato art. 8, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 28/2004, dovendo la medesima formulare ben precise graduatorie di opere, in base alla valutazione delle domande presentate per la fruizione di fondi, periodicamente assegnati. La possibile mutevolezza, o anche l’assenza, di tali fondi da un anno all’altro, nonché l’esigenza di rispettare le regole di par condicio , fra domande concorrenti presentate nello stesso anno imponevano, ad avviso del Collegio, l’avvio e la conclusione di procedure differenti per ciascun esercizio finanziario. Doveva trovare attuazione, pertanto, la fondamentale disposizione, contenuta nell’art. 2, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”. Tale provvedimento non poteva escludere, con ogni evidenza, alcuno dei partecipanti alla selezione, a meno di inammissibilità della domanda. Nella situazione in esame, nell’ultima seduta utile (22.12.2010) per riconoscere la qualità presupposta per i finanziamenti, da accordare con i fondi assegnati per il 2010, la sottocommissione approvava la graduatoria delle opere cinematografiche di cui si riconosceva l’interesse culturale (con conseguente titolo per accedere al contributo pubblico), ma rinviava per approfondimenti non meglio specificati la valutazione del lungometraggio “Morta di Soap”, di fatto così escluso dall’accesso al medesimo contributo per l’anno di riferimento.

In tale contesto, non può non ravvisarsi nel “rinvio” un atto soprassessorio, interruttivo del procedimento per la sola società appellata: atto pacificamente lesivo nonostante il formale carattere interno – e non propriamente negativo – del medesimo (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. IV, 27.4.1993, n. 487 e 10.5.2007, n. 2183;
Cons. St., sez. V, 15.11.1999, n. 1920 e 3.5.2012, n. 2530);
il medesimo atto, inoltre, appare illegittimo, in quanto equivalente – per la società produttrice esclusa dal finanziamento per il 2010 – ad un definitivo diniego per il medesimo anno, senza alcuna garanzia di recupero del contributo a seguito di valutazioni successive. La riconosciuta possibilità, per la sottocommissione competente, di espletare attività istruttoria, doveva svolgersi infatti con modalità rispettose della par condicio dei concorrenti, in modo da non compromettere – se non per gravi e motivate ragioni – una valutazione comparativa di tutte le imprese cinematografiche ammesse alla selezione, non potendo, in caso contrario, escludersi un’alterazione dei risultati per avvenuta estromissione di concorrenti, che potevano risultare più meritevoli (non può non fornire argomento significativo, in tal senso, il punteggio superiore riportato dal lungometraggio “Morta di Soap”, sia nel 2009 che nel 2011, rispetto alle ultime due opere ammesse al contributo per il 2010).

Non incidono sulle argomentazioni svolte le prospettazioni dell’Amministrazione appellante, che ha sostenuto la possibilità di posticipare singole valutazioni – sottraendole al confronto concorrenziale – sulla base di motivazioni ritenute congrue (ovvero, nel caso di specie, per modifiche apportate al progetto originario), senza però illustrare gli specifici presupposti giustificativi di un rinvio da ritenere equivalente, per le ragioni esposte, ad un diniego di contributo per l’anno 2010: diniego da giustificare, in via esclusiva, con riferimento ai criteri di cui all’art. 8, comma 2, del più volte citato d.lgs. n. 28/2004.

L’appello deve quindi essere respinto, con conferma delle statuizioni consequenziali, disposte con la sentenza appellata: non appare contestato infatti, con appello incidentale, il capo della sentenza in cui viene dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria, con conseguente scelta della società appellata di perseguire non il risarcimento del danno per perdita di chance, in base alle vicende descritte, ma una rinnovata valutazione del lungometraggio, in base ai criteri seguiti dalla sottocommissione nel 2010, per l’individuazione dell’interesse culturale delle opere cinematografiche, per le quali si richiedeva il contributo pubblico.

Nei termini sopra specificati, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto;
le spese giudiziali, da porre a carico dell’Amministrazione appellante, vengono liquidate nella misura di €. 3.000,00 (euro tremila/00).

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