Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-03, n. 202300080
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00080/2023REG.PROV.COLL.
N. 03547/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3547 del 2017, proposto da
Società La Cappuccina di RA DE e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Adelasco, Fabrizio Proietti, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Proietti in Roma, via Buccari, n. 3;
contro
Comune di Alghero, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13 e rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pintus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fallimento M.G. S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 857/2016, resa tra le parti, concernente annullamento del provvedimento n. 385 (P.E. n. 2004/79) del 3.9.2007 del Dirigente Ing. Antonio ERA del Settore V - Servizio Edilizia Privata del Comune di Alghero di diniego dell'istanza di condono edilizio presentata dalla Società La Cappuccina S.a.s. in data 25.3.2004 e rubricata al n. 16017 di Prot. Gen., comunicato con racc. a.r. 10-13.9.2007, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alghero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 novembre 2022 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l’avvocato Tiziano Adelasco in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Sardegna l’odierna appellante invocava l’annullamento del provvedimento n. 385 (P.E. n. 2004/79) del 3.9.2007 col quale il Dirigente del Settore V - Servizio Edilizia Privata del Comune di Alghero aveva respinto l'istanza di condono edilizio presentata dalla Società La Cappuccina S.a.s. in data 25.3.2004 e rubricata al n. 16017 di Prot. Gen.
2. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando come fosse corretta la qualificazione dell’abuso commesso (modifica della destinazione d’uso dell’immobile per cui è causa da alberghiera a residenziale) nella tipologia 1 della tabella C del D.L. n. 296/2003, convertito con legge n. 306/2003, e non nella tabella 6 come, invece, prospettato dall’odierna appellante. Il primo giudice poneva in luce come la destinazione di zona (F/1) non ammettesse l’uso residenziale ma solamente quello ricettivo. Inoltre, il TAR rammentava che in altri contenziosi relativi al compendio immobiliare in questione sia lo stesso TAR (cfr: sentenza n. 195 del 17 febbraio 2004) che il Consiglio di Stato (cfr: sentenza n. 1518 del 20.3.2000) avessero affermato che nella zona F1 erano consentite costruzioni turistiche private solo in base a piano particolareggiato o a convenzione di lottizzazione e che, quindi, l’eventuale mutamento di destinazione (da uso alberghiero a uso prettamente privatistico di civile abitazione) operato di fatto nei locali in questione si poneva in contrasto con lo strumento urbanistico del Comune. Pertanto, non poteva ritenersi legittima la modifica di destinazione d’uso operata, in via di fatto, in contrasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico.
Quanto, invece, alla doglianza con la quale si sosteneva l’illegittimità dell’atto negativo perché fondato su un Programma di fabbricazione non efficace, perché mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il primo giudice poneva in luce la presenza di un giudicato opponibile anche all’originaria