Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-07, n. 201701614

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-07, n. 201701614
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701614
Data del deposito : 7 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2017

N. 01614/2017REG.PROV.COLL.

N. 05159/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5159 del 2013, proposto da:
C I, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bafile 5;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A S, R F, G A, E S, L F D L, M F, R D, C F non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04962/2012, resa tra le parti, concernente mancata iscrizione nel quadro d'avanzamento a scelta al grado di generale di brigata per l'anno 2006


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati L. Fiormonte e l’ Avv.to dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con l’appello in esame, il colonnello C I impugna la sentenza 31 maggio 2012 n. 4962, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I-bis, ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti relativi alla mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado di generale di brigata per l’anno 2006.

In tale quadro di avanzamento il ricorrente risultava collocato al 50° posto della graduatoria di merito, e quindi al di fuori del numero previsto degli ufficiali da iscrivere nel predetto quadro, pari a 19.

La sentenza impugnata – richiamata la normativa applicabile alle procedure di avanzamento a scelta, con particolare riguardo agli elementi valutabili, quali le qualità morali e fisiche; benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera; doti intellettuali e di cultura; attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore; e richiamati altresì i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa – afferma, in particolare:

- la promozione a scelta è caratterizzata non dalla comparazione tra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi;

- il giudizio espresso dalla commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali “costituisce espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, in modo che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo”,

- in ogni caso, “la valutazione con la quale l’amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale”.

Quanto al caso considerato, la sentenza afferma:

- non sussiste “la lamentata contraddittorietà nell’uso delle aggettivazioni riguardanti la valutazione del ricorrente posta a confronto con gli altri candidati, atteso che la valutazione per ciascun ufficiale è il frutto di un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità”, non censurabile nel merito “ a meno che il ricorrente non fornisca la prova della rinuncia da parte di qualche componente della commissione alla espressione di un giudizio autonomo rispetto a quello espresso dagli altri membri della commissione”;

- la censura di eccesso di potere in senso relativo “appare inammissibile attesa la sua estrema genericità, in quanto il ricorrente non ha fornito elementi utili atti a dimostrare il possesso da parte dei parigrado iscritti in quadro di titoli inferiori rispetto a quelli da lui posseduti”. Né il curriculum del ricorrente “appare privo di mende”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello (come desunti e sintetizzati dalle pagg. 5 – 21 del ricorso):

a) error in iudicando; contraddittorietà nell’uso delle aggettivazioni da parte della commissione di avanzamento; ciò in quanto, a fronte di aggettivazioni sicuramente superiori attribuite al ricorrente, non di meno gli è stato attribuito un punteggio inferiore ai parigrado destinatari di “aggettivazioni” meno lusinghiere;

b) pretesa omessa fornitura da parte del ricorrente di elementi utili atti a dimostrare il possesso da parte dei parigrado, di titoli inferiori rispetto a quelli da lui posseduti; poichè, a fronte dell’impugnazione da parte del ricorrente anche delle singole schede di valutazione della commissione, il TAR ha disatteso completamente le richieste istruttorie formulate, richiedendo solamente il deposito del quadro di avanzamento dei colonnelli relativo all’anno 2006; né il TAR ha esaminato le schede di valutazione acquisite e depositate dal ricorrente, successivamente all’instaurazione del giudizio di I grado (v., in particolare, quanto esposto alle pagg. 8 – 16

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