Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-28, n. 202304319
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Pubblicato il 28/04/2023
N. 04319/2023REG.PROV.COLL.
N. 02350/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2350 del 2019, proposto da G M, P S, A S, S S, rappresentati e difesi dall’avvocato G C S, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Porta Pinciana 6;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, Comune di Grottaferrata, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 8428/2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 14 aprile 2023 il consigliere Fabio Franconiero, nessuno essendo comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli appellanti in epigrafe, aventi causa del defunto signor Giovanni S, agiscono nel presente giudizio per l’annullamento del diniego di diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune di Grottaferrata (provvedimento di prot. n. 10468 del 21 marzo 2014), su conforme parere negativo della competente Soprintendenza alle belle arti e il paesaggio (prot. n. 6691 del 4 marzo 2014), in relazione ad un fabbricato ad uso residenziale, sito in via Vecchia di Velletri, composto di piano terra e seminterrato ad uso garage e ripostiglio, censito a catasto urbano al foglio 21, particella 101. Per l’immobile in questione, realizzato in assenza di titolo a costruire, in area vincolata ai sensi dell’art. 1- quinquies decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 ( Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ;convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), e urbanisticamente tipizzata come agricola, era stata presentata nel 1985 domanda di condono edilizio, definita negativamente con i provvedimenti impugnati nel presente giudizio.
2. A fondamento del diniego di nulla osta della Soprintendenza era posta l’alterazione negativa derivante dall’opera rispetto al regime di tutela dell’area in cui essa era stata realizzata, dichiarata di notevole interesse pubblico, dapprima ai sensi della disposizione di legge da ultimo richiamata, ed oggi ai sensi dell’art. 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;ed la sua non conformità alla destinazione a zona agricola (« Paesaggio agrario di valore ») della medesima area in base agli strumenti urbanistici vigenti.
3. In primo grado, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, il ricorso del signor S è stato respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
4. La sentenza ha giudicato infondate le censure contro la valutazione espressa dalla soprintendenza, ritenuta legittimamente fondata sull’esigenza di evitare ulteriori compromissioni dei luoghi paesaggisticamente vincolati e sulla « non conformità del manufatto alla normativa del PRG », che lo stesso ricorrente aveva riconosciuto in sede procedimentale, e come peraltro prospettato dalla stessa amministrazione comunale nella relazione paesaggistica di propria competenza, in ragione « del difetto di concreta destinazione agricola dell’opera ».
5. Per la riforma della pronuncia di primo grado gli eredi di quest’ultimo hanno proposto appello, in resistenza del quale si è costituito il Ministero per i beni e le attività culturali, con comparsa di mera forma.
DIRITTO
1. L’appello ripropone le censure intese a sostenere che la situazione di fatto dell’area, interessata da un consistente sviluppo urbanistico che ne avrebbe compromesso gli originari valori paesaggistici, le ragioni di tutela vincolistica a fondamento del diniego di condono sarebbero venute meno, come peraltro rappresentato alla competente Soprintendenza dal Comune di Grottaferrata nella propria relazione e come risultante dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio. La sentenza avrebbe innanzitutto errato nel considerare comunque ostativa alla sanatoria l’esigenza di « evitare ulteriori alterazioni » dei luoghi, posta a fondamento del diniego di nulla osta paesaggistico, la quale si sarebbe in primo luogo determinata a causa della durata del procedimento di condono e dallo sviluppo urbanistico nel frattempo realizzatosi. Non si sarebbe inoltre considerato il « modesto valore » paesaggistico dell’area, quale attribuito dal vigente piano territoriale paesaggistico, e il ridotto impatto su di esso dell’edificazione, « alla luce della reale situazione dei luoghi ». A questo riguardo si specifica che la destinazione agricola dell’area si manifesterebbe in misura circoscritta alla realizzazione di « orti urbani, piccoli vigneti e uliveti all’interno delle aree fondiarie dell’edificato esistente », di cui la Soprintendenza non avrebbe tenuto nella motivazione del proprio parere, che dunque risulterebbe nel suo complesso carente.
2. Le censure così sintetizzate sono infondate.
3. La situazione di fatto intervenuta tra il momento della realizzazione dell’opera abusiva e la definizione della domanda di condono è irrilevante, posto che in area vincolata è comunque immanente l’esigenza di evitare ogni compromissione dei valori sottesi al regime di tutela, quand’anche le trasformazioni nel frattempo intervenute abbiano già alterato l’assetto originario della zona (conforme è la giurisprudenza pacifica in materia, da ultimo riaffermata da Cons. Stato, VI, 20 febbraio 2023, n. 1701;16 febbraio 2023, n. 1658;6 aprile 2022, n. 2547). Peraltro, con statuizione non specificamente censurata, la sentenza della « permanenza di nella zona in questione di ampie aree libere da edificazione », risultante dalla documentazione fotografica agli atti di causa, sulla cui base ha coerentemente giudicato legittimo il diniego di nulla osta paesaggistico espresso dalla competente Soprintendenza.
4. L’appello è peraltro carente di critiche specifiche ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm. anche in relazione all’ulteriore e insuperabile rilievo ostativo all’autorizzazione paesaggistica dell’abuso oggetto di condono, consistente nella sua non conformità rispetto al regime urbanistico vigente nell’area. Non è infatti contestato che in base agli strumenti vigenti l’edificazione è consentita entro limiti di fabbricabilità (0,04 mc/mq), altezza massima (4 metri lineari) e destinazione d’uso (a servizio dell’agricoltura) e che il manufatto residenziale a suo tempo realizzato dal dante causa degli odierni appellanti non rispetto quest’ultimo requisito. La sentenza ha poi dato atto che lo stesso Comune di Grottaferrata ha riconosciuto la non conformità urbanistica dell’immobile e nondimeno ha ritenuto che questa fosse superabile - il che evidentemente non è - « con riferimento alla presenza in zona di altri manufatti analoghi oggetto di procedura di condono ».
5. L’appello deve quindi essere respinto, per cui va confermata la sentenza di primo grado, ma in ragione della natura delle questioni controverse e della difesa dell’amministrazione resistente limitata al deposito di una comparsa di mera forma le spese di causa possono essere compensate.