Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-06-28, n. 201203821
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N. 03821/2012REG.PROV.COLL.
N. 10826/2003 REG.RIC.
N. 05674/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10826 del 2003, proposto da:
DI DIO ROSINA, rappresentata e difesa dagli avv. L M e C G, con domicilio eletto presso l’avv. L M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
COMUNE DI CAMPOMORONE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M L S, con domicilio eletto presso Elisabetta Tollis in Roma, piazza Istria, n.2;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5674 del 2004, proposto da:
DI DIO ROSINA, rappresentata e difesa dagli avv. L M e C G, con domicilio eletto presso l’avv. L M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
COMUNE DI CAMPOMORONE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M L S, con domicilio eletto presso Elisabetta Tollis in Roma, piazza Istria, n.2;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10826 del 2003:
della sentenza del T.A.R. Liguria – Genova, Sez. I, n. 961 dell’11 settembre 2002, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DI TRE EDIFICI;
quanto al ricorso n. 5674 del 2004:
della sentenza del T.A.R. Liguria – Genova, Sez. I, n. 443 del 3 aprile 2003, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campomorone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi su delega dell'avv. L M Andrea Manzi su delega dell'avv. L M;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, con la sentenza n.961 dell’11 settembre 2002, ha respinto, dopo averli riuniti, i due ricorsi proposti dalla signora Rosina Di Dio il primo (NRG. 1231/1998) avverso il provvedimento n. 39 del 10 giugno 1998 dell’Assessore del Comune di Campomorone, recante l’ordine di demolizione degli abusivi edilizi realizzati in località Bocchetta (su area in catasto foglio 2, mappale 19), in area sottoposta a vincolo paesistico e idrogeologico, consistenti nella costruzione di un fabbricato ad uso ricovero animali, e il secondo (NRG. 1428/1999) avverso l’ordinanza n. 116 del 6 luglio 1999, recante l’accertamento di inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione.
Secondo il predetto tribunale erano infondati tutti i motivi di censura spiegati, imperniati sulla violazione dei principi in tema di tipicità di provvedimenti, eccesso di potere per caoticità e perplessità nell’esercizio della funzione;violazione degli artt. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 3 e 4 del regolamento edilizio comunale, eccesso di potere sotto i profili dell’insussistenza dei presupposti e del difetto di istruttoria;violazione degli artt. 7 e 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 49 delle norme di attuazione del P.R.G. e 121 delle norme di attuazione della variante adottate al medesimo strumento urbanistico generale, eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità;violazione degli artt. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, genericità ed equivocità del dispositivo, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di presupposti e di istruttoria (nei confronti della ordinanza di demolizione n. 39 del 10 giugno 1998) nonché sulla illegittimità derivata e violazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, eccesso di potere per difetto di motivazione, presupposti ed istruttoria (quanto all’ordinanza n. 116 del 6 luglio 1999).
Con rituale e tempestivo atto di appello l’interessata ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e riproponendo a tal fine tutti i motivi di censura sollevati in primo grado, a suo avviso malamente apprezzati, superficialmente esaminati ed inopinatamente respinti con motivazione lacunosa, insoddisfacente ed affatto condivisibile.
Ha resistito al gravame il Comune di Campomorone che ne ha chiesto il rigetto.
Il ricorso è stato iscritto al NRG. 10826 dell’anno 2003.
2. Con sentenza n. 443 del 3 aprile 2003 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, ha poi respinto il ricorso proposto dalla sig. Rosina Di Dio avverso l’ordinanza n. 116 del 3 dicembre 2002 del dirigente dell’Area urbanistica del Comune di Campomorone, recante l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 139 del 10 giugno 1998 e costituente titolo per l’immissione in possesso al patrimonio comunale, a titolo gratuito e ad ogni effetto di legge, delle opere abusive e dell’area pari a dieci volte la complessiva superficie utile costruita, compresa area di sedime, corrispondente a 1560 metri quadrati, porzione del terreno in catasto al foglio 2, mappale 19.
Secondo il tribunale le censure sollevate (illegittimità derivata;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà estrinseca e difetto di motivazione) erano infondate, tanto più che quelle di cui al primo motivo erano state già state esaminate e respinte con precedenti sentenze, non gravate da appello.
La signora Rosina Di Dio ha chiesto la riforma anche di detta sentenza, lamentandone l’erroneità alla stregua di tre articolati motivi di gravame, con cui sono state riproposte le censure formulate in primo grado, insistendo in particolare sull’omesso esame di alcuni profili di illegittimità del provvedimento impugnato, pur puntualmente sollevati, e sulla circostanza che la precedente sentenza (n. 961 dell’11 settembre 2002), cui avevano fatto riferimento i primi giudici, era stata tempestivamente impugnata innanzi al Consiglio di Stato.
Il ricorso è stata iscritto al NRG. 5674 del 2004.
Il Comune di Campomorone con memoria in data 22 aprile 2012 ha puntualmente controdedotto su tutti i motivi di gravame, chiedendo il rigetto dell’appello.
3. L’appellante con apposita memoria in data 26 aprile 2012 ha rappresentato di aver proposto, a titolo asseritamente cautelativo, domanda di sanatoria dell’abusivo edilizio contestato ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e di aver impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria il provvedimento di diniego;ha quindi chiesto con specifico riferimento al ricorso iscritto al NRG. 10826 dell’anno 2003, stante la natura pregiudiziale della definizione del procedimento di sanatoria rispetto alle misure sanzionatorie impugnate, il rinvio della trattazione dei ricorsi ovvero la cancellazione dal ruolo ovvero la sospensione dei giudizi.
Con altra memoria in data 8 maggio 2012 l’appellante ha replicato alla memoria dell’amministrazione comunale di Campomorone del 22 aprile 2012, sostenendo che, a prescindere dalla infondatezza delle tesi sostenute, tale atto non poteva neppure essere preso in considerazione perché la predetta amministrazione non si era neppure costituita in appello.
4. All’udienza pubblica del 29 maggio 2012, dopo la rituale discussione, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
5. In linea preliminare deve disporsi la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione, sia soggettiva (identiche essendo le parti processuali), sia oggettiva (trattandosi di controversie collegate tra di loro, vertendo sull’esistenza di un (contestato) abuso edilizio e sulla legittimità dei relativi provvedimenti sanzionatori).
6. Sempre in linea preliminare, la Sezione deve dare atto della rituale costituzione in giudizio del Comune di Campomorone anche nel ricorso iscritto al NRG. 5674 del 2004.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che il termine per la costituzione delle parti intimate, fissato dall’articolo 46, comma 1, c.p.a., non è perentorio, ma semplicemente ordinatorio, nulla vietando infatti che la parte possa costituirsi anche direttamente nell’udienza pubblica di discussione del ricorso, fino al momento cioè del passaggio in decisione del ricorso, potendo peraltro in tal caso solo svolgere oralmente le proprie difese, senza poter prendere posizione per iscritto sulle avverse tesi difensive e senza poter produrre memorie e documenti e dovendo accettare il giudizio nello stato in cui esso si trova.
Deve pertanto ritenersi che nel caso in esame, in cui la memoria del Comune di Campomorone è stata depositata, prima della scadenza del termine di cui al primo comma dell’art. 73 c.p.a. (trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione), detta memoria integra anche gli estremi dell’atto di costituzione in giudizio, non essendo del resto prevista alcuna specifica forma particolare a tal fine.
7. Passando all’esame degli appelli, la Sezione rileva che non può essere accolta l’istanza dell’appellante di rinvio della trattazione dei ricorsi ovvero di sospensione dei giudizi in attesa della definizione del giudizio, attualmente pendente in primo grado, nei confronti del provvedimento di diniego di sanatoria dell’abuso, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003.
Infatti secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la presentazione della domanda di rilascio di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune la sua disamina e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, così che gli atti repressivi dell’abuso, adottati in precedenza, perdono efficacia, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla domanda di sanatoria comporta la formazione ex se di un nuovo provvedimento che, se di rigetto, supera il precedente provvedimento sanzionatorio e deve essere nuovamente impugnato (C.d.S., sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185;16 settembre 2011, n. 5228;12 maggio 2010, n. 2844).
Ciò esclude la sussistenza ovvero la permanenza di qualsiasi interesse in ordine alla legittimità dell’impugnato ordine di demolizione dell’abuso edilizio accertato e della riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché dei successivi provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale, dovendo l’amministrazione provvedere al riesame dell’intera questione in ragione dell’avvenuto istanza di condono e spostandosi sull’eventuale provvedimento di diniego (che contiene anche l’assegnazione agli interessati di un nuovo termine per adempiere) l’interesse alla contestazione dell’operato dell’amministrazione;né può opporsi che l’istanza di condono sarebbe stata presentata a titolo cautelativo, non potendo negarsi il suo valore confessorio quanto all’abuso commesso ed essendo irrilevanti i motivi interni che hanno spinto l’interessato alla sua proposizione.
Non vi è pertanto alcun giustificato motivo per disporre il rinvio della trattazione dei ricorso ovvero per disporre la sospensione dei giudizi, non rinvenendosi una ipotesi di pregiudizialità tra le controversie in questione.
Gli appelli devono essere pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.