Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-30, n. 202207561
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2022
N. 07561/2022REG.PROV.COLL.
N. 01463/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2019, proposto dal signor A M, rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S V in Roma, via Emilia 88,
contro
- il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12;
- il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni e delle risorse umane del SSN - Ufficio 3 - personale del SSN, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
del signor Giorgio Caraffa, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma - Sezione III quater , n. 28 del 3 gennaio 2019, resa inter partes , concernente la procedura selettiva pubblica per la formazione dell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del S.S.N.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 21 giugno 2022, svoltasi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”, il consigliere G S e uditi, per le parti, gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 14014 del 2018, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, il signor A M aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di ammissione all’albo dei dirigenti generali di A.S.L. per la rilevata impossibilità di valutare il periodo 2011 - 2015 alla stregua di esperienza dirigenziale connotata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti, atteso che, nel periodo considerato, il ricorrente avrebbe invece svolto funzioni dirigenziali caratterizzate dalla presenza dei requisiti normativamente prescritti.
3. Costituitosi il Ministero della salute in resistenza, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione III quater ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha respinto;
- ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 1.500,00).
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
- “ alla data di scadenza prevista dall’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione, il ricorrente non era pacificamente in possesso dei prescritti requisiti e, in particolare, della necessaria esperienza di livello dirigenziale stabilita dal quadro normativo sopra descritto ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor M ha interposto appello, notificato il 18 febbraio 2019 e depositato il 19 febbraio 2019, articolando tre motivi di gravame (pagine 7-21) così rubricati:
I) Difetto di pronuncia su due domande formulate in ricorso introduttivo - Violazione dell’art. 75 cod. proc. amm. - Violazione del combinato disposto risultante dagli artt. 39 cod. proc. amm. e 112 cod. proc. civ. - Reiterazione, in grado di appello, della domanda di accertamento dell’inerzia del Ministero in ordine all’istanza di riesame trasmessa in data 11.10.2018 - Reiterazione, in grado di appello, della domanda di accertamento del diritto all’attribuzione del punteggio non riconosciuto dalla Commissione ;
II) Domanda di riforma della sentenza impugnata per i capi 1, 2, 3 e 4 della parte motiva della stessa - Violazione di legge ed eccesso di potere da parte della Commissione valutatrice e del Ministero ;
III) Fondatezza delle domande formulate in primo grado, sia di quella sulla quale il giudice di prime cure ha adottato sentenza di rigetto, sia di quelle non esaminate. A) Annullabilità del provvedimento impugnato in primo grado per violazione dell’art. 21-octies L. n. 241/1990. Violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 2 comma 1, e dell’art. 4 comma 1, dell’Avviso e dell’art. 1, comma 4, D. Lgs. n. 171/2016. Difetto e/o insufficienza della motivazione. Contraddittorietà tra provvedimenti; B) Annullabilità del provvedimento impugnato in primo grado per violazione dell’art. 21-octies L. n. 241/1990. Violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990; violazione dell’art. 7 e ss. L. n. 241/1990; violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990; C) Domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, in senso coerente e conforme all’istanza di avvio del procedimento trasmessa al Ministero della Salute in data 10.11.2018; D) Sussistenza del possesso dei requisiti, in capo al ricorrente, sia con riferimento ad A.S.U.R. Marche che ad Acquambiente Marche S.r.l. E) riforma, anche in caso di rigetto, del capo sulle spese di giudizio stante la “ parzialità ” della sentenza di prime cure.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati ai fini dell’attribuzione all’appellante del relativo punteggio, con la conseguente collocazione nell’Elenco Nazionale degli Idonei, o in subordine, affinché si ordini all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
7. In data 7 marzo 2019, il Ministero della salute si è costituito in giudizio.
8. In data 11 marzo 2019, parte appellante ha depositato memoria evidenziando, inter alia , di aver presentato istanza di autotutela all’Amministrazione ai fini del riconoscimento del punteggio per gli incarichi svolti presso la Società pubblica Acquambiente Marche S.r.l. e che gli consentirebbe di raggiungere il minimo necessario per il sospirato inserimento in graduatoria.
9. In data 11 marzo 2019, parte appellata ha