Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-13, n. 202210929

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-13, n. 202210929
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210929
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 10929/2022REG.PROV.COLL.

N. 02175/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2020, proposto da
W Z, W V, S V, D G, V F F, F D S, E B, M B, G M, C C, A M, D C, A C, F D R, B M, M M L, E P C, V V, F G, P G, G B, N A A P, G I, M V, L S, E I D L, C N, F P, M G, M C, N T, V T, rappresentati e difesi dagli avvocati A D G, E P, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A D G in Roma, via Antonio Salandra, 34;

contro

C G, R M, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Musto e Andrea Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giuseppe Podesta', Antonio Guerrieo, Maurizio Russo non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A G, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Musto, Andrea Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum :
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza 24;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n. 14709/2019, resa tra le parti, concernente la retrodatazione della nomina all’esito della procedura straordinaria di stabilizzazione di Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari dell’Arma dei Carabinieri;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori C G, R M e A G nonché del Ministero della Difesa;

Visto l’atto di intervento ad opponendum del signor G C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il Cons. Carmelina Addesso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 14709 del 21 dicembre 2019 il

TAR

Lazio, sezione prima stralcio, ha accolto il ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, proposto dai signori C G, A G, R M e G P avverso i decreti di nomina adottati all’esito della procedura straordinaria di stabilizzazione di Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari dell’Arma dei Carabinieri nella parte in cui prevedevano, quale data di anzianità assoluta e decorrenza assegni, quella del 1 luglio 2008 nonché avverso i provvedimenti del Ministero della Difesa con cui gli ufficiali stabilizzati erano stati promossi al grado di Maggiore con anzianità 1 luglio 2017.

2. I ricorrenti di primo grado, tutti tenenti dell’Arma dei Carabinieri transitati in servizio permanente per effetto del superamento del concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto dirigenziale n. 94/2008 del 23 aprile 2008 e nominati con anzianità assoluta e con decorrenza assegni a far data dall’8 ottobre 2008 (e dunque dallo stesso giorno del decreto di nomina), lamentavano l’illegittimo scavalcamento, in conseguenza della retrodatazione della nomina (1 luglio 2018), da parte degli ufficiali stabilizzati a seguito della procedura straordinaria avviata con decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009.

2.1 I ricorrenti di primo grado avevano riassunto il giudizio dinanzi al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. all’esito della sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1836 del 22 marzo 2018 che, in accoglimento del ricorso per opposizione di terzo proposto dai soggetti che avevano beneficiato della stabilizzazione extra concorsuale con anzianità assoluta a decorrere dal 1° luglio 2008, ha annullato con rinvio al primo giudice le sentenze del TAR (n. 33895 del 24 novembre 2010) e quelle del Consiglio di Stato (n. 2722 del 10 maggio 2012, n. 4400 del 21 settembre 2015 e n. 2017 del 27 aprile 2017) con cui il giudizio era stato definito in senso favorevole ai medesimi ricorrenti.

2.2 Il giudice adito, respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità proposte dai controinteressati, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti di nomina originariamente gravati, nella parte in cui retrodatano la decorrenza dell’anzianità assoluta rispetto alla data del decreto di nomina, nonché quelli impugnati con motivi aggiunti relativi alla decorrenza della nomina al grado di Maggiore.

3. Con ricorso notificato in data 20 febbraio 2020 e depositato in data 5 marzo 2020 i controinteressati meglio indicati in epigrafe hanno proposto appello, lamentando l’erroneità della sentenza per i seguenti motivi: i ) inammissibilità del ricorso introduttivo per non essere stato impugnato il decreto dirigenziale n. 14 del 12 gennaio 2009 e la graduatoria approvata ai sensi dell’art. 9 del bando di stabilizzazione con la determinazione dirigenziale n. 153 del 30.06.2009; ii ) error in iudicando per l’asserita inidoneità del D.P.R. 29 dicembre 2007 a fornire copertura alla retrodatazione dell’anzianità assoluta per l’assunzione degli stabilizzati; iii ) error in iudicando per non corretta interpretazione del D.P.C.M. 6 agosto 2008; iv ) error iudicando in relazione all’inefficacia e/o irrilevanza del decreto di indizione della procedura n. 14 del 12 gennaio 2009; v ) error in iudicando in relazione all’asserita disparità di trattamento tra i vincitori di concorso e i beneficiari della procedura di stabilizzazione; vi ) error in iudicando per inefficacia della circolare n. 5 del 18 aprile 2018 e per l’asserita novazione del contratto di lavoro; vii ) error in iudicando per l’asserita inapplicabilità della Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e recepita nel nostro ordinamento con d.lgs 368/2001 in relazione al personale militare; viii ) in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia del d.lgs 368/2001 per contrasto con l’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ove interpretato nel senso dell’inapplicabilità al personale militare.

4. Con ricorso notificato in data 28 ottobre 2020 e depositato in data 3 novembre 2011 è intervenuto nel presente giudizio, ai sensi dell’art 109 comma 2 c.p.a, il signor G C. L’opponente, premesso di essere un Ufficiale in s.p.e. del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri per effetto delle procedure speciali di stabilizzazione per l’anno 2008, ha riferito di aver conseguito la stabilizzazione con la prima aliquota (anno 2007), ma, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5776/2011, la sua nomina nella prima aliquota è stata revocata ed è stato inserito nella seconda aliquota, quella per l’anno 2008. Espone che, in data 20 agosto 2020, ha ricevuto la notifica del decreto del Ministero della Difesa del 28 luglio 2020 che, in esecuzione della sentenza del

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