Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-12-23, n. 202007377

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-12-23, n. 202007377
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007377
Data del deposito : 23 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2020

N. 08643/2020 REG.RIC.

N. 07377/2020 REG.PROV.CAU.

N. 08643/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8643 del 2020, proposto da


Saint Camillus International University Of Health Sciences, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;


contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonino Di Caro non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06314/2020, resa tra le parti, concernente l'annullamento e/o la riforma

dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III, n. 6314/2020, pubblicata in data 9 ottobre 2020 con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. n. 7051/2020 avverso:

- il provvedimento di diniego adottato dal MUR - Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, prot. n. 7008 del 12 giugno 2020, che ha dichiarato inammissibile la proposta di chiamata diretta per chiara fama nel ruolo di Professore ordinario del Dott. Antonino Di Caro;

- della nota prot. n. 9299 del 11 agosto 2020, con cui la Direzione ha confermato il Provvedimento all'esito della richiesta di riesame dell'odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente, in particolare, ove occorrer possa, del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 25 luglio 1997, recante “Criteri disciplinanti la chiamata diretta, da parte di facoltà universitarie, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.181 del 5 agosto 1997.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti l’avvocato A B in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;


- rilevato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi ed in relazione alla natura della questione controversa, le fondate esigenze prospettate da parte appellante nella presente sede cautelare – in specie in ordine ai tempi necessari per il reclutamento del corpo docente - possano essere soddisfatte attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito del ricorso, ai sensi dell’articolo 55, comma 10 del cod proc amm, nei termini peraltro compiutamente evidenziati dalle stesse parti;

- considerato che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio cautelare.

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