Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-11-27, n. 202409552

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-11-27, n. 202409552
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409552
Data del deposito : 27 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2024

N. 09552/2024REG.PROV.COLL.

N. 07240/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7240 del 2023, proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore , dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

la signora IA IA NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Egidio Lizza, Luigi Serino e NN Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Ester Sciplino, Antonino Sgroi e Carla D'Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carla D'Aloisio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;



e con l'intervento di

Intervengono ad adiuvandum :
la signora RI AN AP, in qualità di legale rappresentante della ASSOCIAZIONE GOT NON POSSIAMO PIU’ TACERE, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano, Sebastiano Bruno Caruso e Antonio Lo Faro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la signora GE SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Nascimbene e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la signora IA FL Di NN, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Unione Nazionale Giudici di Pace (UNAGIPA), rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 304/2023

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora IA IA NA (originaria ricorrente) e dell’INPS;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum spiegati dalle signore RI AN AP, GE SA e IA FL Di NN;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Luca Reali e gli avvocati Lizza Egidio, Romano NN, Nascimbene Bruno e D'Aloisio Carla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnano la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tar dell’Emilia Romagna, Sezione Prima, ha accolto (tuttavia compensando le spese di giudizio) il ricorso n. 116/2017 della signora IA IA NA, volto a:

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere lo status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time in ragione della parità sostanziale di funzioni e attribuzioni coi magistrati c.d. togati ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non sia ritenuta sussistente la predetta parità, che sia accertato e dichiarato il diritto ad ottenere comunque lo status di pubblico dipendente operante nell’ambito della giustizia a tempo pieno o part-time;

2) condannare il Ministero della Giustizia, con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale della ricorrente con la qualifica di pubblico dipendente in ragione della parità sostanziale di funzioni e attribuzioni coi magistrati c.d. togati, ovvero di pubblico dipendente operante nell’amministrazione della giustizia;

3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione delle differenze retributive, oltre oneri previdenziali e assistenziali maturate dall’inizio del rapporto lavorativo (o da diversa data ritenuta di giustizia) ai sensi dell’art. 2126 c.c., da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il suo corretto inquadramento nei ruoli del Ministero della Giustizia e, per l’effetto, condannare il Ministero della Giustizia a corrispondere alla ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;

4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell’illegittima reiterazione di rapporti a termine, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, e per l’effetto, condannare il Ministero della Giustizia a risarcire il danno subito dalla ricorrente, da quantificarsi nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal magistrato togato, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;

5) in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non possa essere accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di pubblico dipendente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale patiti per effetto del comportamento illecito dello Stato italiano, in quanto posto in violazione della Carta Sociale Europea e delle direttive comunitarie, e per l’effetto condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri a risarcire il danno subito dalla ricorrente, da quantificarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria .

2.- In particolare, la prefata sentenza ha così statuito:

a) dichiara che, per le funzioni di Giudice di Pace svolte, la ricorrente rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato secondo il diritto eurounitario;

b) ordina al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, la ricostruzione della posizione giuridica ed economica in relazione al periodo in cui la ricorrente ha svolto le funzioni di giudice di pace, secondo i criteri di cui in motivazione, con conseguente condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi;

c) ordina al Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore la ricostruzione della posizione assistenziale e previdenziale della ricorrente in relazione al periodo in cui la dott.ssa NA ha svolto le funzioni di giudice di pace, secondo i criteri di cui in motivazione, e condanna per detto periodo il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’INPS dei contributi previdenziali non versati;

d) dichiara l'abusiva reiterazione del termine apposto ai singoli incarichi e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettante.

3.- L’appello censura la correttezza della sentenza impugnata sia sotto il profilo del rito (sostenendo, col primo motivo, che il Tar adito avrebbe errato sia a non riconoscere la competenza territoriale e funzionale inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma, a pronunciarsi sulla controversia, sia, in ogni caso, a dichiarare inammissibile la questione medesima, siccome coperta da pregresso giudicato), che sul piano del merito (con il secondo, il terzo e il quarto motivo, reiterando, in buona sostanza, le difese già svolte in primo grado).

4.- Si è costituita in giudizio la originaria ricorrente, signora IA IA NA, instando per la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, comunque, sia, per il suo rigetto nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

5.- Si è costituito anche l’INPS, facendo constare la neutralità della propria posizione rispetto alla qualificazione del rapporto in contestazione, e rimettendosi quindi sul punto alla decisione del Collegio.

6.- Si sono pure costituite le originarie intervenienti ad adiunvandum (la signora RI AN AP, anche nell’interesse della ASSOCIAZIONE GOT NON POSSIAMO PIU’ TACERE; la signora GE SA e la signora IA FL Di NN, anche nell’interesse della associazione UNAGIPA), le quali anch’esse hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità dell’appello e in ogni caso per il suo rigetto, reiterando le ragioni spiegate a sostegno del ricorso originario.

7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di memorie di replica.

8.- Su concorde richiesta delle parti, la discussione della istanza cautelare, fissata per l’udienza in camera di consiglio del 3 ottobre 2023, è stata rinviata

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