Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-23, n. 202211291

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-23, n. 202211291
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211291
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 11291/2022REG.PROV.COLL.

N. 06881/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6881 del 2022, proposto da L G, C M, L T, J F, A D e C D T, rappresentati e difesi dagli avvocati G D S e A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;



nei confronti

Anna Giulietti, S C, I F, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, n. 37/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e dell’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro -ARPAL Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri L G, C M, L T, J F, E M M, A D, T D N e C D T hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per l’Umbria, con il ricorso introduttivo del giudizio (R.G. n. 479/2020), la D.D. n. 823 del 10 luglio 2020, con la quale l’ARPAL - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - Umbria, Centro per l’impiego di Perugia, ha approvato la graduatoria di merito, su base regionale e con riferimento alla sede di servizio del Comando Provinciale VV.FF. di Perugia, della procedura selettiva per la copertura di 198 posti nella qualifica di Operatore del ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo nazionale VV.FF. indetta con il “bando di offerta” approvato dal Ministero dell’Interno con D.M. n. 550 del 15 novembre 2019, nonché la nota prot. n. 24241 del 13 luglio 2020, con la quale l’ARPAL Umbria, Centro per l’impiego di Perugia, ha pubblicato l’avviso recante l’elenco dei primi 9 candidati avviati a selezione, la nota prot. n. 26353 del 28 luglio 2020, con la quale l’ARPAL Umbria, disattendendo le osservazioni dei ricorrenti, ha ritenuto di confermare la loro posizione in graduatoria, e l’Allegato n. 1 alla D.D. n. 1448 del 30 dicembre 2019, con il quale l’ARPAL Umbria, Centro per l’impiego di Perugia, ha disposto che “ il criterio di precedenza di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. 550 del 15.11.2019 costituisce titolo preferenziale esclusivamente a parità di merito con altro partecipante alla procedura medesima ”.

1.1. Mediante successivi motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa al provvedimento n. 1259 del 5 maggio 2021, recante la nomina in prova, nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle sig.re I F e S C ed il relativo avviso di avvio a selezione di queste, nonché nella parte in cui la nomina in prova, nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della ricorrente T D N è stata fatta decorrere, agli effetti giuridici ed economici, dall’11 maggio 2021 anziché dal 13 luglio 2020, corrispondente alla data di avvio a selezione dei primi candidati.

Mediante i motivi aggiunti è stato anche chiesto il riconoscimento del “ diritto di precedenza incondizionato dei ricorrenti all’assunzione, così come sancito dall’art. 71, C. 3, del d.lgs. 13/10/2005, n. 217, norma riprodotta dall’art. 1, C. 3, del bando di selezione di cui al D.M. n. 550 del 15/11/2019 ”.

1.2. Ulteriori motivi aggiunti – sostanzialmente reiterativi di quelli già proposti, ad eccezione della assenza tra i loro promotori della ricorrente D N T - sono stati in seguito presentati avverso i predetti atti di nomina ed il relativo avviso.

2. Va chiarito fin d’ora che il cuore della controversia, nei suoi profili di merito, attiene alla pretesa dei suoi promotori, facenti parte del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni e con almeno centoventi giorni di servizio, di beneficiare, nell’ambito della procedura per l’accesso alla qualifica iniziale nel ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviata con D.M. n. 550 del 15 novembre 2019, ai sensi dell’art. 71 del d.l.gs. 13 ottobre 2005, n. 217, per la copertura di n. 198 posti di Operatore, ripartiti su base regionale (di cui n. 3 posti per il Comando Provinciale VV.FF. di Perugia), del diritto di “precedenza” previsto dal citato art. 71, indipendentemente dalla parità di punteggio ottenuto nell’ambito della relativa graduatoria.

2.1. Va altresì precisato che la fattispecie oggetto di controversia è prevista e disciplinata dall’art. 71 d.lvo 13 ottobre 2005, n. 217 (“ Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252 ”), rubricato “ Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti ”, ai sensi del quale, in sintesi:

- “ l’accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell’elenco anagrafico presso il centro per l’impiego che siano in possesso” dei prescritti requisiti;

- “la selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l’impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio ”;

- “ i candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria fornito dai centri per l’impiego territorialmente competenti ”;

- “ la selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l’idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa ”;

- “ i candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall’amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell’ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento ”.

3. Il T.A.R. umbro, con la sentenza impugnata (dopo una parentesi processuale scandita dalla sentenza n. 529 del 24 novembre 2020, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativa, e dalla riforma operatane da questa Sezione con la sentenza n. 2993 del 13 aprile 2021, cui ha fatto seguito la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado da parte dei ricorrenti):

- ha dato atto della rinuncia al ricorso della ricorrente T della Noce, con conseguente estinzione del giudizio nei confronti della stessa;

- ha accolto l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, notificati in data 29 ottobre 2021 ed in data 29 ottobre 2021 ( recte , 30 novembre 2021), a mezzo dei quali è stato impugnato il decreto prot. n. 1259 del 5 maggio 2021, di nomina in prova delle sig.re Confessore, Fiorucci e D N, sul rilievo che i ricorrenti erano a conoscenza dell’esistenza del provvedimento dalla data del 4 giugno 2021, giorno in cui erano stati depositati in giudizio i provvedimenti di assunzione in ruolo delle predette;

- ha accolto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo i ricorrenti omesso di impugnare nel termine decadenziale il provvedimento di nomina dei vincitori della selezione con cui sono stati definitivamente coperti i posti oggetto del giudizio, essendo spirato il periodo di prova.

4. La sentenza suindicata costituisce oggetto delle censure proposte, con l’appello in esame, dagli originari ricorrenti, ad eccezione dei sig.ri E M M e T D N (quest’ultima rinunciataria già nel primo grado di giudizio).

Si oppongono invece al suo accoglimento il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile e l’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria.

5. La molteplicità dei temi sollevati, anche alla luce delle eccezioni in rito formulate dalle parti resistenti, consiglia di articolare l’ iter motivazionale in altrettanti paragrafi, a ciascuno di essi distintamente dedicati.

6. Della eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, non avendo i ricorrenti tempestivamente impugnato l’allegato n. 1 della D.D. 30 dicembre 2019, n. 1448.

L’eccezione, formulata in appello dal Ministero

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