Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-03, n. 202404940
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2024
N. 04940/2024REG.PROV.COLL.
N. 05699/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5699 del 2021, proposto dal
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portichesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di eredi del signor -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Bonanni e Corrado Calacione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 14 dicembre 2020, -OMISSIS-, resa tra le parti, non notificata e concernente la richiesta di risarcimento danni subiti in servizio dal dante causa;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del contendere nel presente giudizio sono le voci di danno e la relativa quantificazione stabilita dal Tar Friuli Venezia Giulia in favore degli eredi del signor -OMISSIS-, morto a seguito dell’-OMISSIS- avvenuta durante il servizio da lui prestato presso il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, giorno del passaggio in quiescenza.
E’ pacifica tra le parti la riconducibilità dei danni ad una condotta omissiva da parte dell’Amministrazione, colpevole di non avere adottato misure adeguate ad evitare -OMISSIS-, come riconosciuto nel capo della sentenza che ne ha accertato la responsabilità in qualità di datore di lavoro.
2. Con il ricorso in prime cure, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di eredi del signor -OMISSIS-, hanno chiesto che il Ministero venisse condannato alla liquidazione in loro favore della somma complessiva di € 1.970.580,50 a titolo di ristoro danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti, 2087, 2043, 2051 c.c. e 589 e 590 c.p., e più specificamente:
a) alla somma di € 800.000 per danno patrimoniale, parametrato agli importi della prestazione pensionistica non goduti a causa del decesso, quantificati moltiplicando le quattordici mensilità moltiplicate per dieci, pari agli anni della residua aspettativa di vita del de cuius ;
b) al danno non patrimoniale biologico da lesione del bene salute, quantificato in € 780.387,00 secondo la tabella del Tribunale di Milano, tenuto conto dell’età di insorgenza della patologia (-OMISSIS-);
c) ai danni non patrimoniali di tipo morale (lesione della dignità), esistenziale (lesione derivante dalla radicale modificazione dello stile di vita) e tanatologico (da lucida consapevolezza dell ’exitus mortale), quantificanti con un duplice aumento del 25% sul valore base sopra individuato.
Con la decisione impugnata, il Tar ha accertato la responsabilità contrattuale ex articolo 2087 c.c. del Ministero dell’interno sulla base delle evidenze scientifiche disponibili all’epoca dei fatti, limitando la condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi del danneggiato defunto, della somma complessiva i € 136.269,00, unicamente per il danno non patrimoniale subito dal dipendente, stimato in relazione al solo valore monetario per ogni giorno di inabilità assoluta (€ 98,00), secondo le tabelle del Tribunale di Milano, con maggiorazione del 50 % per la personalizzazione massima consentita.
3. Con appello notificato il 14 giugno 2021 e depositato il 18 giugno successivo, il Ministero dell’interno ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza indicata, deducendone l’erroneità da due concorrenti profili, affidando il proprio gravame ai seguenti mezzi di impugnativa:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. ”: secondo l’Amministrazione, il