Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-01-19, n. 201800186

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-01-19, n. 201800186
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800186
Data del deposito : 19 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2018

N. 09196/2017 REG.RIC.

N. 00186/2018 REG.PROV.CAU.

N. 09196/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9196 del 2017, proposto da:


Ambra Rita Algeri, Sossio Arciprete, Emanuele Bagno, Paolo Barone, Alessio Bartolini, Pasquale Bassolino, Dolcizia Benevento, Barbara Bettini, Viviana Gladys Biasizzo, Carmen Blasi, Antonella Cadalt, Immacolata Caiazza, Giuseppe Calabrese, Giulia Camaiti, Pasquale Cappabianca, Antonio Carbone, Dante Castagnino, Katia Catarci, Rosario Chiacchio, Alfonso Ciccone, Gabriele Cimmino, Carmine Corbisiero, Giovanni Crispino, Italo D'Amato, Massimiliano D'Angelo, Flavio Dapiran, Gian Luca Dapiran, Marzia De Biase, Claudia De Rosa, Giuseppe De Rosa, Tiziana De Rubertis, Adolfo Del Litto, Terenzio Emanuele Demilito, Chiara Di Bert, Rocco Di Maiolo, Gianpaolo Di Meo, Anna Di Natale, Davide Di Pinto, Stefano Draetta, Maddalena Ferrara, Gianpaolo Fiumara, Melania Foglia, Rosario Folino, Silvia Fonte, Luca Gabelli, Giuseppe Ganzerli, Elena Garozzo, Maria Antonietta Garrambone, Franca Lisa Garziano, Giorgia Ginevoli, Massimo Grimaldi, Placido Iudicello, Venera Kastrati, Maria Leone, Alberto Ligorio, Romano Lippi, Mariangela Lorenzo, Bernadetta Luciano, Luigina Maiello, Lucia Malerba, Daniela Manfredi, Salvatore Giuseppe Margarone, Danilo Marro, Marco Martone, Mario Matarese, Emanuela Menditto, Andrea Meucci, Lucio Monda, Carmine Monetti, Nicoletta Montanaro, Roberto Montanino, Annunziata Montano, Marina Morbioli, Giovanni Antonello Napolitano, Rachele Occhionero, Alessio Onnis, Vincenzo Palma, Massimo Patella, Cristina Patturelli, Concetta Pellegrino, Marco Pescosolido, Biagio Pezzillo, Manuela Pirro, Domenico Piscopo, Chiara Pollicita, Maria Antonietta Porzio, Ciro Punzo, Gerardo Raiola, Davide Reda Amoresano, Adele Ricciardi, Orsola Riccio, Girolamo Riggi, Giorgio Rizzo, Gennarino Roberto, Simona Roversi, Elisabetta Ruffo, Francesco Giulio Russo, Orsola Russo, Roberto Stefano Salvati, Gianpietro Salvati, Salvatore Sanipoli, Pasquale Sannino, Felice Santelli, Raffaele Settembre, Espedito Sgambato, Matteo Silvestri, Giuseppe Simeone, Simona Spalice, Rosalinda Spanò, Sergio Sparano, Mirko Speziali, Espedito Stompanato, Adele Tammaro, Michela Tanzi, Monica Tortora, Tiziana Traverso, Luigi Tufano, Veronica Vacca, Maria Vaccaro, Irene Veglione, Adriano Vignando, Gianluca Viola, Carlo Viscogliosi, Francesca Accogli, Pasquale Monteforte, Massimo Monzo, Raffaele Sgammato, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Marche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Rita Iannotti non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 05828/2017, resa tra le parti, con la quale veniva respinta l'istanza cautelare proposta dagli odierni appellanti nel giudizio R.G. n. 8568/2017 proposto avverso: A) del Decreto Ministeriale n. 400 del 12 giugno 2017, comunicato con nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale, prot. n. 0026666 del 13 giugno 2017 e pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento in quanto muniti di diploma di istituto superiore nonché di diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM vecchio ordinamento);
B) del DM 22 giugno 2016 n. 495, del DM 3 giugno 2015 n. 325 e del DM 1 aprile 2014 n. 235 recanti disciplina di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e successive operazioni di scioglimento delle riserve;
C) delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le rispettive classi concorsuali richieste dai ricorrenti, nelle more approvate all'esito delle operazioni di aggiornamento e scioglimento delle riserve;
D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Marche;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Zenone, per delega dell'avvocato Guido Marone, e Paola Palmieri dell’Avvocatura Generale dello Stato;


premesso che gli appellanti pretendono l’inserimento nelle graduatorie sulla base di titoli diversi (I.T.C. e AFAM) e per classi di concorso diverse, in violazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi collettivi, riassumibili nella sussistenza dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive e nell’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le parti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2921;
Id., sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866);

ritenuto che, a prescindere da tale aspetto, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare, l’appello non sia in ogni caso meritevole di accoglimento, specie alla luce della recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 11/2017, avente ad oggetto l’inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali, ma le cui considerazione sono in parte applicabili anche alla presente fattispecie;

rilevato, infatti, che, indipendentemente dalle ulteriori argomentazioni svolte dagli appellanti, le c.d. GAE devono ormai ritenersi definitivamente chiuse, così da precludere l’inserimento di soggetti che a suo tempo non hanno presentato la relativa domanda;

ricordato, invero, che la legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006) era intervenuta a chiudere le graduatorie permanenti, con il dichiarato proposito di portarle all’esaurimento;

rilevato che il provvedimento impugnato in questa sede consiste in un mero decreto di aggiornamento delle GAE che, come detto, non consente nuovi inserimenti;

precisato che, come già evidenziato, l’esposta conclusione trova diretta conferma nella recente Adunanza Plenaria n. 11/2017, a cui il Collegio aderisce e alla cui più completa esposizione si rimanda, secondo la quale non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria;

ricordato altresì, sempre in riferimento ai motivi di appello dedotti a sostegno dell’impugnazione, che la medesima Adunanza Plenaria ha escluso che l’attuale normativa, interpretata nel senso prospettato, contrasti con i superiori principi costituzionali e del diritto comunitario;

rilevato che le spese di lite, stante l’esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, possono essere compensate;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi