Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-05, n. 202408832

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-05, n. 202408832
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408832
Data del deposito : 5 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2024

N. 08832/2024REG.PROV.COLL.

N. 04776/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2024, proposto dalla Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A D M e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell’Ente -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A Z e G V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A Z in Roma, piazza di Spagna n. 15 (terzo opponente);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 310/2024, resa tra-OMISSIS- e Regione Liguria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-;

Visto l’atto di opposizione di terzo depositato dall’Ente -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. G T, uditi per le parti gli aAvocati L Z e G V e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’Avvocato A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con sentenza n. 310/2024 il T.A.R. della Liguria ha accolto il ricorso proposto da -OMISSIS-per l’annullamento della deliberazione n. -OMISSIS-del 29 giugno 2023, pubblicata il successivo 3 luglio, avente ad oggetto “ Avviso pubblico per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia svolti da enti del terzo settore, maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie interessate ”.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla Regione Liguria.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la ricorrente in primo grado.

L’ Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei -OMISSIS- (d’ora in avanti anche solo -OMISSIS-) ha proposto opposizione di terzo ex art. 109 comma 2 cod. proc. amm.: lamentando la mancata notifica a sé del ricorso di primo grado;
il difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS-ad impugnare gli atti di “una procedura riservata agli enti del terzo settore, con conseguente impossibilità a monte, per -OMISSIS-, di partecipare all’affidamento”;
e l’erroneità nel merito della sentenza di primo grado.

Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2024, fissata per l’esame della domanda cautelare, su concorde richiesta delle parti il ricorso è stato rinviato al merito, per essere definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024.



2. La sentenza del T.A.R. ha accolto il ricorso proposto da -OMISSIS-per l’annullamento dell’avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia da realizzare con finanziamento pubblico a fondo perduto.

Tale avviso ha riservato la possibilità di partecipare ai soli enti del terzo settore, senza aprire la procedura al mercato.

La complessa operazione ricostruita dal T.A.R. è stata ritenuta illegittima sia per difetto di adeguata motivazione sul modulo prescelto (che in sostanza impedisce la concorrenza), sia perché – attraverso l’istituto della co-progettazione - dietro lo schermo dell’ente del terzo settore destinatario dei finanziamenti si celerebbero prestazioni rese da imprese che in tal modo beneficiano di un corrispettivo pubblico senza gara: sicché, come ha osservato il T.A.R. all’esito di una approfondita motivazione, nella sostanza “ appare arduo individuare il discrimine tra la fattispecie in questione ed un ordinario appalto di servizi ”.



3. Preliminarmente dev’essere esaminato il primo motivo del ricorso in appello, relativo alla mancata evocazione di -OMISSIS- nel giudizio di primo grado, con il quale si deduce “ Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica a -OMISSIS- (-OMISSIS-) in qualità di controinteressato ”.

Sulla stessa questione il primo motivo dell’atto di opposizione di terzo deduce “ error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 cost., 1, 2, 27, 29, 34, 41 e 51 c.p.a. Erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa. (Inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica a -OMISSIS- in qualità di soggetto controinteressato e, comunque, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo) ”.



4. Il T.A.R. ha respinto le eccezioni in proposito sollevate nel giudizio di primo grado dalla Regione Liguria osservando che “ Secondo l’elaborazione pretoria, l’annullamento dell’avviso di una procedura selettiva per l’assegnazione di contributi pubblici dà luogo di per sé, stante l’effetto automaticamente caducante (e non meramente viziante), al travolgimento della successiva graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e degli atti di concessione dei mezzi finanziari conseguentemente intervenuti, i quali si inseriscono nel medesimo procedimento e costituiscono atti consequenziali del primo, analogamente a quanto si verifica nel rapporto fra l’impugnazione del bando di gara per l’affidamento di contratti pubblici ed il provvedimento d’aggiudicazione (in tal senso Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2078;
per gli effetti caducanti automatici sull’aggiudicazione derivanti dall’annullamento del bando si vedano, ex plurimis, Cons. St., sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8772;
Cons. St., sez. V, 6 maggio 2021, n. 3538, la quale evidenzia che l’interesse a ricorrere avverso il bando di gara, essendo diretto ad ottenere la ripetizione della procedura, logicamente precede e, in caso di accoglimento, inevitabilmente prevale sull’interesse a conservare l’aggiudicazione, pena la privazione di effettività della tutela giurisdizionale;
Cons. St., sez. V, 27 luglio 2020, n. 4758;
Cons. St., sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7130). Pertanto, avendo impugnato l’avviso indittivo della procedura, -OMISSIS-non era tenuta a gravare anche la graduatoria e, quindi, ad estendere il giudizio ai vincitori, perché l’atto finale viene meno per l’effetto caducante prodotto dall’annullamento del bando. Né -OMISSIS- potrebbe reputarsi controinteressato perché la ricorrente lamenta, tra l’altro, la previsione della rinnovabilità del finanziamento del progetto Comunic@Salute. Invero, tale clausola del bando non comporta che l’ente morale in parola sia necessariamente destinatario del contributo per aver intrapreso il progetto originario, essendo possibile che altri soggetti subentrino nella conduzione delle attività e che, pertanto, ottengano l’inerente sovvenzione
”.

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