Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 2024-09-12, n. 202407535
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Pubblicato il 12/09/2024
N. 07535/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08844/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8844 del 2023, proposto dal signor P C, rappresentato e difeso dagli avvocati M F e M S C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
O T, rappresentato e difeso dagli avvocati C D S e C D S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
M C, L M C, R D C, S L P, N N, M P N, L N, V N, E P, E P, G S, A Z, A Z, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 10802/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di O T;
Visto l’incidente di esecuzione depositato da parte appellante il 21 agosto 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati M F e C D S. È presente, altresì, il procuratore dello Stato Tommaso Marsh, quale dichiarato delegato del verificatore.
Ritenuto che – a prescindere dal nomen iuris dello strumento processuale utilizzato, che in camera di consiglio è stato riqualificato dall’istante da incidente di esecuzione in richiesta di chiarimenti – l’esame delle critiche sollevate dall’appellante alla verificazione disposta costituirebbero un’inammissibile anticipazione da parte di questo Collegio delle valutazioni che dovrà compiere il giudice del merito, non essendo prevista dal codice del processo amministrativo una delibazione degli esiti della verificazione slegata dall’esame del merito dell’appello, stante il già intervenuto deposito in atti della relazione conclusiva del verificatore in data 17 luglio 2024, ovverosia antecedentemente al deposito dell’istanza dell’appellante;
Considerata, pertanto, assorbita l’eccezione, formulata in camera di consiglio dalla difesa del signor O T, di tardività del deposito da parte dell’istante di una memoria in data 9 settembre 2024;
Ritenuto che la particolarità della richiesta dell’appellante giustifichi la compensazione delle spese di questa irrituale fase del giudizio;