Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-11-23, n. 201806635

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-11-23, n. 201806635
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806635
Data del deposito : 23 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2018

N. 06635/2018REG.PROV.COLL.

N. 01303/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1303 del 2018, proposto da
Comune di Paliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso lo studio legale Tonucci &
Partners in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7;

contro

Acea Ato 5 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Buenos Aires, n. 5;

nei confronti

Autorità d’Ambito Territoriale n.

5 - Lazio Meridionale-Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Zoli, con domicilio eletto ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
Amea s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede staccata di Latina - sez. I, n. 6/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acea Ato 5 s.p.a. e dell’Autorità d’Ambito Territoriale n.

5 - Lazio Meridionale-Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati F S, P C e Fabrizio Zoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 27 giugno 2003, all’esito dell’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, l’

AATO

5 stipulava con

ACEA

Ato 5 s.p.a. la Convenzione di gestione rep. n. 7205 ed il relativo Disciplinare tecnico per la gestione del Sistema idrico integrat (SII) nell’Ato 5.

Con la sottoscrizione di detta convenzione ACEA prendeva atto che Ameag di Paliano (ora AMEA s.p.a.) sarebbe stato il soggetto salvaguardato per un triennio per la gestione di “ attività e servizi inerenti il SII, così come descritti nel capitolo 7 del D.T. ” (ai sensi dell’art. 8, comma 1 della convenzione);
l’art. 7 del Disciplinare tecnico prevedeva che “ Al soggetto salvaguardato AMEA S.p.A, già AMEAG del Comune di Paliano con sede in Paliano, sino alla scadenza del triennio dall’inizio della nuova gestione del SII dell’ATO n. 5 […] vengono affidati i segmenti del Servizio Idrico Integrato relativi alle reti e agli impianti esistenti nel Comune di Paliano ”.

L’art. 8 della Convenzione stabiliva infine che, scaduto il periodo di salvaguardia, “ dopo la cessazione dell’attività di detto soggetto, i beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati per la gestione dei servizi, dagli Enti locali titolari al Gestore secondo le modalità previste nel capitolo 8 del DT ”.

3. ACEA avviava la gestione operativa del SII nel territorio dell’

AATO

5 a far data dal 1° ottobre 2003, per cui il periodo di salvaguardia in favore di AMEA sarebbe scaduto nel 2006.

Pertanto con nota prot. n. 23108 del 6 agosto 2013 ACEA, dopo aver riscontrato che nel Comune di Paliano il SII risultava gestito da una società di capitali, chiedeva all’

AATO

5 “ di verificare le eventuali condizioni di salvaguardabilità di detto affidamento alla luce delle norme di Legge in vigore, dando seguito, qualora non dovessero sussistere, alle azioni conseguenti volte ad assicurare il subentro della gestione da parte di

ACEA ATO

5 S.p.A.
”.

La nota veniva riscontrata dall’Autorità d’ambito con lettera prot. n. 474 del 29 agosto 2013 con la quale si evidenziava “ l’accertata impossibilità di una ulteriore salvaguardia di AMEA S.p.A. a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006 ”.

Il Comune di Paliano, con nota prot. n. 12762 del 24 settembre 2013 chiedeva però di “ voler autorizzare, anche subordinatamente alla dovuta verifica di efficienza, efficacia ed economicità del servizio erogato ed alla determinazione di un termine temporale di scadenza, la prosecuzione del regime di salvaguardia in favore dell’AMEA S.p.A. ”.

ACEA, riscontrando la richiesta del Comune di Paliano, con nota prot. n. 26519 del 25 settembre 2013 escludeva la possibilità giuridica di accogliere tale richiesta e rinnovava l’invito a comunicare, entro il mese di settembre 2013, “ la data entro cui costituire il tavolo tecnico per la ricognizione degli impianti, finalizzato al trasferimento alla società scrivente della gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Paliano ”.

Non seguiva alcun trasferimento del servizio da parte del Comune di Paliano in favore di ACEA, nella sua qualità di gestore d’ambito.

4. A fronte del persistente silenzio del Comune di Paliano sulle diffide successivamente inoltrategli da ACEA, quest’ultima ricorreva (nrg. 153/2016) al Tribunale amministrativo del Lazio, sezione staccata di Latina, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del comportamento serbato e dell’obbligo (e relativa condanna)) del Comune a consegnare le opere, i beni e gli impianti pertinenti il servizio idrico integrato insistenti nel territorio comunale di Paliano.

Con successive note prot. n. 5675 del 9 maggio 2016 e prot. n. 5737 del 10 maggio 2016 (recante correzione della precedente) il Comune di Paliano respingeva la diffida di

ACEA

Ato 5 s.p.a. e di conseguenza con sentenza n. 415 del 2016 l’adito Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Avverso i predetti provvedimenti del Comune ACEA proponeva ricorso allo stesso tribunale amministrativo che lo accoglieva con sentenza 11 gennaio 2018, n. 6, sul presupposto che – una volta scaduto il periodo di salvaguardia triennale – la gestione proseguita da Amea s.p.a., in ragione del rifiuto ripetutamente manifestato negli anni successivi dal Comune di Paliano di consegnare ad Acea Ato 5 i beni ed impianti utilizzati per i servizi, fosse stata effettuata pertanto “ sine titulo ” ed in violazione delle norme della Convenzione e del Disciplinare.

6. Il Comune di Paliano ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua dei seguenti motivi:

1) Errata ritenuta ammissibilità del ricorso, nonostante la clausola compromissoria contenuta nell’art. 36 della Convenzione di gestione .

2) Omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene cessata la salvaguardia disposta in favore di AMEA .

3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene applicabile alla fattispecie per cui è giudizio dell’art. 153, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 .

4) Erroneità della sentenza nella parte in cui afferma l’inidoneità dell’istanza derogatoria ex art. 147, comma 2-bis, lett. b), del Codice dell’Ambiente a giustificare il rifiuto del Comune di Paliano alla consegna degli impianti idrici .

5) Ridefinizione degli A.T.O. da parte della Regione Lazio .

Costituitasi in giudizio, ACEA ha rilevato l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto;
identica conclusione ha formulato l’Autorità d’Ambito Territoriale n. 5 Lazio Meridionale-Frosinone, pure costituita in giudizio.

7. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 27 settembre 2018, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. L’appello è infondato.

8.1. Con il primo motivo di gravame si censura la decisione del primo giudice di ritenere ammissibile il ricorso, nonostante la clausola compromissoria contenuta nell’art. 36 della Convenzione di gestione.

Quest’ultima, infatti, era stata stipulata dal Presidente della Provincia di Frosinone in rappresentanza degli enti locali ricadenti nell’ambito e lo stesso avrebbe dichiaratamente agito “ in forza della Convenzione di Cooperazione ”, il cui art. 19 lo avrebbe “ delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico ”: pertanto i medesimi enti convenzionati – tra cui il Comune di Paliano – ben potrebbero esercitare i diritti e le facoltà dalla stessa previsti, compreso quella di eccepire in giudizio la clausola compromissoria disciplinata dall’art. 36.

Il motivo non è fondato.

Sul punto, correttamente la sentenza impugnata rileva come il rapporto contrattuale di cui alla Convenzione di gestione intercorresse esclusivamente tra il gestore (ACEA) e l’

AATO

5: in effetti, la previsione della Convenzione di cooperazione, che delegava il Presidente della Provincia di Frosinone a sottoscrivere la Convenzione di gestione in nome degli “ enti convenzionati ”, andava riferita non ai singoli “ enti locali partecipanti ” (di cui all’art. 2 della Convenzione di cooperazione), bensì, proprio in quanto già convenzionati, all’

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