Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-26, n. 201604495
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2016
N. 04495/2016REG.PROV.COLL.
N. 05215/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5215 del 2016, proposto dal Ministero dell'Interno e dall’U.T.G. - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor CA Doria, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I, n. 453/2016, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellato – assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brindisi - ha chiesto al Prefetto di Lecce il rilascio del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa, ottenuto nel 1995.
Col provvedimento n. 71429 del 18 settembre 2015, il Prefetto ha respinto l’istanza, rilevando che non sussiste il « dimostrato bisogno » richiesto dall’art. 42 del testo unico di pubblica sicurezza e che «eventuali esigenze di tutela possono essere soddisfatte dall’arma individuale in dotazione, fornita dall’ufficio di appartenenza».
2. Col ricorso di primo grado n. 2420 del 2015 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), l’interessato ha impugnato l’atto del 18 settembre 2015, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Il TAR, con la sentenza n. 453 del 2016, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato, ritenendo il provvedimento non adeguatamente motivato, nonché contraddittorio rispetto a quelli precedenti di rilascio e di rinnovo del porto d’armi.
4. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce hanno chiesto che – in riforma della sentenza del TAR – il ricorso di primo grado sia respinto.
L’appellato non si è costituito nel corso del secondo grado del giudizio.
5. All’udienza del 13 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto, per ragioni corrispondenti a quelle poste a fondamento della sentenza 6 giugno 2016, n. 2402, concernente un caso in cui un analogo rigetto di una istanza di rinnovo ha riguardato un maresciallo capo dei Carabinieri.
6.1. Il testo unico, nel disciplinare il rilascio della « licenza di porto d’armi », mira a salvaguardare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi «costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975»: «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi».
Ciò comporta che – oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 – rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
Inoltre, oltre alle