Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-26, n. 201604495
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Pubblicato il 26/10/2016
N. 04495/2016REG.PROV.COLL.
N. 05215/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5215 del 2016, proposto dal Ministero dell'Interno e dall’U.T.G. - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor L D, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I, n. 453/2016, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellato – assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brindisi - ha chiesto al Prefetto di Lecce il rilascio del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa, ottenuto nel 1995.
Col provvedimento n. 71429 del 18 settembre 2015, il Prefetto ha respinto l’istanza, rilevando che non sussiste il « dimostrato bisogno » richiesto dall’art. 42 del testo unico di pubblica sicurezza e che «eventuali esigenze di tutela possono essere soddisfatte dall’arma individuale in dotazione, fornita dall’ufficio di appartenenza».
2. Col ricorso di primo grado n. 2420 del 2015 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), l’interessato ha impugnato l’atto del 18 settembre 2015, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Il TAR, con la sentenza n. 453 del 2016, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato, ritenendo il provvedimento non adeguatamente motivato, nonché contraddittorio rispetto a quelli precedenti di rilascio e di rinnovo del porto d’armi.
4. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce hanno chiesto che – in riforma della sentenza del TAR – il ricorso di primo grado sia respinto.
L’appellato non si è costituito nel corso del secondo grado del giudizio.
5. All’udienza del 13 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto, per ragioni corrispondenti a quelle poste a fondamento della sentenza 6 giugno 2016, n. 2402, concernente un caso in cui un analogo rigetto di una istanza di rinnovo ha riguardato un maresciallo capo dei Carabinieri.
6.1. Il testo unico, nel disciplinare il rilascio della « licenza di porto d’armi », mira a salvaguardare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi «costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975»: «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi».
Ciò comporta che – oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 – rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
Inoltre, oltre alle disposizioni del testo unico che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano le disposizioni (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell’ordine pubblico:
- per l’art. 40, « il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare » (il che significa che il Prefetto può senz’altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento);
- per l’art. 42, « il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 » (il che significa che il Prefetto può anche fissare preventivi criteri generali per verificare se nei casi concreti vi sia il «dimostrato bisogno» di un porto d’armi per difesa personale, in rapporto ai profili coinvolti dell’ordine pubblico).
6.2. Il Ministero dell’Interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, dunque ben può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che – in rapporto all’ordine ed alla sicurezza pubblica - si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni.
Gli organi del Ministero dell’Interno, ad es., anche possono decidere di restringere la diffusione e l’uso delle armi, quando occorra affrontare le situazioni locali ove sono radicate organizzazioni criminali.
In tal caso, l’Amministrazione può predisporre criteri rigorosi in base ai quali le istanze degli interessati vadano esaminate tenendo conto della esigenza di evitare la diffusione delle armi: anche nei contesti ove è più difficile la gestione dell’ordine pubblico, è del tutto ragionevole che ci si orienti verso valutazioni rigorose, anche sulla sussistenza dei presupposti tali da far ravvisare la completa affidabilità del richiedente.
6.3. A parte l’esigenza di affrontare le emergenze della criminalità organizzata, gli organi del Ministero dell’Interno possono tener conto anche di considerazioni di carattere generale, coinvolgenti l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ad esempio, essi possono previamente fissare i criteri secondo cui, a meno che non vi siano specifiche e accertate ragioni oggettive, l’appartenenza ad una ‘categoria’ non è di per sé tale da giustificare il rilascio delle licenze di porto d’armi.
Spetta infatti al legislatore introdurre una specifica regola se l’appartenenza ad una ‘categoria’ giustifica il rilascio di tali licenze e la possibilità di girare armati (tale rilascio è previsto, ovviamente, per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti di settore).
Se invece si tratta di imprenditori, di commercianti, di avvocati, di notai, di operatori del settore assicurativo o bancario, ecc., ovvero anche di appartenenti alle Forze dell’Ordine che intendano disporre di altre armi oltre quella di dotazione, in assenza di una disposizione di legge sul rilascio della licenza di polizia ratione personae , si deve ritenere che l’appartenenza alla ‘categoria’ in sé non abbia uno specifico rilievo, tale da giustificare il rilascio della licenza di porto d’armi.
6.4. Le relative valutazioni degli organi del Ministero dell’Interno – anche quando si tratti di istanze di licenze volte alla difesa personale - possono e devono tener conto delle peculiarità del territorio, delle specifiche implicazioni di ordine pubblico e delle situazioni specifiche in cui si trovano i richiedenti, ma si possono basare anche su criteri di carattere generale, per i quali l’appartenenza in sé ad una categoria non ha uno specifico rilievo.
6.5. Qualora l’organo periferico del Ministero dell’Interno si orienti in tal senso, le relative scelte di respingere le istanze di rilascio (o di rinnovo) delle licenze costituiscono espressione di valutazioni di merito, di per sé insindacabili da parte del giudice amministrativo.
La motivazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze può basarsi dunque sulla assenza di specifiche circostanze tali da indurre a disporne l’accoglimento e l’interessato può lamentare la sussistenza di profili di eccesso di potere, qualora vi sia stata una inadeguata valutazione in concreto delle circostanze.
Inoltre, sono configurabili profili di eccesso di potere, qualora l’Amministrazione – nel respingere l’istanza in quanto formulata da un appartenente ad una categoria per la quale non si sono ravvisati particolari esigenze da tutelare col rilascio della licenza di porto d’armi – invece abbia accolto l’istanza di chi versi in una situazione sostanzialmente equivalente: secondo i principi generali, chi impugna un diniego di licenza ben può dedurre che, in un caso equivalente (anche per circostanze di tempo e di luogo), l’istanza di altri sia stata invece accolta.
6.6. Nella specie, sulla base di ripetuti atti istruttori, il Prefetto di Lecce è giunto alla conclusione che non vi sono ragioni per rilasciare all’appellato il porto di pistola per difesa personale.
Da un lato, non sono emersi elementi tali da evidenziare come l’incolumità dell’appellato si possa considerare a specifico repentaglio e, comunque, la relativa valutazione dell’Amministrazione – più volte esplicitata - non risulta manifestamente irragionevole (v. in particolare le relazioni della Questura di Lecce, di data 16 giugno 2016, e della Questura di Brindisi, di data 3 giugno 2016).
Dall’altro, il Prefetto ha evidenziato come l’appellato, proprio per la sua qualità di assistente capo della Polizia di Stato, è dotato della pistola di ordinanza, sicché – pur nei limiti istituzionali concernenti il suo utilizzo – egli non ha una obiettiva necessità di andare armato con una pistola per la difesa personale.
Il provvedimento impugnato in primo grado risulta pertanto adeguatamente istruito e motivato.
6.8. Contrariamente a quanto ha rilevato il TAR, neppure può essere ravvisato un profilo di contraddittorietà nella determinazione dell’Amministrazione di non disporre il rinnovo della licenza, più volte in precedenza rilasciato.
Infatti, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, il Ministero dell’Interno formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell’ordine pubblico.
In altri termini, le esigenze proprie del momento in cui è stato disposto un rinnovo possono essere diverse da quelle successivamente palesatesi.
E se gli organi del Ministero dell’Interno ritengono di valutare con maggior rigore le istanze (senza attribuire rilievo alla appartenenza ad una ‘categoria’), si tratta di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, fermo restando che l’interessato può dolersi delle eventuali disparità di trattamento che si commettano in concreto.
7. Per le ragioni che precedono, la Sezione ritiene che non sussistano i profili di violazione di legge e di eccesso di potere, dedotti in primo grado.
L’appello va pertanto accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va respinto il ricorso di primo grado n. 2420 del 2015.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.