Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-02-07, n. 201700541
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Pubblicato il 07/02/2017
N. 00541/2017REG.PROV.COLL.
N. 04587/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2011, proposto da:
M P, rappresentata e difesa dagli avvocati I F e P F, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, in via Cola di Rienzo n. 180;
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA, non costituito in giudizio;
nei confronti di
E R, non costituita in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III n. 06028/2010
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Nezza in delega dell’avv. P F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La prof.ssa Martina Poli, titolare di Educazione Musicale presso la Scuola media statale di Lonigo (VI), inoltrava richiesta di trasferimento nell’ambito della provincia e domanda di passaggio di cattedra, dando la precedenza a quest’ultima. In data, 02.07.2010, l’USP di Vicenza pubblicava i movimenti delle operazioni di mobilità (trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra). Ritenendo illegittimo l’esito delle anzidette operazioni di mobilità, l’appellante proponeva ricorso avanti il TAR del Veneto, il quale con la sentenza impugnata lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
I.