Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-02-07, n. 201700541

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-02-07, n. 201700541
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700541
Data del deposito : 7 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2017

N. 00541/2017REG.PROV.COLL.

N. 04587/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2011, proposto da:
M P, rappresentata e difesa dagli avvocati I F e P F, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, in via Cola di Rienzo n. 180;

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA, non costituito in giudizio;

nei confronti di

E R, non costituita in giudizio;

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III n. 06028/2010


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Nezza in delega dell’avv. P F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La prof.ssa Martina Poli, titolare di Educazione Musicale presso la Scuola media statale di Lonigo (VI), inoltrava richiesta di trasferimento nell’ambito della provincia e domanda di passaggio di cattedra, dando la precedenza a quest’ultima. In data, 02.07.2010, l’USP di Vicenza pubblicava i movimenti delle operazioni di mobilità (trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra). Ritenendo illegittimo l’esito delle anzidette operazioni di mobilità, l’appellante proponeva ricorso avanti il TAR del Veneto, il quale con la sentenza impugnata lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

I.

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