Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-02, n. 202304455

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-02, n. 202304455
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304455
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 04455/2023REG.PROV.COLL.

N. 09658/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9658 del 2018, proposto da M S, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, Commissione Medica Locale Patenti della Provincia di Venezia, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 840/2018


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati Teso per la parte appellante e Greco per l’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113);

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sentenza gravata ha respinto il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento del provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione civile di Venezia prot. 95634/CP del 27 aprile del 2018, col quale gli era stata sospesa la patente di guida n. U16176887M categoria B di cui era titolare.

Avverso la decisione sono sollevati i seguenti motivi di appello, così rubricati 1. Error in iudicando — Errata interpretazione ed applicazione di norme di diritto: artt. 119, 129 D. Lgs. 285/1992;
art. 23 L. 120/2010.

Sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Motorizzazione Civile di Venezia.

In diritto si osserva che, con dichiarazione depositata in giudizio il 23 febbraio del 2023, l’appellante per il tramite del proprio difensore, ha comunicato di avere ri-ottenuto la patente di guida oggetto del provvedimento impugnato, rappresentando di non avere più interesse alla decisione del giudizio.

Dal canto suo, la parte appellata, per il tramite della difesa erariale, si è associata alla conseguente richiesta di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Tanto premesso può dichiararsi l’improcedibilità del gravame come da richiesta di entrambe le parti. L’esito della controversia rappresenta una giustificata ragione per compensare le spese di giudizio.

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