Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-12-17, n. 201505701
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N. 05701/2015REG.PROV.COLL.
N. 07048/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7048 del 2014, proposto da:
Z C e D F F, rappresentati e difesi dall'avv. D D C, con domicilio eletto presso Salvatore Dettori in Roma, piazza S.S.Apostoli, 66;
contro
- Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- Comune di Basciano;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA, SEZIONE I, n. 00005/2014, resa tra le parti, concernente revisione pianta organica delle farmacie del Comune di Basciano;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il Cons. P U e uditi per le parti l’avvocato De Carolis e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti Di Febbo e Zuccarini, titolari di due farmacie (con sede, rispettivamente, nel centro del Comune di Basciano e nella frazione Val Vomano del Comune di Penna S. Andrea) hanno impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la d.G.R. n. 47/2012, di revisione della pianta organica per l’anno 2008, nella parte in cui ha istituito, in deroga al criterio demografico, una seconda sede farmaceutica nel Comune di Basciano (precisamente, nella frazione di Zampitti, posta tra le due farmacie degli appellanti).
L’impugnazione è stata estesa, a titolo di invalidità derivata, alla d.G.R. n. 775 in data 26 novembre 2012, con cui è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili (nella parte in cui comprende la predetta sede di nuova istituzione).
2. In primo grado, sostenendo che la nuova zona sarebbe adeguatamente servita dalle loro farmacie, hanno lamentato la mancanza dei presupposti di legge, in quanto:
- il d.l. 1/2012, sopravvenuto nel corso del procedimento, avrebbe fatto venir meno il criterio c.d. topografico (sul quale si basa l’istituzione della nuova sede);
- comunque, mancherebbero le due condizioni concorrenti richieste dall’art. 2 della legge 362/1991 (che ha sostituito l’art. 104 del TULLSS di cui al r.d. 1265/1934), essendovi tra la sede della nuova farmacia e quella già esistente una distanza inferiore ai 3.000 metri richiesti (sarebbero 2.698, secondo la perizia di parte), e non sussistendo particolari esigenze di assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità dei luoghi (vi è una strada che, ad altitudini sotto i 200 metri, collega agevolmente Zampitti con le farmacie degli appellanti e con una terza farmacia sita nel Comune di Montorio al Vomano, fraz. Leognano).
3. Il TAR, con la sentenza appellata (L’Aquila, n. 5/2014), ha respinto il ricorso, in quanto:
- l’art. 1 del d.l. 1/2012 ha inteso incrementare il numero delle sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico, e non ha fatto venir meno il criterio c.d. topografico;
- a conclusione dell’iter procedimentale iniziato nel 2009, la conferenza permanente per i rapporti tra Regione ed Aziende sanitarie in data 11 ottobre 2011 ha comportato il superamento delle preesistenti perplessità in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 104, cit.;ciò, in particolare, alla luce della scarsità e degli orari limitati delle corse del servizio di trasporto pubblico tra Basciano centro e Zampitti, nonché della presenza nella zona della nuova sede di due nuclei abitati (fraz. Zampitti e fraz. San Rustico), con una scuola primaria, vari esercizi commerciali, un ambulatorio di medicina generale (in sintesi “l’embrione di un nucleo residenziale”), nonché alcuni insediamenti industriali;
- quanto alla violazione della distanza minima di 3.000 metri, si tratta di doglianza prematura, poiché la ubicazione della farmacia non è ancora stata definita.
4. Nell’appello, dopo aver sottolineato che la finalità del potenziamento del servizio di distribuzione perseguita dal d.l. 1/2012 non elimina l’esigenza che le farmacie possano contare su un bacino di utenza che ne consenta la sopravvivenza in termini economici, i farmacisti ripropongono sostanzialmente le censure dedotte in primo grado, nel senso che:
- le condizioni topografiche e di viabilità della zona sono ottimali, le frazioni di Zampitti, con 835 abitanti, e di San Rustico, con appena 113 abitanti, sono le frazioni privilegiate dal punto di vista dei collegamenti;in particolare, la SS 491 collega la frazione di Val Vomano alle frazioni di Zampitti e di San Rustico, oltre a permettere l’accesso alle reti autostradali A24 ed A14, ed è agevolmente percorribile in tutti i periodi dell’anno;d’altra parte, i residenti della zona sono abituati a spostarsi in quanto non ci sono esercizi commerciali di uso quotidiano, ma solo l’ambulatorio, peraltro molto più vicino alla farmacia Zuccarini che a quella di nuova istituzione;mentre la presenza di pendolari per ragioni di lavoro non è elemento idoneo a giustificare la deroga al criterio demografico;mancano dunque i presupposti previsti dall’art. 2 della legge 362/1991 per derogare al criterio demografico;
- allorché è stata adottata la d.G.R. 47/2012, il d.l. 1/2012 era già in vigore, e comportava l’abrogazione delle piante organiche e delle connesse procedure in itinere ;
- non sono state adeguatamente confutate le considerazioni negative espresse nel corso del procedimento dagli uffici della Regione e della AUSL di Teramo;
- rispetto alla nuova sede (la cui ubicazione, ben nota trattandosi di farmacia comunale, è stata comunicata agli appellanti), non è rispettato il criterio della distanza minima di 3.000 metri ex art. 104, cit. (per l’ipotesi che fosse ancora incerta l’ubicazione, gli appellanti sostengono che la distanza minima deve sussistere in relazione ad ogni punto della nuova circoscrizione).
5. La Regione Abruzzo si è costituita in appello, ma senza svolgere concrete difese. Il Comune di Basciano non si è costituito.
6. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Gli appellanti hanno prospettato l’abrogazione della procedura prevista dall’art. 104 del TULLSS – che, in deroga al criterio demografico ed a titolo eccezionale, consente che in occasione della revisione della pianta organica si istituisca una ulteriore sede con il c.d. criterio topografico, per dotare di un esercizio farmaceutico una località lontana dalla sede delle altre farmacie “quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono”, purché a distanza di almeno 3.000 metri dalle sedi esistenti – esclusivamente come effetto della soppressione delle piante organiche delle farmacie, ad opera del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012.
Resta perciò estranea alla controversia ogni questione legata al “riassorbimento” delle sedi farmaceutiche istituite in base all’art. 104, t., previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 11, del d.l. 1/2012, in occasione della revisione della pianta organica disposta ai sensi del nuovo parametro della popolazione (di cui all’art. 1, comma 2, della legge 475/1968, come novellato dal comma 1 dell’art. 11, cit.).
Al di là dell’espressione con cui le si definisce, le piante organiche delle farmacie, se intese nel senso di collegare una perimetrazione di parti del territorio alle diverse sedi farmaceutiche istituite nel territorio comunale, sopravvivono alla riforma del 2012, in quanto necessarie a definire una equilibrata distribuzione del servizio farmaceutico in relazione alla popolazione residente, e a stabilire le possibilità di insediamento delle farmacie nel rispetto delle distanze minime previste dalla legge. Benché l’art. 2 della legge 475/1968, nel testo novellato, non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta pur sempre affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che, sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome (cfr. Cons. Stato, III, n. 1858/2013).
Pertanto, non è fondata la prospettazione che, secondo gli appellanti, condurrebbe a ritenere venuta meno la possibilità di applicare l’art. 104.
La sentenza di primo grado ha puntualmente evidenziato come la conclusione del procedimento avesse consentito di superare le perplessità in precedenza manifestate da Regione, AUSL ed associazioni di categoria.
Gli appellanti sottolineano nuovamente dette perplessità, senza però argomentare perché gli atti conclusivi del lungo procedimento, con cui risultano esternate le volontà definitive, non sarebbero idonei a superarle.
Ancora, la sentenza di primo grado ha puntualmente evidenziato la sussistenza dei presupposti del c.d. criterio topografico previsto dall’art. 104.
Gli appellanti sottolineano nuovamente gli elementi, compendiabili nell’esistenza di una buona rete viaria, che condurrebbero a valutazioni contrarie, ma non prendono in considerazione l’elemento fondamentale della insufficienza del trasporto pubblico – certamente riconducibile al novero delle circostanze che influiscono sulle “condizioni topografiche e di viabilità” – individuato dall’Amministrazione, e sul quale il TAR, in modo tutt’altro che illogico (e comunque, come esposto, non confutato) ha posto un particolare accento.
Infine, sembra evidente che la distanza minima di 3.000 metri deve sussistere dalla sede della farmacia, non dal confine della relativa zona, e che comunque non è stata prodotta alcuna indicazione formale sull’ubicazione della nuova farmacia.
In conclusione, per quanto esposto, la sentenza di primo grado si sottrae alle censure dedotte con l’appello.
7. Nulla per le spese del grado di giudizio, in assenza di costituzione delle parti appellate.