Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2025-03-03, n. 202500156
Parere definitivo
3 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza
28 maggio 2019
Ordinanza collegiale
18 giugno 2018
Sentenza
11 dicembre 2018
Parere interlocutorio
26 luglio 2019
Ordinanza collegiale
18 giugno 2018
Sentenza
11 dicembre 2018
Accoglimento
Sentenza
28 maggio 2019
Parere interlocutorio
26 luglio 2019
Parere definitivo
3 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Numero 00156/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor NE ER contro il Ministero dell’interno e nei confronti del signor ND CO Di OL, per l’annullamento:
- del decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 n. 333-b/12d.3.19/5429, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40;
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12d.3.19/9691 del 19 aprile 2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto;
- ove occorra, del decreto ministeriale del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della polizia pubblicato nella g.u.r.i. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il molo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti ivi compresa, nonché per il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver sofferto;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario;
vista la relazione prot. n. 333-A/U.C./ER+1/1851.A.A.3079/C del 22 luglio 2019, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il parere n. 2180 del 26 luglio 2019;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.
Premesso e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. L’oggetto della controversia è costituito dai decreti del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, concernente l’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017,