Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-13, n. 202000277

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-13, n. 202000277
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000277
Data del deposito : 13 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2020

N. 00277/2020REG.PROV.COLL.

N. 04612/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 4612 del 2019, proposto da
S Travel S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B G M, F S e C C, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via Pinciana, n. 25.

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F D L, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia.

nei confronti

Cilia Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Lombardo, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Taro, n. 56;
Cialone Tour S.p.A. e Sac Mobilità S.r.l., non costituite in giudizio.

per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 01115/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e della Cilia Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Chiofalo, Di Leginio e Lombardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza di questa Sezione, n. 1115 del 18 febbraio 2019, impugnata per revocazione, è stato respinto l’appello avanzato dalla S Travel S.p.A. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina, n. 142 del 23 marzo 2018.

1.1.Con la sentenza di primo grado era stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società per l’annullamento della sua esclusione dalla gara a procedura aperta indetta dal Comune di Latina, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel territorio del Comune di Latina (

CIG

7085883F9E), contenuto nel Verbale di gara del 9 gennaio 2018, n. 4, pubblicato sul profilo di committente del Comune di Latina il 24 gennaio 2018.

1.2. La sentenza di secondo grado – dopo aver respinto l’istanza depositata dalla parte appellante in data 27 novembre 2018 per la cancellazione della causa dal ruolo o rinvio ad altra udienza ed aver premesso che “ la questione pregiudiziale comunitaria indicata nell’istanza non appare avere ricadute dirette sulle questioni oggetto di giudizio ” - ha giudicato infondato l’appello, ritenendo che:

- la legge di gara poneva in modo chiaro e tassativo a tutti i concorrenti l’obbligo di indicare un numero minimo di 44 mezzi, aventi determinati requisiti quantitativi e qualitativi (tra cui l’anzianità massima di 16 anni), da adibire al servizio sin dal primo giorno di avvio e tale dichiarazione riguardava un requisito costitutivo dell’offerta, non integrabile successivamente pena la lesione della par condicio ;

- come risultava per tabulas , l’appellante non aveva offerto un numero di mezzi adeguato in quantità e qualità al requisito inderogabile posto dagli atti di gara e la commissione di gara, non avendo sul punto discrezionalità alcuna, aveva disposto legittimamente la sua esclusione dalla gara.

2. La società ricorrente ha proposto impugnazione per revocazione della sentenza con due motivi, con i quali ha dedotto due errori di fatto ai sensi dell’art. 106 Cod. proc. amm. e dell’art. 395, n. 4 Cod. proc. civ..

2.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Latina e la Cilia Italia S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Cialone Tour S.p.A. e

SAC

Mobilità S.r.l., resistendo all’impugnazione e chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità ovvero il rigetto.

2.2. All’udienza del 5 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie delle resistenti e di replica della ricorrente.

3. Il ricorso per revocazione è inammissibile poiché l’errore di fatto deducibile per revocazione deve:

a) derivare da errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;

b) attenere ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) essere stato un elemento decisivo della sentenza da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1 e numerose altre, tra cui Cons. Stato, 14 maggio 2015, n. 2431;
id., V, 5 maggio 2016, n. 1824).

3.1. Nel caso di specie, difettano i primi due requisiti.

In particolare, il vizio della sentenza così come prospettato dalla ricorrente non è riconducibile alla fattispecie dell’errore di fatto revocatorio, in quanto entrambi gli asseriti errori attengono a punti controversi sui quali la sentenza ha espressamente motivato e si sostanziano non nell’addebito di una falsa percezione della realtà processuale, bensì, il primo, nell’attribuzione di un errore di giudizio sulla pregiudizialità di altri ricorsi pendenti tra le stesse parti e del rinvio pregiudiziale disposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ed, il secondo, nell’attribuzione di un errore di valutazione delle risultanze processuali, sicché è sufficiente richiamare la giurisprudenza per la quale nelle ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, si può tutt’al più configurare un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado, non previsto dall’ordinamento (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5657;
id., 12 gennaio 2017, n. 1296;
id., 6 aprile 2017, n. 1610;
id., 21 agosto 2017, n. 4047, richiamate da Cons. Stato, VI, 17 luglio 2018, n. 4372).

4. Invero col primo motivo parte ricorrente - dopo aver premesso le vicende processuali, compresa la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, ed aver ricordato che il T.a.r. Lazio, nel giudizio n. 34/18 (nel quale era stato impugnato il provvedimento di ammissione del

RTI

Cilia alla gara in oggetto), con ordinanza n. 255 del 14 maggio 2018 aveva rinviato alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali concernenti la compatibilità con le previsioni del Regolamento CE n. 1370/2007 che disciplinano gli “operatori interni” delle previsioni nazionali che consentono la partecipazione degli stessi alle procedure di gara extra moenia (cui era seguita analoga decisione nell’ambito del ricorso n. 342/18, promosso dalla S avverso l’aggiudicazione nei confronti del

RTI

Cilia, con rinvio pregiudiziale disposto dal T.a.r. con ordinanza n. 506/2018, all’esito della camera di consiglio del 20 settembre 2018) - individua l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice d’appello nel fatto che, pur avendo la ricorrente formulato istanza di cancellazione dal ruolo dell’udienza di merito del 24 gennaio 2019 (data fissata a seguito di istanza di fissazione di udienza formulata dal Comune di Latina) dell’appello ovvero di rinvio dell’udienza ad altra data, il collegio non “ ha tenuto conto di detta istanza e all’udienza del 24 gennaio 2019 ha trattenuto la causa in decisione e, invece di adottare un’ordinanza di rinvio del giudizio o di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di sospendere il giudizio, ha pronunciato sentenza di rigetto dell’appello ”.

4.1. Secondo la ricorrente tale determinazione sarebbe frutto di un grave errore perché l’eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla S contro il provvedimento di ammissione del

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