Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-01, n. 202301112

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-01, n. 202301112
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301112
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 01112/2023REG.PROV.COLL.

N. 02167/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2016, proposto dalla Azienda regionale delle attività produttive (A.R.A.P.), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina D’Orsogna e S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;



contro

la società TELECOM ITALIA S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato E G, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suindicato difensore in Roma, via Adelaide Ristori, n. 9;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sez. I, 11 agosto 2015 n. 347, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Telecom Italia e i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica e le note d’udienza depositate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 15 settembre 2022 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di note d’udienza con richiesta di passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione a cura dei difensori di entrambe le parti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12 aprile 2022;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sez. I, 11 agosto 2015 n. 347, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 338/2014) proposto dalla società Telecom Italia al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) l'atto prot. n. 697 del 14 luglio 2014 con il quale l’ARAP Abruzzo, unità territoriale n. 2 del Sangro, ha comunicato alla società Telecom Italia che il rilascio del nulla osta e la concessione del suolo per l'installazione di impianto telefonico sotterraneo nell'agglomerato industriale di Atessa-Paglieta è subordinato al pagamento di indennità; b) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui la delibera del C.d.A. n. 201 del 10 luglio 2014.

2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la società Telecom Italia, in data 25 maggio 2006, aveva presentato al Consorzio per lo sviluppo industriale del Sangro (cui è succeduto ex lege l'A), una “ richiesta di autorizzazione per scavo longitudinale e trasversale di 85 m. in via Italia angolo via del Mulino (c/o IMM S.p.a.) nella z.i. di Piazzano di Atessa, con posa pozzetto carrabile 125x80 ”;

- all'esito della istruttoria, l'A, a mezzo dell'atto prot. n. 697/2014 (che è poi il provvedimento impugnato in primo grado), disponeva che il rilascio della richiesta autorizzazione fosse subordinato al pagamento di “ € 1.530,00 + iva 20% = € 1.866,60 a titolo di “indennità per concessione uso suolo A”; € 1.080,00 + iva 22% = € 1.317,60 a titolo di “indennità per concessione accesso tubo A”; € 1.000,00 + iva 22% = € 1.220,00 a titolo di “spese di istruttoria e diritti di segreteria ”;

- insieme con il suddetto provvedimento 14 luglio 2014 n. 697, veniva comunicata a Telecom anche la delibera del Consiglio di amministrazione di A 10 luglio 2014 n. 201 nella quale erano analiticamente chiarite le voci corrispondenti ai singoli importi richiesti e sintetizzati nel provvedimento n. 697/2014;

- più in particolare: a) le prime due voci avevano quale presupposto normativo la deliberazione del Commissario regionale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Sangro 6 marzo 1998 n. 163 avente ad oggetto “ Concessione terreni del Consorzio per passaggio canalizzazioni private - determinazione canone annuo - canone di riscatto – provvedimenti ”; b) la terza voce era riferibile alla deliberazione del medesimo Commissario regionale 6 febbraio 2013 n. 31 relativa alla “ Rideterminazione contributi per diritti di segreteria e spese di istruttoria – provvedimenti ”;

- il suindicato provvedimento (697/2014), in uno con l’atto ad esso presupposto (vale a dire la delibera del Consiglio di amministrazione di A 10 luglio 2014 n. 201) erano impugnati dinanzi al TAR per l’Abruzzo dalla società Telecom con un unico e complesso motivo di ricorso attraverso il quale la società ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della richiesta avanzata da A per contrasto con le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell'art. 2 l. 133/2008, oltre che con i principi unionali che vietano alle amministrazioni di imporre oneri o canoni non stabiliti dalla legge (dal momento che le somme richieste da A non sarebbero contemplate da una fonte legislativa che ne giustificherebbe la richiesta, ma verrebbero pretese in deroga al generalizzato divieto di imposizione di “altri oneri”);

- il TAR per l’Abruzzo accoglieva il ricorso specificando, in particolare che, a mente dell’art. 93, comma 2, d.lgs. 259/2003, “ gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno solo l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale; nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, salvi gli oneri tributari. Nessun corrispettivo, quindi, può essere richiesto, neanche per l’uso del suolo, senza che si crei in proposito alcuna disparità di trattamento per le imprese rientranti nell’area del Consorzio, atteso che nel caso di specie si tratta di una disciplina speciale volta appunto a favorire e agevolare la realizzazione di strutture di telecomunicazione ” (così, testualmente, a pag. 8 della sentenza qui oggetto di appello).

3. - Propone quindi appello, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado, l’A chiedendone la riforma in quanto errata in ragione delle seguenti traiettorie contestative:

I) Error in iudicando. Erroneità, superficialità e difetto di motivazione. Inammissibilità dell'impugnazione in prime cure. Il ricorso proposto da Telecom dinanzi al TAR avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado. Infatti, l’impugnazione del provvedimento di A n. 697 del 14 luglio 2014 è stata proposta senza che fossero parimenti impugnate le due delibere, n. 163 del 6 marzo 1998 e n. 31 del 6 febbraio 2013, del Commissario regionale del Consorzio per l’area di sviluppo industriale del Sangro che ne costituivano l’indissolubile presupposto giuridico, atteso che i corrispettivi richiesti dall'A alla Telecom erano stati determinati e quantificati sulla base di quanto previsto in dette delibere commissariali che, peraltro, erano state espressamente richiamate nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 201 del 10 luglio 2014, allegata al provvedimento n. 627 del 14 luglio 2014. Il carattere e i contenuti immediatamente lesivi delle due delibere su indicate ne imponevano la tempestiva impugnazione, sicché in mancanza di tale necessario adempimento il ricorso di primo grado andava dichiarato inammissibile, mentre il TAR, nonostante la specifica eccezione sollevata in primo grado, ha mostrato superficialità nel non volere accogliere tale rilievo;

II) Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione dell'art. 93 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e dell'art. 2, comma 2, l. 133/2008. Incompleta o inesatta interpretazione. Violazione dei criteri di interpretazione sistematica. Contraddittorietà della motivazione. L’A è un ente che, per natura giuridica e tipo di funzioni esercitate, sfugge integralmente al campo di applicazione della disposizione recata dall’art. 93, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, rivolto solamente alle “ pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni ” che “ non possono imporre (...) oneri o canoni che non siano stabiliti per legge ”. Diverso è il caso della disposizione recata nel successivo comma 2 nel quale è stabilito che (tutti) “ gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione (...) ”. Da tali previsioni normative derivano evidentemente due conseguenze, entrambe disattese dal giudice di primo grado: a) la legge è rigorosa nell’attribuire il divieto dell’esercizio di un potere impositivo se non previsto specificamente dalla legge esclusivamente in capo

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