Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-20, n. 201804969

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-20, n. 201804969
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804969
Data del deposito : 20 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2018

N. 04969/2018REG.PROV.COLL.

N. 08971/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8971 del 2007, proposto dai signori Porciello M A nonché, in qualità di eredi di S D, S F, S R e S M M, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Brizi in Roma, via Alberto Guglielmotti, n. 2;

contro

M M, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e S R, con domicilio eletto presso lo studio A. Fontanelli in Roma, via Emilio dei Cavalieri, n. 11;
Comune di Scisciano, in persona del Sindaco in carica pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione II, n. 6379 del 29 giugno 2007, resa tra le parti, concernente annullamento di permesso di costruire.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati A. Abbamonte, su delega di Cicenia, e S. Rainone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dai seguenti atti e domande:

A) permesso di costruire prot. n. 3/2005 del 19 dicembre 2005, rilasciato dal Comune di Scisciano in favore dei signori M A Porciello e Domenico Serpico per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato, già adibito ad uso maneggio e deposito, da destinare a civile abitazione;

B) parere favorevole rilasciato dal responsabile dell’U.T.C. del predetto Comune in data 20 ottobre 2005;

C) atto abilitativo tacito formatosi per il decorso del termine di legge sulla d.i.a. presentata dai predetti (prot. n. 2879 del 24 maggio 2006) ed avente ad oggetto una richiesta di variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 3/2005 del 19 dicembre 2005;

D) accertamento dell’obbligo del Comune di Scisciano di applicare le misure repressive di cui al d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Con l’impugnata sentenza, il T.a.r. per la Campania - Napoli, Sezione II, n. 6379 del 29 giugno 2007, in accoglimento del ricorso proposto dal signor Mario M, proprietario di area limitrofa a quella interessata dai lavori, ha così statuito:

- ha disposto preliminarmente, ex art. 23, comma 4, legge Tar, lo stralcio della relazione di consulenza, delle memorie conclusionali e della domanda di accesso agli atti del M siccome depositati in atti, a cura dei controinteressati Porciello-Serpico, tardivamente rispetto alla data (24 maggio 2007) fissata per l’udienza pubblica;

- ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposta dai medesimi controinteressati per mancanza di prova circa la conoscenza dell’atto impugnato;

- ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e legittimazione in quanto proposto da proprietario confinante;

- ha accolto il ricorso rilevando il contrasto del programmato intervento con la disciplina del piano di recupero (scheda UMS 95), che prevede solo interventi di manutenzione straordinaria, oltre che con l’art. 19 del vigente P.R.G. che vieta interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di piani esecutivi;

- ha dichiarato travolta la Dia prot. n. 2879 del 24 maggio 2006 “ il cui fondamento giustificativo impinge nella validità ed efficacia del titolo autorizzatorio ” (capo della sentenza non impugnato e pertanto passato in giudicato);

- ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di gravame;

- ha dichiarato inammissibile la domanda dei controinteressati di dichiarare in parte qua la illegittimità del piano di recupero perché non proposta con ricorso incidentale;

- ha compensato le spese di lite;

- ha condannato il Comune di Scisciano al rimborso, in favore del ricorrente, del contributo unificato.

4. I signori Porciello-Serpico hanno interposto appello, ritualmente notificato il 31 ottobre 2007 e depositato il 17 novembre 2007, articolando quattro motivi di appello (pagine 3-13 del gravame) nei termini di seguito sintetizzati:

I) il Tribunale ha erroneamente disposto lo stralcio della relazione tecnica, delle memorie conclusionali e della domanda di accesso agli atti del M in quanto “ i termini di cui all’art. 23, comma 4 della L.n. 1034/1971 non sono termini perentori ”, fermo restando la possibilità di riprodurre tali documenti in appello;

II) il Tribunale ha errato nel non aver dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado, avuto riguardo alle risultanze derivanti dalla copia dell’istanza di accesso agli atti da parte del M, assunta al protocollo il 29 maggio 2006 e da questi sottoscritta “ per ricevuta ” il 1° giugno 2006, fermo restando che la natura dell’intervento assentito era ben rilevabile già all’atto dell’inizio dei lavori e comunque dopo meno di 10 giorni dallo stesso in cui ha avuto luogo “ l’arretramento del fabbricato e la sua integrale demolizione ”;

III) il Tribunale ha errato nel non aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse anche perché l’arretramento del fabbricato e l’allineamento con la proprietà M è tale da recare un tangibile vantaggio in termini, ad esempio, di maggiore sicurezza ed ariosità;

IV.a) il Tribunale ha errato nel ritenere l’intervento in contrasto con la disciplina urbanistica “ confondendo l’art. 19 delle nda del PRG (norma di natura generale) con il corpus normativo delle nda del Piano di Recupero ”;

IV.b) il Tribunale ha omesso di valutare che la ristrutturazione edilizia è strumento attuativo dello stesso Piano di recupero;

IV.c) il Tribunale ha errato nel ritenere che per l’area in questione sia previsto soltanto l’intervento di manutenzione straordinaria in quanto unico intervento assentito dall’UMS n. 95;

IV.d) il Tribunale ha errato nel ritenere che gli appellanti avrebbero dovuto impugnare in via incidentale le norme del Piano di recupero ritenute lesive.

5. Alla camera di consiglio del 25 maggio 2017 la domanda cautelare è stata abbinata al merito.

6. In data 13 maggio 2008 si è costituito il signor M M al fine di chiedere il rigetto dell’appello di controparte anche previa riproposizione delle censure dichiarate assorbite dal Tribunale.

7. All'udienza pubblica del 21 giugno 2018, dopo che le parti hanno presentato ulteriori difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.

8. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità della costituzione del signor M perché, a parere dell’appellante, avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale i capi della sentenza di primo grado che hanno respinto le eccezioni di intempestività del ricorso introduttivo e di carenza di interesse. L’eccezione è ictu oculi infondata in quanto il M, nella sua veste di ricorrente, non ha avanzato dette eccezioni nel corso del giudizio di primo grado.

9. L’appello non merita accoglimento.

9.1. Infondato è il primo motivo di gravame, col quale l’appellante lamenta l’erroneo stralcio della documentazione tardivamente prodotta, in quanto i termini di cui all’art. 23 comma 4 della legge n. 1034 del 1973 (“ le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l’udienza e presentare memorie fino a dieci giorni ”), sono perentori “ non solo per il doveroso rispetto del contraddittorio ma anche per garantire al giudice il tempo minimo indispensabile per lo studio degli atti processuali ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5245 del 7 settembre 2009 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. VI, n. 4699 del 2008;
sez. IV, n. 3930 del 2008;
sez. IV, n. 4078 del 2000;
per la giurisprudenza di primo grado: T.a.r. Campania – Napoli, sez. II, n. 9394 del 2006;
T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, n. 1474 del 2006). Né residua la possibilità, divisata da parte appellante, di produrre in questa sede di appello i predetti documenti, alla luce dell’interpretazione alla quale accede la giurisprudenza in ordine all’art. 345 terzo comma c.p.c., nella versione ratione temporis vigente ossia nel testo modificato dalla l. n. 353 del 1990, “ in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado ” (cfr. Cass. civ., n. n. 12700/2011, n. 10487/04;
n. 1509/95;
Cons. Stato, sez. IV, n. 1122/06 ed ivi riferimenti ad A.p. n. 14/04, che ha definitivamente sancito l'applicabilità al processo amministrativo dell'art. 345 c.p.c. nella sua interezza con conseguente estensione del divieto dei nova previsto da tale norma). Ne deriva che il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove c.d. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado ovvero alla valutazione della loro indispensabilità. Ebbene, nel caso di specie non si rinviene alcuno degli speciali motivi previsto dall’art. 345 c.p.c. in grado di giustificare il superamento del citato divieto.

9.2. L’appellante principia dalla contestazione delle statuizioni in rito della pronuncia odiernamente impugnata, ed in primis nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di tardività del gravame alla luce delle considerazioni sinteticamente riprodotte al § 4.1., assumendosi che l’appellato ha avuto già precedentemente notizia del rilascio della concessione edilizia impugnata in prime cure così da risultare tardiva la sua reazione processuale.

9.2.2. Il rilievo non coglie nel segno.

9.2.3. Invero, come da giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione (sentenza 23 maggio 2018, n. 3075), rilevato che la “ piena conoscenza ” non deve essere intesa quale “ conoscenza piena ed integrale ” del provvedimento stesso, il momento dal quale far decorrere il termine per impugnare il permesso di costruire è da individuare “ nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area;
ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto
”. Atteso il tenore delle censure sollevate dal ricorrente di primo grado, che lamenta, come detto, il contrasto dell’intervento, per come realizzato, con la disciplina urbanistica invece che l’ an della edificazione, il termine per la tempestiva proposizione del ricorso non può essere anticipato all'inizio dei lavori.

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