Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-30, n. 201300566
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N. 00566/2013REG.PROV.COLL.
N. 04862/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4862 del 2012, proposto da: SFCU Sistemi formativi Confindustria Umbria in proprio e in qualità di Capofila Ati, con Innovazioni Terziari,Ecipa Umbria, Confartigianterni Formazione &Ricerca, Consorzio Co-Hor, Scuola Edile Terni, Associazione Smile Umbria ed Enfap, rappresentati e difesi dall'avv. M R, e con domicilio eletto presso Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180;
contro
Moda e Cultura srl, non costituita;
nei confronti di
Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Consorzio Futuro in proprio e in Qualità di Capofila Ati con Apiform, Opera Pia Officina Operaia Bufalini, Enfap Umbria, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00096/2012, resa tra le parti, concernente Bando finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2012 il Cons. Giancarlo Luttazi;
Nessuno comparso per le parti;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte appellante il 4 ottobre 2012;
Vista la relativa adesione, a quella dichiarazione allegata, con cui la appellata Moda e Cultura s.r.l. ha espresso rinuncia al ricorso di primo grado e alla relativa sentenza;
Considerato che per quanto sopra va disposto l’annullamento senza rinvio dell’appellata sentenza;
Vista la richiesta di compensazione delle spese, concordemente formulata dalle due parti.